Attivismo civico & Terzo settore
— Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione dellebarriere architettoniche negli edifici privati.
di Redazione
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (in Gazz. Uff., 26 gennaio 1989, n. 21).
— Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati.
Art. 1.
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero
alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata,
presentati dopo sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge
sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal
comma 2.
2. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le
prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi
per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei
mezzi di sollevamento;
d) l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli
fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile
mediante rampe prive di gradini.
4. é fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista abilitato di conformità degli elaborati alle
disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
Art. 2.
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare
negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere
architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la
realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi
all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del
condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la
tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice
civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché
strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare
l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole
l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma,
e 1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 3.
1. Le opere di cui all’articolo 2 possono essere realizzate in
deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi,
anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o
di uso comune a più fabbricati.
2. é fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli
articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere
da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio
o alcuna area di proprietà o di uso comune.
Art. 4.
1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, ove l’immobile sia
soggetto al vincolo di cui all’articolo 1 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al
rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 della citata
legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario,
apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad
assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta
giorni successivi, richiedere l’autorizzazione al Ministro per i beni
e le attività culturali, che deve pronunciarsi entro centoventi
giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. L’autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile
realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della
natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in
rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a
tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.
Art. 5.
1. Nel caso in cui per l’immobile sia stata effettuata la notifica
ai sensi dell’articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla
domanda di autorizzazione prevista dall’articolo 13 della predetta
legge la competente soprintendenza è tenuta a provedere entro
centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche
impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 4 e 5.
Art. 6.
1. L’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 2, da
realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione
degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all’autorizzazione di
cui all’articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. Resta fermo l’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto
alle competenti autorità, a norma dell’articolo 17 della stessa legge
2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 7.
1. L’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 2 non è
soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la
realizzazione delle opere interne, come definite dall’articolo 26
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all’inizio dei
lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26,
l’interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un
professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o
ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio, si applicano le disposizioni relative
all’autorizzazione di cui all’articolo 48 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8.
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla
realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato
certificato medico in carta libera attestante l’handicap e
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale
risultino l’ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà
di accesso.
Art. 9.
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al
superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici
già esistenti, anche se edibiti a centri o istituti residenziali per
l’assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi
a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi
sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio,
al centro o istituto o al portatore di handicap.
2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa
effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è
aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente
sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque
milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire
venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli
articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali
permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla
deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i
citati soggetti ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove
risiedano le suddette categorie di beneficiari.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole