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Cooperazione & Relazioni internazionali

Adozioni estere, inutili relazioni

La mancata osservanza di tale richiesta non dovrebbe comportare alcun illecito.

di Marco Scarpati

Per le adozioni di bambini ucraini ho saputo che devono essere inviate le relazioni annuali sull?andamento del minore fino al compimento del 18esimo anno di età. Nel caso in cui non lo si faccia, cosa succede? Francesca (email) La lettera di Francesca pone una questione assai interessante. L?Ucraina e altri Stati, infatti, prevedono che la coppia di genitori adottivi debba inviare per anni, di norma fino alla maggiore età del figlio, una relazione sul suo stato di salute e sulla regolarità della sua crescita. Spesso tale relazione deve essere accompagnata da foto e tradotta nella lingua della nazione che fu del bambino. È un adempimento al quale gli enti autorizzati si assoggettano nello stringere accordi con i Paesi. L?adempimento non è in realtà un vero e proprio obbligo e non si compie alcun reato a non compilare la relazione. Personalmente da sempre ritengo questo obbligo un?incredibile limitazione di fatto della potestà genitoriale e un vero e proprio abuso cui sono sottoposti i genitori adottivi da alcune nazioni. Proprio per questo, da quando mia figlia è stata adottata, mi sono sempre rifiutato di predisporre la relazione. Per il semplice fatto che la bambina che avevo in affidamento preadottivo era diventata mia figlia. Diventando nostri figli legittimi essi hanno acquisito la nostra nazionalità e noi ne abbiamo la piena potestà genitoriale: allo stato civile risultano ?solo? figli nostri, nati dalla nostra coppia in un Paese straniero. Non si capisce quindi perché si debba essere costretti alla compilazione di una relazione: i nostri figli sono nostri, e nessuno ha il diritto di intromettersi nel rapporto che si crea fra noi e loro, a meno che non si ritenga che esso sia diventato patologico. In questi casi, un tribunale (quello per i minorenni) decide, sulla base di una relazione scritta da assistenti sociali incaricate di vigilare sul bene del minore, con un atto sempre rettificabile e nell?interesse del minore ?italiano?. La cosa più strana è che le relazioni vanno inviate a uno Stato straniero. Il piccolo è diventato, come noi e grazie a noi, cittadino italiano e di tale nazione ha assorbito tutti i diritti. Qualsiasi Stato del mondo perde ogni diritto su di lui. Quali diritti ha lo Stato in cui i nostri figli adottati sono nati a chiedere notizie su di un cittadino diventato italiano? Nessuno. La Convenzione de L?Aja sull?adozione internazionale prevede che l?autorità centrale possa inviare notizie su casi specifici ad altre autorità centrali che le richiedano, sempre e solo se ciò non sia contrario alla legge della nuova nazionalità del bambino. Si noti: notizie su casi specifici, solo dopo una valutazione dell?autorità centrale (il Cai per l?Italia) sulla base di una relazione che ha coinvolto il Tribunale per i minorenni e i servizi sociali. A garanzia della riservatezza che le notizie su un bambino devono avere. La mia risposta è di valutare se si ritiene opportuno accettare tale imposizione, sapendo che nessuno vi può obbligare e che la mancata osservanza non comporta, a mio parere, alcun illecito. In ogni caso è bene riferire questa volontà all?associazione con cui si è adottato, che dalla nostra scelta potrebbe trarne motivi di preoccupazione o altre restrizioni. Spesso è la mancanza di un accordo fra Stato italiano e Stato straniero a creare problemi e le singole associazioni, troppo deboli sul mercato delle adozioni internazionali, accettano incombenze assolutamente immotivate.


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