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La Lombardia salva l’esenzione dall’Irap per le organizzazioni di volontariato

Regione Lombardia conferma l'esenzione dall'Irap per le organizzazioni di volontariato, divenute Enti di Terzo settore con l’ingresso nel Runts: la continuità dell'esenzione è stata approvata il 7 agosto. Previsti rimborsi, su istanza, per chi avesse già pagato

di Sara De Carli

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La Lombardia salva l’esenzione dall’Irap per le organizzazioni di volontariato divenute, con la trasmigrazione o la nuova iscrizione al Runts, enti di Terzo settore. Con la legge regionale 2/ 2023 di assestamento al bilancio 2023-25, approvata lunedì 7 agosto e pubblicata sul Burl dell’11 agosto, il Consiglio Regionale ha modificato il Testo Unico dei Tributi Regionali in modo da assicurare la continuità delle agevolazioni fiscali già esistenti in materia di tassa automobilistica e di Irap.

L’articolo in questione è il 20, che modifica gli articoli 36, 44 e 77 della legge regionale 10/2003. La norma regionale che prevede l’esenzione dall’Irap per le Onlus (le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali) resterà in vigore in via transitoria fino al periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui al combinato disposto degli articoli 102, comma 2, e 104, comma 2, del Codice del Terzo settore.

L’intervento normativo – spiega una nota della Regione – si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e dell’avvio del Runts, in modo da garantire il permanere dell’esenzione fiscale a beneficio sia delle Odv trasmigrate nella Sezione a) del Runts e lì iscritte a conclusione del procedimento di consolidamento, sia delle Odv di nuova istituzione che non possono che essere iscritte alla medesima sezione del Runts. VITA ne ha parlato qui.

«Nella sostanza, con le norme approvate si trova soluzione per le Odv – ex Onlus di diritto in virtù di una normativa ormai abrogata – che rischiavano, con gravissimo danno, di perdere il beneficio. L’intervento normativo non risulta invece necessario per le cooperative sociali la cui normativa di riferimento è rimasta immutata. Le ong risultano Onlus di elezione e per loro l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore nulla ha innovato ai fini dell’applicazione delle esenzioni in argomento».

La norma vale per le agevolazioni previste per l’Irap e per la tassa automobilistica. La lettera della legge però non “salva” tutte le onlus dal pagamento dell’IRAP ma solo – cit- le organizzazioni di volontariato iscritte al Runts nella sezione A. Così infatti recita il comma aggiunto alla vecchia legge regionale del 2003. Conseguentemente le Odv in Lombardia continuano ad essere esonerate dal pagamento dei relativi tributi in scadenza prima della entrata in vigore delle nuove disposizioni (tra giugno e luglio). Si procederà ad eventuali rimborsi, su istanza di parte. Resta tuttavia aperta la questione per le onlus diverse dalle odv.

La medesima legge configura anche (art. 14) l’Ufficio regionale del Runts.

Foto di Dan Burton su Unsplash

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