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Attivismo civico & Terzo settore

L 183/89 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

di Redazione

Legge  18 maggio 1989, n. 183 (in Gazz. Uff., 25 maggio 1989, n. 120,
s.o.).  --  Norme  per  il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo (1) (2) (3) (4) (5).

  (1)  Con  d.lg.  31  marzo  1998,  n.  112 sono state devolute alle
regioni  e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti
alla  materia  delle  risorse  idriche  e  della difesa del suolo, ad
eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.
  (2)  Tutte  le  funzioni  e i compiti svolti dal Ministro/Ministero
delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  già sostitutivo
dell'abrogato  Ministro/Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste,
sono  ora  esercitati  dalle  Regioni, direttamente o mediante delega
agli  enti  locali,  e  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali (d.lg. 4 giugno 1997, n. 143 e d.p.r. 13 settembre 1999).
  (3) Il Comitato nazionale per la difesa del suolo è stato soppresso
dall'art. 7, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
  (4)  Il  servizio  nazionale dighe è stato soppresso quale servizio
tecnico  nazionale  e  trasformato  in Registro italiano dighe (RID),
dall'art. 91, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
  (5)  In  luogo  di  dirigente/i  generale/i  leggasi dirigente/i di
ufficio/i dirigenziale/i generale/i (art. 45, comma 2, d.lg. 31 marzo
1998, n. 80).

TITOLO I
LE ATTIVITA', I SOGGETTI, I SERVIZI
Capo I
LE ATTIVITA'


Art. 1.

Finalità della legge.

  1.  La  presente  legge  ha  per  scopo di assicurare la difesa del
suolo,  il  risanamento  delle  acque, la fruizione e la gestione del
patrimonio  idrico  per  gli  usi  di  razionale sviluppo economico e
sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
  2.  Per  il  conseguimento delle finalità perseguite dalla presente
legge,  la  pubblica  amministrazione svolge ogni opportuna azione di
carattere  conoscitivo,  di  programmazione  e  pianificazione  degli
interventi,  di  loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che
seguono.
  3. Ai fini della presente legge si intende:
    a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati
e le opere infrastrutturali;
    b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;
    c)  per  corso  d'acqua:  i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i
canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;
    d)  per  bacino  idrografico:  il  territorio  dal quale le acque
pluviali  o  di  fusione  delle  nevi  e  dei ghiacciai, defluendo in
superficie,   si   raccolgono   in   un   determinato  corso  d'acqua
direttamente  o  a  mezzo  di affluenti, nonché il territorio che può
essere  allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi
i  suoi  rami  terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo
prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque
di  più  corsi  di  acqua,  esso  si  intende  ricadente  nel  bacino
idrografico   il  cui  bacino  imbrifero  montano  ha  la  superficie
maggiore;
    e)  per  sub-bacino:  una  parte  del  bacino  idrografico, quale
definito dalla competente autorità amministrativa.
  4.   Alla   realizzazione   delle  attività  previste  al  comma  1
concorrono,  secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a
statuto  speciale  ed  ordinario, le province autonome di Trento e di
Bolzano,  le  province,  i comuni, le comunità montane, i consorzi di
bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.
  5.   Le  disposizioni  della  presente  legge  costituiscono  norme
fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della Repubblica nonché
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.


Art. 2.
Attività conoscitiva.

  1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente
legge  e  riferita  all'intero  territorio  nazionale,  si  intendono
comprese  le  azioni  di:  raccolta,  elaborazione,  archiviazione  e
diffusione  dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio
degli  elementi  dell'ambiente  fisico e delle condizioni generali di
rischio;  formazione  ed  aggiornamento  delle  carte  tematiche  del
territorio;  valutazione  e  studio  degli  effetti  conseguenti alla
esecuzione  dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti
dalla  presente  legge;  attuazione  di  ogni  iniziativa a carattere
conoscitivo  ritenuta  necessaria per il conseguimento delle finalità
di cui all'articolo 1.
  2.  L'attività  conoscitiva  di  cui al presente articolo è svolta,
sulla  base  delle  deliberazioni  di  cui  all'articolo  4, comma 1,
secondo  criteri,  metodi  e  standards  di  raccolta, elaborazione e
consultazione,  nonché  modalità di coordinamento e di collaborazione
tra   i   soggetti   pubblici  comunque  operanti  nel  settore,  che
garantiscano  la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la
costituzione  e  gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di
un   unico  sistema  informativo,  cui  vanno  raccordati  i  sistemi
informativi regionali e quelli delle province autonome (1) (2).
  3.  é  fatto  obbligo  alle  Amministrazioni  dello Stato, anche ad
ordinamento  autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici,
anche  economici,  che  comunque  raccolgano  dati  nel settore della
difesa  del  suolo,  di  trasmetterli  alla  regione territorialmente
interessata  ed  ai  competenti  servizi  tecnici  nazionali,  di cui
all'articolo 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del
presente articolo (2).

