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Convenzione Ue: occhio ai lavori costituzionali

Un documento della Federazione Internazionale delle Acli sui lavori dei Costituenti e sul ruolo della società civile: "La società civile deve incidere sul futuro dell'Europa"

di Luca Jahier

La Convenzione europea, nata dalla necessità di procedere ad un?ampia revisione dei trattati, è giunta ad una svolta finale. Dopo 16 mesi di lavoro è stato redatto un progetto organico del futuro trattato costituzionale dell?Unione europea. Le prime due parti sono state presentate durante il Consiglio europeo di Salonicco dello scorso 20 giugno 2003. Sono previste altre due sessioni aggiuntive a luglio per discutere della terza e quarta parte del Trattato, relative alle politiche dell?Unione e alle disposizioni finali. La Federazione ACLI internazionali si è impegnata sin dall?inizio a seguire i lavori della Convenzione europea e ad informare tutta la rete Acli in Europa e nel mondo sui progressivi sviluppi in seno all?assemblea. Nel settembre scorso, con il primo fascicolo dell?Europa in tasca, era stato succintamente spiegato, attraverso 15 domande e risposte, il funzionamento, il ruolo e gli obiettivi dell?assemblea costituente. Con questo numero speciale, intendiamo offrire un quadro riassuntivo del lavoro svolto a partire dal 28 febbraio 2002 dalla Convenzione, il cui frutto è il progetto di trattato costituzionale, che sarà la base su cui prenderà avvio la conferenza intergovernativa di ottobre. I nodi da sciogliere sono stati affrontati durante le molteplici sessioni plenarie e in alcuni casi si è giunti ad un compromesso valido. Restano pero diverse perplessità, soprattutto perchè nel corso della CIG gli Stati membri negozieranno sulla base del testo presentato dalla Convenzione ma avranno carta bianca per riaprire qualunque sezione del progetto di trattato. Da un lato ciò potrebbe consentire di migliorare quegli aspetti che restano a parere di molti problematici, ma dall?altro è assai più probabile che, proprio in virtù del metodo intergovernativo, vi possano anche essere significativi peggioramenti. Il testo oggi presentato è indubbiamente un significativo passo avanti nella costruzione dell?Europa. Dal titolo I e in particolare dagli articoli relativi ai valori e agli obiettivi ne risulta infatti una Europa politicamente democratica e partecipativa, economicamente libera e responsabile, socialmente giusta e solidale, culturalmente plurale ma armonica, religiosamente tollerante e aperta al dialogo, unita nelle sue diversità. Si tratta di un corpus di valori che rispondono alla migliore storia dell?Europa e che certamente corrispondono all?insegnamento sociale della Chiesa. Così come è certamente positiva l?inclusione della Carta dei diritti fondamentali, la personalità giuridica dell?Unione, la sezione della Costituzione dedicata alla vita democratica dell?Unione. Tuttavia, il testo risulta in parte problematico quando indica le strade e gli strumenti per raggiungere questi obiettivi e inverare questi valori e prospettive, in particolare intorno a tre punti, che le ACLI hanno sin dall?inizio di questo processo continuato a sottolineare e sollecitare: 1. Il mantenimento del diritto di veto in ordine alle politiche estera, di difesa e fiscale e i troppi compromessi circa la revisione degli assetti istituzionali negano nei fatti la possibilità di quel salto decisivo e atteso da qualche decennio verso una Europa politica e federale, capace di essere un soggeto sempre più credibile e unitario nello scenario internazionale. 2. Il passo avanti circa il riconoscimento esplicito delle ?radici religiose dell?Europa? nel preambolo nasce però dal rifiuto di una qualunque menzione esplicita del contributo del cristianesimo alla costruzione passata e presente dell?Europa, che invece e indubitabilmente, insieme alla tradizione greco-romana, ha visibilmente forgiato il volto e il cuore di questo continente. 