Sono stati individuati dall’articolo 5 comma 2 della L.68/1999 i datori di lavoro pubblici e privati che possono essere esclusi dall’obbligo di assumere soggetti disabili.
Con riferimento al personale viaggiante e navigante i datori di lavoro possono essere così individuati:
a) datori di lavoro che operano nel settore trasporto pubblico aereo;
b) datori di lavoro che operano nel settore del trasporto pubblico marittimo;
c) datori di lavoro che operano nel settore del trasporto pubblico terrestre.
Sono altresì esonerati dall’obbligo di ricorrere al collocamento obbligatorio i datori di lavoro sia pubblici che privati che operano nel settore degli impianti a fune relativamente al personale adibito direttamente alle aeree operative di esercizio ed alla regolarità dell’attività di trasporto.