  (1) Vedi il d.p.r. 7 gennaio 1992.
  (2)  I servizi tecnici nazionali sono stati soppressi dall'art. 38,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 ed i loro compiti trasferiti all'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.


Art. 3.

  Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione.

  1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione
degli   interventi   destinati  a  realizzare  le  finalità  indicate
all'articolo 1 curano in particolare:
    a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei
bacini   idrografici,   con   interventi   idrogeologici,  idraulici,
idraulico-forestali,     idraulico-agrari,     silvo-pastorali,    di
forestazione  e  di  bonifica,  anche attraverso processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico;
    b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua,
dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle
zone umide;
    c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso,
vasche  di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori,
diversivi   o   altro,  per  la  difesa  dalle  inondazioni  e  dagli
allagamenti;
    d)  la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire
il  dissesto  del  territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli
alvei e delle coste;
    e)  la  difesa  e  il  consolidamento  dei  versanti e delle aree
instabili,  nonché  la  difesa  degli  abitati e delle infrastrutture
contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
    f)  il  contenimento  dei  fenomeni  di subsidenza dei suoli e di
risalita  delle  acque  marine  lungo  i fiumi e nelle falde idriche,
anche   mediante  operazioni  di  ristabilimento  delle  preesistenti
condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
    g)  la  protezione  delle  coste e degli abitati dall'invasione e
dall'erosione  delle  acque  marine ed il ripascimento degli arenili,
anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
    h)  il  risanamento  delle  acque superficiali e sotterranee allo
scopo  di  fermarne  il degrado e, rendendole conformi alle normative
comunitarie  e  nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per
le  esigenze  della  alimentazione,  degli  usi produttivi, del tempo
libero,   della   ricreazione   e  del  turismo,  mediante  opere  di
depurazione  degli  effluenti  urbani,  industriali ed agricoli, e la
definizione   di   provvedimenti  per  la  trasformazione  dei  cicli
produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi
in agricoltura;
    i)  la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali
e  profonde,  con  una  efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica,
garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi
il  minimo  deflusso  costante  vitale  negli alvei sottesi nonché la
polizia delle acque;
    l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di
navigazione  interna,  di  piena  e  di  pronto intervento idraulico,
nonché della gestione degli impianti;
    m)  la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli
impianti nel settore e la conservazione dei beni;
    n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi
di  cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale,
anche  mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la
conservazione  delle  aree  demaniali  e  la  costituzione  di parchi
fluviali e lacuali e di aree protette;
    o)  la  gestione  integrata  in  ambienti  ottimali  dei  servizi
pubblici  nel  settore,  sulla  base  di  criteri di economicità e di
efficienza delle prestazioni;
    p) il riordino del vincolo idrogeologico;
    q)  l'attività  di  prevenzione  e  di  allerta svolta dagli enti
periferici operanti sul territorio.
  2.  Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base
delle  deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri,
metodi   e   standards,   nonché   modalità  di  coordinamento  e  di
collaborazione  tra  i soggetti pubblici comunque competenti al fine,
tra l'altro, di garantire omogeneità di:
    a)  condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio,
ivi compresi gli abitati ed i beni;
    b)  modalità  di  utilizzazione  delle  risorse  e dei beni, e di
gestione dei servizi connessi.


Capo II
I SOGGETTI CENTRALI

Art. 4.