3. Il principio innovativo della democrazia partecipativa, che per la prima volta assume tale rilievo costituzionale, necessita però di declinazioni più efficaci e appropriate, in ordine al ruolo delle Chiese e delle comunità religiose, al dialogo regolare con le associazioni e la società civile, al ruolo e alla composizione del Comitato Economico e Sociale Europeo. La società civile organizzata quindi deve ancora fare un ulteriore sforzo, per cercare di incidere su questi aspetti, influenzare il completamento della terza e quarta parte della Costituzione e far si che il voto a maggioranza qualificata possa essere esteso ad altre decisioni politiche. Il metodo utilizzato durante la Convenzione è certamente stato un grande passo avanti rispetto al metodo tradizionale delle conferenze intergovernative e al negoziato diplomatico segreto. Si è trattato per la prima volta infatti, di un processo democratico e aperto alla consultazione della società civile. Si tratta ora di non perdere questa spinta, che sarà ancora fondamentale per il lungo percorso di costruzione dell?Europa politica che non è certo un cantinere concluso. Nelle brevi pagine che seguono, cercheremo quindi di analizzare il testo del progetto costituzionale presentato a Salonicco e le questioni sul tavolo, augurandoci che possa essere un utile esercizio per fare un punto organico della situazione attuale e continuare ad accompagnare così il cammino di informazione e formazione di base del tessuto associativo delle ACLI in Europa e nel mondo e anche di mettere a disposizione di altri interlocutori e soggetti un agile strumento di lavoro. OBIETTIVI E RISULTATI DELLA CONVENZIONE EUROPEA A grandi linee, quattro sono le questioni che la Convenzione ha affrontato in questi mesi: 1)Semplificazione dei trattati e degli strumenti d?azione dell?Unione 2)Distribuzione delle competenze, 3)Riforma delle istituzioni 4)Democratizzazione: Quali obiettivi sono stati raggiunti? Come? Questa è la domanda che ci siamo posti per analizzare i risultati della Convenzione. Obiettivo 1: Semplificazione dei trattati e degli strumenti di azione dell?Unione L’Unione europea si fondava su quattro trattati e un’imprecisata quantità di documenti che hanno valore ‘costituzionale’, l’insieme doveva essere reso più accessibile al cittadino europeo e organizzato in un unico testo. Semplificazione anche delle procedure legislative. Risultati ottenuti: La Convenzione ha convenuto che la molteplicità di trattati esistenti sia sostituita da un testo unico con valore politico costituzionale, composto da 4 parti. La proposta di trattato consta perció delle seguenti parti: Parte I – Architettura costituzionale: Titolo I – Definizione e obiettivi dell?Unione, Titolo II ? Diritti fondamentali e cittadinanza dell?Unione, Titolo III – Competenze dell?Unione, Titolo IV – Istituzioni dell?Unione, Titolo V – Esercizio delle competenze dell?Unione, Titolo VI – Vita democratica dell?Unione, Titolo VII – Finanze dell?Unione, Titolo VIII ? L?azione dell?Unione nel mondo, Titolo IX – L?Unione e l?ambiente circostante, Titolo X – L?appartenenza all?Unione Parte II – Carta dei diritti fondamentali (adottata a Nizza nel dicembre 2000) Parte III – Politiche dell?Unione: i titoli relativi all?azione esterna dell?Unione e allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia sono stati oggetto di revisione. Al contrario, per quanto riguarda le altre politiche, non sono state introdotte modifiche sostanziali: il Praesidium ha presentato il documento preparato dagli esperti del servizio legale, che hanno a loro volta seguito le raccomandazioni del gruppo di lavoro sulla semplificazione, nel quale vengono apportate solo modifiche strutturali richieste dai cambiamenti introdotti dalla Parte I. Il testo verrà dibattuto nel corso delle due sessioni plenarie aggiuntive della Convenzione previste in luglio. Parte IV – Disposizioni finali: abrogazione dei trattati precedenti, continuità giuridica con la Comunità europea e l?Unione europea, campo di applicazione, procedure di revisione, adozione, ratifica ed entrata in vigore. Semplificazione degli strumenti di azione dell?Unione A seguito di una necessità largamente avvertita, la Convenzione ha puntato alla semplificazione delle procedure e alla riduzione del numero degli strumenti legislativi. Dai dodici strumenti precedentemente previsti si passa a sei, in base alla considerazione che molti, producendo effetti sostanzialmente simili, potessero essere fusi, mentre altri, utilizzati solo raramente, potessero essere soppressi. Tale semplificazione determina la fine della classificazione politica in pilastri: precedentemente, infatti, i tre pilastri dell?Unione europea si distinguevano in base alle procedure particolari impiegate. Inoltre, le denominazioni degli strumenti tradizionali mantenuti nel nuovo trattato sono state cambiate al fine di permettere una migliore comprensione del loro valore: ad esempio, il vecchio regolamento prenderà il nome di ?legge europea? mentre l?antica direttiva si chiamerà ?legge quadro? e saranno i due atti legislativi. Vengono poi i due atti esecutivi, il regolamento e la decisione. Mentre la raccomandazione e il parere non hanno effetto vincolante. Obiettivo 2: Distribuzione delle competenze La Convenzione doveva chiarire quali fossero le competenze che si vogliono esercitare a livello comunitario e quali a livello nazionale Risultati ottenuti: E? ribadito, come nei precedenti trattati, che l?esercizio delle competenze del?Unione si fonda sul principio di sussidiarietà, ossia ?nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l?Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, sia a livello centrale sia a livello regionale e locale, ma possono dunque, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione?. Il mancato rispetto del principio di sussidiarietà diventa oggetto di giurisdizione della Corte di giustizia sulla base di un ricorso presentato dagli Stati membri. E? inoltre esplicitato il principio di proporzionalità, secondo cui ?il contenuto e la forma dell?azione delL?Unione non vanno al di là di quanto sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi della costituzione?. La vera innovazione consiste nella chiara e precisa delimitazione delle competenze tra Unione e Stati membri: si distingue, infatti, tra settori di competenza esclusiva dell?Unione, settori di competenza concorrente tra Unione e Stati membri e settori in cui l?Unione puó condurre azioni di sostegno, coordinamento o complemento. Ai sensi dell?art 12 sono cinque le competenze esclusive assegnate all?Unione: le regole di concorrenza per il funzionamento del mercato interno, la politica monetaria, la politica commerciale comune, l?unione doganale, la conservazione delle risorse biologiche del mare. Non sono state menzionate le competenze concernenti la non discriminazione, la parità tra uomini e donne e i servizi di interesse generale. Non sono state estese le competenze dell?Unione nell?ambito della salute umana (malattie trasmissibili, bioterrorismo, accordi OMC) Obiettivo 3: Riforma delle istituzioni La Convenzione aveva l?arduo compito di proporre un? ‘Europa più ‘federale’ con la Commissione europea come vero e proprio governo e il Parlamento come organo legislativo, oppure un’Europa degli Stati con un Consiglio rafforzato e più efficiente, oppure nessuna delle due opzioni Risultati ottenuti: Il titolo quarto della parte I, dedicato alle istituzioni, é stato oggetto di serrati negoziati che hanno visto riproporsi lo scontro fra piccoli e grandi paesi, nonché fra sostenitori di un approccio federalista e partigiani del metodo intergovernativo. Le questioni di principale rilevanza sono le seguenti: Presidenza del Consiglio europeo Secondo il testo finale, il sistema di presidenza semestrale rotante sarà sostituito dalla figura del Presidente del Consiglio europeo, eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo rinnovabile una volta. Questa formula, ideata allo scopo di dotare l?Unione di una figura di riferimento che garantisse maggiore continuità ai lavori e all?agenda dell?UE, é stata fortemente osteggiata dai piccoli paesi che, timorosi che il Presidente potesse divenire il rappresentante di un direttorio di grandi Stati membri e potesse indebolire il ruolo del Presidente della Commissione europea, hanno invocato il mantenimento dello status quo. Come compromesso, i poteri del Presidente sono stati ridimensionati rispetto alla proposta iniziale: questi infatti ?presiede e anima i lavori del Consiglio europeo? e ?assicura al suo livello la rappresentanza esterna dell?Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le responsabilità del Ministro degli affari esteri?. Inoltre, per andare incontro alle richieste dei piccoli paesi, é stato previsto il mantenimento della presidenza rotante per le formazioni del Consiglio dei ministri: ad eccezione della formazione ?Affari esteri? presieduta dal Ministro degli affari esteri, la presidenza delle altre formazioni ?é esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nell?ambito del Consiglio, secondo un sistema di rotazione paritaria, per periodi minimi di un anno?. La Commissione europea si è opposta fino all?ultimo perché teme un conflitto di competenze. Ministro degli affari esteri All?esigenza di dare maggiore visibilità alla politica estera europea (che però rimane soggetta al veto), la Convenzione ha risposto proponendo la creazione di questa nuova figura che assumerà gli attuali ruoli del membro della Commissione europea responsabile delle relazioni esterne e dell?alto rappresentante dell?UE per la politica estera e di sicurezza comune. Tale ministro sarà membro della Commissione europea, uno dei vicepresidenti della stessa e presiederà la formazione ?affari esteri? del Consiglio dei ministri. Il Ministro contribuirà con le sue proposte all?elaborazione della politica estera e alla politica di sicurezza e di difesa comune e le attuerà in qualità di mandatario del Consiglio. I convenzionali hanno trovato accordo sull?istituzione di questa figura, nonostante il governo britannico non gradisse la denominazione di ?ministro? poiché essa lascia immaginare l?esistenza di un governo. Commissione europea In vista dell?allargamento a 10 paesi, la Convenzione propone una revisione della regola introdotta dal trattato di Nizza secondo cui la Commissione si compone di un commissario per ogni Stato membro. Infatti, in base al timore che un organo a 25 membri possa risultare incapace di funzionare, si propone una riduzione del numero di commissari a 15. Tale proposta ha pure provocato la dura reazione dei piccoli paesi, contrari alla possibilità di perdere un proprio membro in Commissione (si ricorda però che i membri della Commissione non agiscono come rappresentanti degli Stati membri bensì agiscono in piena indipendenza promuovendo l?interesse generale europeo). Il compromesso raggiunto prevede innanzitutto che la regola di Nizza venga mantenuta fino al 1° novembre 2009 e poi che, da quella data, i 15 commissari con diritto di voto, scelti in base a un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri, siano affiancati da altrettanti commissari associati senza diritto di voto provenienti da tutti gli altri Stati membri. Il Parlamento europeo conferma la nomina del Presidente della Commissione effettuata sempre dal Consiglio europeo. Parlamento europeo Il Parlamento europeo é stato definito il grande vincitore di questa riforma costituzionale proposta dalla Convenzione. La procedura di codecisione, che attribuisce uguale potere legislativo a Consiglio dei Ministri e Parlamento europeo, diventa, infatti, la procedura ordinaria: il Parlamento acquisirebbe un ruolo legislativo importante in settori prima caratterizzati da una supremazia legislativa del Consiglio, quali energia, ambiente, trasporti, sicurezza sociale, giustizia e affari interni. Per quanto riguarda la composizione, il numero dei suoi membri non potrà essere superiore a 732, conformemente a quanto stabilito dal trattato di Nizza. Doppia maggioranza Attualmente ogni Stato membro dispone di un voto ponderato nelle decisioni per le quali é richiesta la maggioranza qualificata. Il sistema della doppia maggioranza approvato dal Praesidium prevede che le decisioni UE si possano considerare adottate se c?è il voto favorevole della maggioranza degli Stati e del 60% della popolazione. Questo sistema entrerà in vigore a partire dal 2009, ma il Consiglio europeo potrà decidere di prolungare il sistema attuale fino al 2011. Il Praesidium ha previsto l?introduzione di una ?maggioranza superqualificata (2/3 degli Stati e 4/5 della popolazione) per decisioni che saranno prese su proposta del futuro Ministro degli Esteri o della Commissione. Questa innovazione risulta fortemente sgradita ai piccoli paesi: essi contestano il fatto che mentre i tre Stati più popolosi potranno bloccare una decisione appoggiata dagli altri ventidue paesi, sarà al contrario estremamente difficile per gli altri paesi bloccare una decisione sostenuta da Francia, Germania e Italia. Obiettivo 4: democratizzazione I parlamenti nazionali stanno perdendo forza in tutta Europa in favore del potere di regolamentazione dei governi, un fenomeno che vale ancora di più per L’Unione europea dove il Parlamento ha sinora avuto al massimo un ruolo di co-legislatore in alcune materie. Era necessario ampliare il diritto di voto a maggioranza qualificata, estendere il potere del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali, inserire la Carta dei diritti fondamentali nel trattato, definire nuovi valori e obiettivi per un?Unione fondata sul rispetto della dignità umana e sulla democrazia. Risultati ottenuti: Valori ed obiettivi dell?Unione Tra i valori si citano il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell?uomo. ?Questi valori sono comuni agli Stati membri in un società fondata sul pluralismo, la tolleranza, la giustizia, l?eguaglianza, la solidarietà e la non discriminazione?. Quanto