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Attivismo civico & Terzo settore

I rischi e i “non detti” nascosti dietro le offerte di prova gratis

Richieste di pagamenti non concordati fin dall'inizio sono prive di fondamento.

di Christian Carosi

Ho ricevuto una prova gratuita da Fastweb per la tv via cavo. Il periodo di prova della video station era di 4 mesi, poi avrei pagato 10 euro al mese. Non avendo più interesse ho disdetto l?abbonamento. Mi è stato risposto che posso comprare l?apparecchio a 29 euro, grazie ai contributi statali; se rinuncio, mi tocca pagare 30 euro per il ritiro del prodotto.

Francesca M. (Milano)

È incomprensibile come una famosa società possa utilizzare tecniche di vendita dei propri prodotti che all?apparenza non rispettano la buona fede richiesta nella stipula dei contratti. L?adesione a un?iniziativa promozionale gratuita deve in ogni caso informare le persone degli eventuali oneri aggiuntivi che derivano dall?accettazione del servizio. Il rapporto, tra professionista e consumatore si basa sulla fiducia, ma soprattutto sul contratto e le specifiche leggi che lo regolano. Nel contratto standard di fornitura dei servizi offerti da Fastweb, alla voce ?recesso? non si fa nessun riferimento ai costi di restituzione del materiale concesso in uso al cliente, precisando esclusivamente che spetta a questi restituire immediatamente le apparecchiature in uso. Non c?è nessun riferimento a costi o contributi di spedizione, che non possono essere imputati al cliente in modo arbitrario, ma devono necessariamente essere comunicati al momento della stipula del contratto: solo così la clientela è in grado di valutare se l?offerta lo interessa nel suo insieme. Oltretutto ricordiamo cosa prevede l?art. 1469 bis del Codice civile: “Nel contratto concluso tra consumatore e professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Al capo 10), la legge aggiunge che “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di prevedere l?estensione dell?adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”. Ne deriva che richieste di pagamenti non concordati fin dall?inizio sono prive di fondamento, e anzi, possono prefigurare – qualora siano stati in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o dissimulare circostanze che avrebbero indotto il consumatore ad astenersi dal concludere il contratto – gli estremi di carattere penale.

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