Il presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri
 per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della
                          difesa del suolo.

  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del
Ministro  dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui
al  comma  2  nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:
    a)  le  deliberazioni  concernenti  i  metodi ed i criteri, anche
tecnici,  per  lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e
3,  nonché  per  la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei
programmi di intervento e di quelli di gestione; b) gli atti relativi
alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;
    c)  i  piani  di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato
nazionale  per  la  difesa  del  suolo di cui all'articolo 6 e previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (1);
    d)  il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25,
comma 3;
    e)  gli  atti  volti  a  provvedere in via sostitutiva in caso di
persistente  inattività  dei  soggetti  ai  quali  sono  demandate le
funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività
da   svolgersi   entro   termini   essenziali,  avuto  riguardo  alle
obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;
    f)  ogni  altro  atto  di  indirizzo  e coordinamento nel settore
disciplinato dalla presente legge.
  2. é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Comitato   dei  Ministri  per  i  servizi  tecnici  nazionali  e  gli
interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato presieduto
dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o, su sua delega, da un
Ministro  membro  del  Comitato  stesso,  è composto dai Ministri dei
lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per
il   coordinamento   della  protezione  civile,  per  gli  interventi
straordinari  nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali e [per i beni culturali e ambientali] (2) (3).
  3.  Il  Comitato  dei  ministri  ha  funzioni di alta vigilanza sui
servizi  tecnici  nazionali  ed  adotta  gli  atti  di indirizzo e di
coordinamento   delle   loro  attività.  Propone  al  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   lo  schema  di  programma  nazionale  di
intervento,  di cui all'articolo 25, comma 3, che coordina con quelli
delle  regioni  e  degli  altri  enti pubblici a carattere nazionale,
verificandone l'attuazione.
  4.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni di segreteria tecnica, il
Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni
statali competenti.
  4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
presente  articolo  sono  preventivamente  sottoposti alla Conferenza
permanente  per  i  reparti  tra  lo  Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano (4) (5).

  (1)  Il  Comitato  di  cui  al  presente  comma  è  stato soppresso
dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.
  (2) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 253.
  (3)  Ora  per  i  beni e le attività culturali, ex d.lg. 20 ottobre
1998, n. 368.
  (4) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 253.
  (5)  I servizi tecnici nazionali sono stati soppressi dall'art. 38,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 ed i loro compiti trasferiti all'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.


Art. 5.

    Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero
                           dell'ambiente.

  1.  Le  attribuzioni  statali  previste  dalla  presente legge sono
svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del
Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.
  2. Il Ministro dei lavori pubblici:
    a)  formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa
del  suolo  ai  fini  dell'adozione,  ai sensi dell'articolo 4, degli
indirizzi  e  dei  criteri per lo svolgimento del servizio di polizia
idraulica,  di  navigazione  interna, di piena e di pronto intervento
idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere
e degli impianti e la conservazione dei beni (1);
    b)  provvede  al  soddisfacimento  delle  esigenze  organizzative
necessarie  al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del
suolo,  le  cui  spese  di carattere obbligatorio sono poste a carico
dello stato di previsione della spesa del Ministero;
    c)  predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto  idrogeologico,  da  allegare alla relazione sullo stato
dell'ambiente  di  cui  all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio
1986,  n.  349,  nonché  la  relazione  sullo stato di attuazione dei
programmi  triennali  di  intervento,  di  cui  all'articolo  25,  da
allegare  alla  relazione  previsionale  e  programmatica,  ai  sensi
dell'articolo  29  della  presente  legge.  La relazione sull'uso del
suolo  e  sulle  condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione
sullo  stato  dell'ambiente  sono  redatte  avvalendosi  dei  servizi
tecnici nazionali;
    d) provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale e a mezzo del
Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e
dei    provveditorati    regionali   alle   opere   pubbliche,   alla
progettazione,  realizzazione  e  gestione  delle opere idrauliche di
competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei
servizi  di  polizia  idraulica  e  di  pronto  intervento di propria
competenza (2);
    e)  opera,  ai  sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8
luglio  1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il
Ministro  dell'ambiente  per  assicurare  il  coordinamento,  ad ogni
livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli
interventi  per  la  tutela  e  l'utilizzazione  delle acque e per la
tutela dell'ambiente.
  3.  Il  Ministro  dell'ambiente  provvede,  nei  bacini  di rilievo
nazionale    ed    interregionale,   all'esercizio   delle   funzioni
amministrative   di   competenza   statale   in   materia  di  tutela
dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti
di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma
1, lettere a) ed h) (3).

  (1)  Il  Comitato  di  cui  al  presente  comma  è  stato soppresso
dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.
  (2) Lettera così modificata dall'art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 253.
  (3)  I servizi tecnici nazionali sono stati soppressi dall'art. 38,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 ed i loro compiti trasferiti all'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.


Art. 6.

 Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti.

  [1. é istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato
nazionale per la difesa del suolo.
  2.  Detto  Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è
composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su
richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:
    a)  due  rappresentanti  di  ciascuno  dei  Ministeri  dei lavori
pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;
    b)  un  rappresentante  di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i
beni  culturali e ambientali (1); del bilancio e della programmazione
economica   (2);  dei  trasporti  (3);  della  sanità;  della  marina
mercantile  (3);  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato;
delle  finanze;  del  tesoro  (2);  dell'università  e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica; nonché dei Ministri per il coordinamento
della   protezione   civile;  per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno  e  per  gli affari regionali ed i problemi istituzionali
(4);
    c)  un  rappresentante  di  ciascuno dei seguenti enti: Consiglio
nazionale   delle   ricerche  (CNR);  Ente  nazionale  per  l'energia
elettrica  (ENEL);  Ente  nazionale  per  la  ricerca  e  lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
    d)  un  rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
    e)  un  rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale
comuni   italiani  (ANCI),  dell'Unione  province  italiane  (UPI)  e
dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);
    f)  uno  designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, per
il profilo dell'organizzazione amministrativa.
  3.  Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il
presidente  della  IV  sezione  del  Consiglio  superiore  dei lavori
pubblici,  nonché  il  direttore  generale della difesa del suolo del
Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 7, ed il direttore
del  servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale
del Ministero dell'ambiente.
  4.  Il  Comitato  è  costituito su proposta del Ministro dei lavori
pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura
in  carica  cinque  anni.  Con  le  medesime modalità si procede alla
eventuale sostituzione di componenti.
  5.  Qualora  entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del
Ministro  dei  lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le
designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende
comunque  costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni
con  i  membri  designati.  Alle necessarie integrazioni provvede con
successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.
  6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei
lavori  pubblici,  il  Comitato  disciplina il proprio funzionamento,
prevedendo   anche   la   costituzione   di   sottocommissioni.   Per
l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria
di  cui  all'articolo  7  e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9
(5).
  7.  Il  Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai
fini  dell'esercizio  delle  funzioni di indirizzo e coordinamento di
cui  all'articolo  4,  in ordine alle attività ed alle finalità della
presente  legge,  ed  ogni  qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei
lavori pubblici. In particolare:
    a)  formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e
dei criteri di cui al predetto articolo 4;
    b)  formula  proposte  per il costante adeguamento scientifico ed
organizzativo  dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento
con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati
che  svolgono  attività  di  rilevazione, studio e ricerca in materie
riguardanti,  direttamente  o indirettamente, il settore della difesa
del suolo;
    c)  formula  osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro
conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4;
    d)   esprime   pareri   sulla   ripartizione  degli  stanziamenti
autorizzati  da  ciascun  programma triennale tra i soggetti preposti
all'attuazione  delle  opere e degli interventi individuati dai piani
di bacino;
    e)  esprime  pareri  sui  programmi  di  intervento di competenza
statale per i bacini di rilievo nazionale] (6).

  (1) Ora per i beni e le attività culturali.
  (2)  Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94.
  (3) Ora, il solo Ministero dei trasporti e della navigazione.
  (4)  Lettera così sostituita dall'art. 2, l. 7 agosto 1990, n. 253.
I  ministeri  dei  trasporti  e  della  marina  mercantile sono stati
raggruppati  nell'unico  ministero dei trasporti e della navigazione;
il  ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è stato
soppresso.
  (5) Vedi il d.m. 2 luglio 1991, n. 451.
  (6)  Il  Comitato  di  cui  al  presente articolo è stato soppresso
dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.