agli obiettivi, si riconosce che l?Unione si impegna a promuovere la pace, i valori e il benessere dei popoli, offrire libertà sicurezza e giustizia, adoperarsi per lo sviluppo sostenibile, migliorare l?ambiente, combattere l?esclusione sociale, promuovere la protezione sociale e la parità tra donne e uomini, il rispetto della coesione economica sociale e territoriale degli stati membri e anche il rispetto e la salvaguardia e lo sviluppo delle diversità culturali e linguistiche che compongono il patrimonio europeo; promuovere il rispetto reciproco tra i popoli, il commercio libero ed equo, l?eliminazione della povertà e la tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori. Ruolo dei Parlamenti nazionali Collegata all?esercizio delle competenze dell?Unione è la principale funzione attribuita ai Parlamenti nazionali, ossia il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà. Infatti, i Parlamenti nazionali riceveranno tutte le proposte legislative della Commissione, le sue proposte modificate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni comuni del Consiglio e potranno, entro un termine di sei settimane dalla trasmissione, inviare ai presidenti di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione un parere motivato nel caso in cui ritengano che la proposta non sia conforme al principio di sussidiarietà; se un terzo dei Parlamenti nazionali sarà concorde nel giudicare la proposta non conforme al principio, la Commissione é tenuta a riesaminare la sua proposta. Parlamento europeo La procedura di codecisione diventa la procedura ordinaria Estensione del voto a maggioranza qualificata La questione del passaggio al voto a maggioranza in una serie di materia ancora coperte dall?unanimità rappresenta una delle questioni più spinose che hanno diviso i convenzionali. Per quanto l?attuale testo estenda il voto a maggioranza qualificata ad un discreto numero di materie (tra le altre energia e esplorazioni spaziali), la regola dell?unanimità resta applicata agli ambiti più delicati: politica estera, difesa, politica fiscale, politiche sociali, cultura. Tuttavia, il dibattito é ancora aperto: la questione sarà, infatti, ancora trattata a proposito della discussione sulla parte terza del trattato dedicata alle politiche che sarà effettuata durante le sessioni aggiuntive di luglio. Clausola di solidarietà Il testo presentato dalla Convenzione propone una clausola che impegni l?Unione e gli Stati membri ad agire in uno spirito di solidarietà in materia di prevenzione e assistenza in caso di attacchi terrristici e di calamità naturale Vita democratica dell?Unione La Convenzione in questo ambito ha fatto grandi passi in avanti, grazie al contributo e alla consultazione delle organizzazioni della società civile, come la FAI, che hanno richiesto e ottenuto la creazione di un gruppo dedicato all?Europa sociale, un articolo dedicato alla democrazia partecipativa e un riconoscimento dello status delle chiese e delle comunità religiose. L?articolo 46 prevede che le Istituzioni mantengano un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. Inoltre è degna di nota la novità che prevede una iniziativa diretta dei cittadini europei che crea una nuova e inesplorata frontiera di azione civica su scala transnazionale: almeno un milione di cittadini dell?Unione, appartenenti a più paesi membri, possono invitare la Commissione a presentare proposte in materia nelle quali si ritenga necessario un atto giuridico per dare attuazione alla Costituzione. Carta dei diritti fondamentali Il testo della Carta, adottata in occasione del Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000, verrà integrato nel futuro trattato, acquisendo valore vincolante (di conseguenza, la competenza per esaminare i ricorsi spetterà soprattutto alle giurisdizioni degli Stati membri, ma anche in alcuni casi alla Corte di giustizia europea). Altri punti chiave: Religione Dopo aver escluso dal Preambolo qualunque richiamo alle radici giudaico-cristiane, il Praesidium della Convenzione ha eliminato anche i riferimenti alla civiltà greco-romana e all?illuminismo. Il testo finale si riferisce ?ai retaggi culturali, religiosi e umanistici dell?Europa, i cui valori sono sempre presenti nel suo patrimonio e che hanno ancorato nella vita della società la sua percezione del ruolo centrale della persona umana, dei suoi diritti inviolabili e inalienabili e al rispetto del diritto?. Certamente questo sarà uno dei dibattiti più accesi nel corso della prossima Conferenza intergovernativa di ottobre. Personalità giuridica L?articolo 6, nella parte I del trattato, attribuisce la personalità giuridica all?Unione europea. Essa diventa così soggetto di diritto internazionale, capace di rappresentare l?Europa, firmare trattati internazionali, stare in giudizio ed esservi chiamata, aderire a organizzazioni internazionali. Ritiro volontario dall?Unione Un nuovo articolo descrive la procedura che gli Stati membri devono seguire per ritirarsi dall?Unione europea. A seguito della notifica della volontà di ritiro di uno Stato, l?Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del suo ritiro; la Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data in vigore dell?accordo di ritiro o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di ritiro. Tale articolo, del tutto innovativo, è stato ideato allo scopo di dimostrare che l?UE é un?associazione volontaria e non una gabbia da cui non si può uscire. Tuttavia, la lunga procedura e la previsione che lo Stato uscente perda ogni vantaggio e si ritrovi a dover negoziare accordi che definiscano le sue relazioni con l?Unione, sembrano costituire un sufficiente deterrente per quegli Stati che vogliano minacciare l?uso della clausola di ritiro volontario per far prevalere posizioni euroscettiche. Referendum Resta incerta la convocazione di un referendum pan-europeo per sottoporre all?approvazione popolare il futuro testo costituzionale. La richiesta, formulata da diverse organizzazioni della società civile e sostenuta da un ampio numero di convenzionali, prevede che un referendum venga convocato nei 25 Stati membri contemporaneamente alle elezioni per il Parlamento europeo nel giugno 2004. Mentre in alcuni Stati, quali Irlanda, Danimarca, Lettonia e Slovenia, le costituzioni impongono che ogni testo costituzionale sull?UE debba essere approvato dai cittadini, in otto degli attuali Stati membri nessun trattato europeo é stato mai soggetto a voto popolare e in alcuni casi la convocazione di un simile referendum comporterebbe la necessità di una modifica costituzionale. Appare perció probabile che la decisione sull?opportunità di convocare tale referendum venga lasciata ai singoli Stati. Le reazioni al progetto della Convenzione In occasione del Consiglio europeo di Salonicco, i leader degli Stati membri hanno mostrato un atteggiamento generalmente positivo riguardo al progetto di trattato presentato dal Presidente della Convenzione, Valery Giscard d?Estaing. Tuttavia, numerose sono le sezioni del testo proposto che non raccolgono consenso generale: sembra, quindi, che i leader abbiano ritenuto più opportuno rimandare il dibattito e il negoziato alla CIG. Si può però prevedere che le questioni che potrebbero essere riaperte dai rappresentanti degli Stati membri e aderenti in sede di CIG sono: l?estensione del voto a maggioranza in materie quali la tassazione e la politica estera, il valore giuridicamente vincolante della Carta dei diritti fondamentali, la possibilità di rafforzare le capacità dell?Unione in materia di difesa, le regole per la determinazione del voto a maggioranza qualificata, il riferimento alla religione nel Preambolo. La Presidenza di turno italiana sarà chiamato ad insediare la CIG il prossimo 15 ottobre a Roma e il governo italiano si auspica che la CIG concluda i lavori entro tre mesi e che il trattato costituzionale possa essere firmato a Roma, luogo simbolico perché teatro della firma del primo trattato del 1957. In ogni caso, secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco, il trattato costituzionale definitivo dovrebbe essere approvato ?in tempo utile affinché sia conosciuto dai cittadini europei prima delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2004?. I dieci futuri Stati membri parteciperanno pianamente alla Conferenza in condizioni di parità rispetto agli attuali Stati membri, mentre i tre Paesi candidati, Bulgaria e Romania (con cui i negoziati sono ancora in corso) e Turchia, parteciperanno in qualità di osservatori. La Commissione europea ha manifestato le sue riserve al progetto presentato dalla Convenzione. In particolare, ritiene che il mantenimento del voto all?unanimità possa provocare una paralisi decisionale nell?Unione allargata, mentre si é proclamata contraria alla riduzione del numero di commissari e ha esternato i suoi timori che la figura di un Presidente stabile del Consiglio europeo possa alterare il presente equilibrio istituzionale. Il Parlamento