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Famiglia & Minori

Famiglie numerose, assegno Inps anche agli immigrati

Accolto ricorso di un cittadino albanese a Gorizia

di Francesco Dente

Anche i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, la cosiddetta “carta di soggiorno” cioè, hanno diritto a ricevere l’assegno Inps per le famiglie numerose. Lo ha stabilito la sezione lavoro del Tribunale di Gorizia che con l’ordinanza n. 351/10 dell’1 ottobre 2010 ha accolto il ricorso promosso da un cittadino del Kosovo e dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) contro il diniego del Comune di Monfalcone, in provincia di Gorizia, all’erogazione dell’assegno per i nuclei con almeno tre figli minori e un basso reddito. Secondo la magistratura friulana la clausola di cittadinanza italiana o comunitaria, opposta dal Comune, è in contrasto con la parità di trattamento sancita dalla direttiva n. 109/2003/CE.

L’allargamento dei beneficiari del sostegno
L’assegno familiare previsto dall’articolo 65 della legge n. 448/1998 è stato inizialmente riservato ai cittadini italiani. In seguito, l’articolo 80 della legge n. 388/2000 ha esteso la provvidenza anche alle famiglie il cui richiedente sia un cittadino comunitario. Con una circolare del 2010 l’Inps infine ha compiuto un ulteriore passo in avanti attribuendo ai cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria il diritto di accedere all’assegno. Questo perché il Decreto legislativo 251/07 che ha recepito la direttiva CE 2004 /83 ha riconosciuto il diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. «Fino a questo momento tuttavia», fa rilevare l’Asgi, «le disposizioni amministrative non hanno mai esteso tale beneficio anche ai nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti». Nonostante l’articolo 11 comma 1 della direttiva europea n. 109/2003 preveda a favore dei lungo soggiornanti una clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali.

Come funziona l’assegno
La domanda per l’erogazione del beneficio viene presentata al Comune di residenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il sostegno, da uno dei due genitori che sia in possesso del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria o dello status di rifugiato. Il potere concessorio del beneficio, dunque, è nella titolarità dei Comuni sebbene l’assegno sia erogato dall’Inps sulla base degli elenchi dei nominativi comunicati dai Comuni.

I motivi dell’accoglimento
Il Tribunale di Gorizia, che ha condannato Inps e Comune di Monfalcone al pagamento delle spese legali, ha accolto il ricorso in quanto il diniego realizza una disparità di trattamento tra: da un lato cittadini nazionali e comunitari e dall’altro cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti. Illegittima, soprattutto, in considerazione del principio di parità di trattamento in materia di benefici di assistenza sociale previsto dalla direttiva comunitaria n. 109/2003 sui lungo soggiornanti, recepita dal d.lgs. n. 3/2007. Decreto che non prevede alcuna deroga specifica in riferimento all’assegno Inps alle famiglie numerose.

Il commento dell’Asgi
L’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, in una nota, esprime apprezzamento per l’ordinanza del Tribunale di Gorizia e «confida che essa possa indurre il Ministero del Lavoro e l’INPS a disapplicare il requisito discriminatorio di cittadinanza nei confronti delle categorie di cittadini di paesi terzi protette dal diritto comunitario (titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, lavoratori marocchini, tunisini, algerini e turchi protetti dalla clausola di parità di trattamento in materia di previdenza sociale contenuta negli accordi euro mediterranei stipulati tra CEE e rispettivi paesi)».


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