Art. 7.

             Direzione generale della difesa del suolo.

  [1.  La  direzione  generale delle acque e degli impianti elettrici
del   Ministero  dei  lavori  pubblici  assume  la  denominazione  di
direzione  generale  della difesa del suolo ed espleta le funzioni di
segreteria  del  Comitato  nazionale per la difesa del suolo, oltre a
quelle  già  di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei
lavori pubblici dall'articolo 5.
  2.  Le  funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa
del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle
acque  dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti
e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.
  3.  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla  organizzazione della direzione generale della difesa del suolo,
dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e
delle  risorse  necessari,  tra  l'altro, a garantire il più efficace
supporto  dell'attività  del  Comitato  nazionale  per  la difesa del
suolo] (1).

  (1)  Il  Comitato  di  cui  al  presente articolo è stato soppresso
dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.


Art. 8.

Collaborazione interministeriale.

  1.  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri
del Comitato di cui all'articolo 4 possono richiedere, per il tramite
del  Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche
dello  Stato,  che  sono  tenute  a  provvedere, l'espletamento delle
attività  necessarie  all'esercizio  delle competenze loro attribuite
dalla presente legge.


Art. 9.

I servizi tecnici nazionali.

  1. (Omissis) (1).
  2. (Omissis) (1).
  3. (Omissis) (1).
  4. [I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:
    a)  svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo
2;
    b)  realizzare  il  sistema informativo unico e la rete nazionale
integrati  di  rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al
comma 5;
    c)  fornire,  a  chiunque  ne  faccia  richiesta,  dati, pareri e
consulenze,  secondo  un  tariffario fissato ogni biennio con decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei
ministri  di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al
principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di
chi ne usufruisca] (2).
  5. (Omissis) (1).
  6. (Omissis) (1).
  7. (Omissis) (1).
  8. (Omissis) (1).
  9. (Omissis) (1).
  10. (Omissis) (1).
  11. (Omissis) (1).
  12. (Omissis) (1).
  13. (Omissis) (1).

  (1) Comma abrogato dall'art. 40, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300.
  (2)  I servizi tecnici nazionali sono stati soppressi dall'art. 38,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 ed i loro compiti trasferiti all'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.


Capo III
LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E LE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE

Art. 10.

Le regioni.