europeo, forte dell?estensione dei suoi poteri che il progetto di trattato gli conferisce, ha al contrario espresso giudizio positivo sul testo elaborato dalla Convenzione. Il presidente del Parlamento, Pat Cox, in occasione del dibattito parlamentare sulla Convenzione del 18 giugno scorso, ha rivolto il suo monito ai leader degli Stati membri e aderenti a non alterare radicalmente il testo della Convenzione: se il largo consenso raggiunto su quel testo fosse ignorato, si produrrebbe un risultato improntato al minimo comune denominatore, ha detto il Presidente Cox. Le Chiese europee e le confessioni religiose hanno anch?esse espresso un generale apprezzamento per i risultati raggiunti e la proiezione verso il futuro, pur osservando alcune tra esse nodi e problemi. In particolare, la COMECE (la Commissione degli Episcopati europei) in un suo articolato comunicato del 19 giugno ha affermato che ?il consenso raggiunto dalla Convenzione dopo un lavoro e un dibattito intenso segna un passo rilevante verso la preparazione di una Unione europea capace di raccogliere la sfida del suo allargamento e della promozione del bene comune in Europa e nel mondo intero? In particolare vengono sottolineati gli aspetti positivi derivanti dall?inclusione della Carta dei diritti fondamentali (pur con le sue lacune concernente la clonazione, il matrimonio e la famiglia così come la libertà religiosa) e dagli articoli concernenti la vita democratica dell?Unione e la partecipazione della società civile. Si riconoscono altresì gli importanti passi avanti compiuti in ordine al riconoscimento nel Preambolo dell?eredita religiosa quale fondamento di questa costituzione, così come dello Statuto delle Chiese previsto dalle legislazioni nazionali e dalla previsione di un dialogo aperto e regolare con le stesse, a servizio della società europea nel suo insieme. Tuttavia si deplora il mancato riferimento al patrimonio del contributo del Cristianesimo alla civiltà europea, così come si conferma la convinzione che un esplicito riferimento a Dio sarebbe più che appropriato, in quanto garanzia della libertà e della dignità della persona umana. Anche la Santa Sede non ha certo mancato di far osservare che la riaffermazione del contributo sociale e pubblico dei cristiani non pretende certo di instaurare in nessun modo presunte neoteocrazie statali, quanto piuttosto evitare una sorta di ?ateismo di Stato?, che si rifiuta di considerare le convinzioni della maggioranza degli abitanti dell?Europa (circa l?84%) e di riconoscere quanto il cristianesimo rappresenti tutt?ora il cemento e un alimento importante dell?unità europea che stiamo costruendo. Le principali reti e organizzazioni della società civile si dichiarano abbastanza soddisfatti dei risultati ottenuti, soprattutto ricordando i gravi rischi in ordine ala prospettiva costituzione e delle politiche sociali che si era palesata nell?autunno del 2002, ribadendo il grande sforzo di democratizzazione svolto per la prima volta dall?Unione con la Convenzione europea e tenuto conto della complessità della situazione internazionale degli ultimi mesi, che non ha certo alimentato una prospettiva di unità politica dell?Europa. I risultati più soddisfacenti riguardano l?inclusione della Carta dei diritti fondamentali nel Trattato, la creazione dell?articolo 47 dedicato alla democrazia partecipativa e i passi avanti compiuti verso un?Unione più democratica, più efficiente e trasparente. Anche la creazione della figura di un Ministro degli affari esteri dell?UE è stata accolta favorevolmente. Restano però delle lacune, soprattutto nel campo della decisione a maggioranza qualificata, non estesa ad ambiti importanti quali la fiscalità, la politica sociale e la politica estera e di sicurezza comune. Chiedono anche che sia applicata la regola del referendum per l?approvazione del testo costituzionale. Inoltre esprimono non poche preoccupazioni che nel corso della CIG si proceda ad una eccessiva riapertura del dibattito in ordine al testo, con il rischio di clamorosi passi indietro rispetto a quanto già acquisito con la Convenzione (per esempio in ordine ai diritti sociali, alla democrazia partecipativa e al pur relativo equilibrio istituzionale), con il rischio di serio dilapidamento dell?importante patrimonio di appassionata partecipazione democratica, che è la linfa vitale perché il complesso processo in corso sia compreso e fatto proprio dai cittadini.

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