  1.  Le  regioni,  ove  occorra  d'intesa  tra  loro,  esercitano le
funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge,
ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra
e, tra l'altro:
    a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
    b)  collaborano  nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto
di  piano  dei  bacini  di rilievo nazionale secondo le direttive dei
relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;
    c)  formulano  proposte  per la formazione dei programmi e per la
redazione  di  studi  e  di  progetti  relativi  ai bacini di rilievo
nazionale;
    d)   provvedono  alla  elaborazione,  adozione,  approvazione  ed
attuazione  dei  piani  dei  bacini  idrografici di rilievo regionale
nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;
    e)  dispongono  la  redazione  e  provvedono  all'approvazione  e
all'esecuzione  dei  progetti,  degli  interventi  e  delle  opere da
realizzare   nei   bacini   di   rilievo   regionale   e  di  rilievo
interregionale,  istituendo,  ove  occorra, gestioni comuni, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
    f)  provvedono,  nei  bacini di rilievo regionale ed in quelli di
rilievo  interregionale,  per  la  parte  di propria competenza, alla
organizzazione  e al funzionamento del servizio di polizia idraulica,
di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione
e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei
beni;
    g)  provvedono  alla  organizzazione  e  al  funzionamento  della
navigazione interna;
    h)  attivano  la costituzione di comitati per i bacini di rilievo
regionale  e  di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di
consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati,
in ordine alla redazione dei piani di bacino;
    i)  predispongono  annualmente  la relazione sull'uso del suolo e
sulle   condizioni   dell'assetto  idrogeologico  del  territorio  di
competenza  e  sullo  stato  di attuazione del programma triennale in
corso  e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo
entro il mese di dicembre (1);
    l)  assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia
di  conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo
e  di  tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza
ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.
  2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli
di  rilievo  interregionale  deve  essere  assicurata  la  presenza a
livello  tecnico  di  funzionari  dello  Stato, di cui almeno uno del
Ministero  dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno
del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste (2). Negli stessi
comitati  tecnici  dei  bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è
altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (3).
  3.  Il  Servizio  nazionale  dighe provvede in via esclusiva, anche
nelle  zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti
di massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi delle opere di
sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri
di  altezza  o  che  determinano  un  volume  di  invaso  superiore a
1.000.000   di  metri  cubi.  Restano  di  competenza  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato tutte le opere di
sbarramento  che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito
o decantazione o lavaggio di residui industriali (4).
  4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a
statuto  speciale  e  delle  province autonome di Trento e Bolzano le
attribuzioni  di  cui  al  D.P.R.  1° novembre 1959, n. 1363, per gli
sbarramenti  che non superano i 15 metri di altezza e che determinano
un  invaso  non  superiore  a  1.000.000  di  metri  cubi.  Per  tali
sbarramenti,  ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di
competenza  statale,  restano ferme le attribuzioni del Ministero dei
lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il
supporto tecnico richiesto (4).
  5.  Resta  di competenza statale la normativa tecnica relativa alla
progettazione  e  costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi
altezza e capacità di invaso.
  6.  Le  funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L.
30  dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni
a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7.  Sono  delegate  alle  regioni,  nel  rispetto  degli  indirizzi
generali   e   dei   criteri   definiti   dallo  Stato,  le  funzioni
amministrative   statali   relative  alla  difesa  delle  coste,  con
esclusione  delle  zone  comprese  nei  bacini  di rilievo nazionale,
nonché  delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza
dello Stato e della navigazione marittima.
  8.  Restano  ferme  tutte  le  altre  funzioni  amministrative  già
trasferite o delegate alle regioni.

  (1)  Il  Comitato  di  cui  alla presente lettera è stato soppresso
dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.
  (2)  Ora Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.lg. 4
giugno 1997, n. 143.
  (3) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 253. Il
Ministero  per  gli  interventi  straordinari nel mezzogiorno è stato
soppresso.
  (4)  Comma così sostituito dall'art. 1, d.l. 8 agosto 1994, n. 507,
conv. in l. 21 ottobre 1994, n. 584.


Art. 11.

Enti locali ed altri soggetti.

  1.  I  comuni,  le  province,  i  loro  consorzi o associazioni, le
comunità  montane,  i  consorzi  di  bonifica,  i  consorzi di bacino
imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con
sede  nel  bacino  idrografico  partecipano all'esercizio di funzioni
regionali  in  materia  di  difesa  del  suolo nei modi e nelle forme
stabilite   dalle   regioni   singolarmente   o  d'intesa  tra  loro,
nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.
  2.  Gli  enti  di  cui  al comma 1 possono avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del
suolo e sono tenuti a collaborare con essi (1).

  (1)  I servizi tecnici nazionali sono stati soppressi dall'art. 38,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 ed i loro compiti trasferiti all'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.


Art. 12.

Autorità di bacino di rilievo nazionale.

  1.   Nei  bacini  idrografici  di  rilievo  nazionale  è  istituita
l'Autorità  di  bacino,  che opera in conformità agli obiettivi della
presente   legge  considerando  i  bacini  medesimi  come  ecosistemi
unitari.
  2. Sono organi dell'Autorità di bacino:
    a) il comitato istituzionale;
    b) il comitato tecnico;
    c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.
  3.  Il  comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori
pubblici,  ovvero  dal  Ministro  dell'ambiente per quanto attiene al
risanamento  delle  acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la
salvaguardia  dell'ecosistema  fluviale,  ed è composto: dai Ministri
predetti;  dai  Ministri dell'agricoltura e delle foreste (1) e per i
beni  culturali ed ambientali (2), ovvero da sottosegretari delegati;
dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio
è   maggiormente  interessato,  ovvero  da  assessori  delegati;  dal
segretario  generale  dell'Autorità  di bacino che partecipa con voto
consultivo.
  4. Il comitato istituzionale:
    a)  adotta  criteri  e  metodi  per  la elaborazione del piano di
bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo
4;
    b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino,
che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
    c)  determina  quali componenti del piano costituiscono interesse
esclusivo  delle  singole  regioni  e  quali  costituiscono interessi
comuni a più regioni;
    d)  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  garantire  comunque
l'elaborazione del piano di bacino;
    e) adotta il piano di bacino;
    f)  assicura  il  coordinamento dei piani di risanamento e tutela
delle  acque,  esercitando,  fin dalla costituzione ed in vista della
revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze
interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;
    g)   controlla   l'attuazione   degli   schemi   previsionali   e
programmatici  di  cui  all'articolo  31,  del  piano di bacino e dei
programmi  triennali  e,  in caso di grave ritardo nell'esecuzione di
interventi  non  di  competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando in dodici
mesi   il   termine   massimo   per   l'inizio  dei  lavori.  Decorso
infruttuosamente  tale  termine, all'adozione delle misure necessarie
ad  assicurare  l'avvio  dei  lavori provvede, in via sostitutiva, il
presidente  della  giunta  regionale interessata che, a tal fine, può
avvalersi  degli  organi  decentrati  e  periferici del Ministero dei
lavori pubblici (3).
  5.  Il  comitato  tecnico  è  organo  di  consulenza  del  comitato
istituzionale  e  provvede  alla  elaborazione  del  piano  di bacino
avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal
segretario  generale  ed  è  costituito  da  funzionari designati, in
numero  complessivamente  paritetico, dalle Amministrazioni statali e
da  quelle regionali presenti nel comitato istituzionale. Il comitato
tecnico   può   essere   integrato,   su  designazione  del  comitato
istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.
  6.  Alla  nomina  dei  componenti  del comitato tecnico provvede il
Ministro   dei   lavori   pubblici,  sulla  base  delle  designazioni
pervenutegli.
  7. Il segretario generale:
    a)   provvede   agli   adempimenti   necessari  al  funzionamento
dell'Autorità di bacino;
    b)  cura  l'istruttoria  degli  atti  di  competenza del comitato
istituzionale, cui formula proposte;
    c)  cura  i  rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive
attività,  con  le  Amministrazioni  statali,  regionali e degli enti
locali;
    d)  cura  l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale
agendo  per  conto  del  comitato  medesimo  nei  limiti  dei  poteri
delegatigli;
    e)  riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione
del  piano  di  bacino  per l'esercizio del potere di vigilanza ed in
tale  materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato
medesimo;
    f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati
ed  attuati,  nonché alle risorse stanziate per le finalità del piano
di  bacino  da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e
comunque  agli  interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora
abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;
    g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.
  8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su
proposta  del  Ministro  dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro
dell'ambiente,  tra  i  funzionari  del  comitato  tecnico ovvero tra
esperti   di  comprovata  qualificazione  professionale  nel  settore
disciplinato  dalla  presente legge. La carica di segretario generale
ha durata quinquennale.
  9.   La  segreteria  tecnico-operativa,  costituita  da  dipendenti
dell'Amministrazione  dei  lavori  pubblici  e da personale designato
dalle   Amministrazioni   statali  e  dalle  regioni  interessate,  è
articolata negli uffici; a) segreteria; b) studi e documentazione; c)
piani e programmi.
  10.  Le  Autorità  di  bacino  hanno  sede  provvisoria  presso  il
Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed
i   provveditorati  regionali  alle  opere  pubbliche  competenti  ed
individuati  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  cui  spettano  le
determinazioni definitive.

  (1)  Ora Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.lg. 4
giugno 1997, n. 143.
  (2) Ora per i beni e le attività culturali.
  (3)  Lettera  così sostituita dall'art. 12, d.l. 5 ottobre 1993, n.
398, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 493.



TITOLO II
GLI AMBITI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI, LE RISORSE

Capo I
GLI AMBITI

Art. 13.

    Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione.

  1.  L'intero  territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è
ripartito  in  bacini  idrografici.  Ai  fini  della presente legge i
bacini  idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale,
interregionale e regionale.
  2.   I   bacini   di   rilievo  nazionale  ed  interregionale  sono
provvisoriamente  delimitati come da cartografia allegata al D.P.C.M.
22  dicembre  1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 354 del 29
dicembre  1977. Eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
  3.  Le  regioni  provvedono, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria
competenza.


Art. 14.

Bacini di rilievo nazionale.

  1.  Fatti  salvi  gli  accordi internazionali che riguardano bacini
interessanti  anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono
bacini di rilievo nazionale:
    a) per il versante adriatico:
      1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);
      2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
      3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
      4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
      5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);
      6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);
      7)   Po   (Piemonte,   Valle   d'Aosta,   Liguria,   Lombardia,
Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);
    b) per il versante tirrenico:
      1) Arno (Toscana, Umbria);
      2)  Tevere  (Emilia-Romagna,  Toscana,  Umbria,  Marche, Lazio,
Abruzzo);
      3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);
      4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).
  2.  Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del
bacino  dell'Adige  e  fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla
lettera  a),  nn.  1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno,
sopra   indicati   alla   lettera   b),  nn.  3)  e  4),  è  preposta
rispettivamente  un'unica  Autorità di bacino, che opera anche per il
coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo
alla valutazione degli effetti sulle aree costiere.
  3.  Nei  bacini  di  rilievo nazionale resta fermo il riparto delle
competenze  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  di legge. Ai fini
della  razionalizzazione  delle  competenze  amministrative  e  della
coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e
del  servizio  di  pronto  intervento, in essi il Ministro dei lavori
pubblici,  su  richiesta  del comitato istituzionale interessato e su
conforme  parere  del  Comitato  nazionale  per  la difesa del suolo,
individua  con  proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso
le   aste   principali   dei   bacini,  per  i  quali  le  competenze
amministrative   relative  alle  opere  idrauliche  ed  alla  polizia
idraulica  sono  trasferite  alle regioni territorialmente competenti
(1).

  (1)  Il  Comitato  di  cui  al  presente  comma  è  stato soppresso
dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.


Art. 15.

Bacini di rilievo interregionale.

  1. Bacini di rilievo interregionale sono:
    a) per il versante adriatico:
      1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
      2) Fissaro-Tartaro-Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
      3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
      4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche;
      5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
      6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
      7) Sangro (Abruzzo, Molise);
      8) Trigno (Abruzzo, Molise);
      9) Saccione (Molise, Puglia);
      10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
      11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);
    b) per il versante ionico:
      1) Bradano (Puglia, Basilicata);
      2) Sinni (Basilicata, Calabria);
    c) per il versante tirrenico:
      1) Magra (Liguria, Toscana);
      2) Fiora (Toscana, Lazio);
      3) Sele (Campania, Basilicata);
      4) Noce (Basilicata, Calabria);
      5) Lao (Basilicata, Calabria).
  2.    Nei    predetti   bacini   sono   trasferite   alle   regioni
territorialmente  competenti le funzioni amministrative relative alle
opere  idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle
risorse  idriche.  Le  regioni esercitano le predette funzioni previa
adozione di specifiche intese.
  3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:
    a)  la  formazione  del  comitato  istituzionale  di bacino e del
comitato tecnico;
    b) il piano di bacino;
    c) la programmazione degli interventi;
    d)  le  modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per
la   gestione   del   bacino,   ivi  comprese  la  progettazione,  la
realizzazione,  la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli
interventi e delle opere.
  4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un
anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, il
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, previa diffida ad adempiere
entro  trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico,
di cui al comma 3, lettera a) (1).

  (1) Comma così sostituito dall'art. 4, l. 7 agosto 1990, n. 253.


Art. 16.

Bacini di rilievo regionale.

  1.  Bacini  di  rilievo  regionale sono tutti quelli non ricompresi
nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.
  2.  Le  funzioni  amministrative  relative  alle risorse idriche in
tutti  i  bacini  di  rilievo  regionale  sono  delegate alle regioni
territorialmente   competenti   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  entro  sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge.
  3.  Nulla è innovato al disposto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
per  quanto  attiene alla disciplina delle grandi derivazioni sia nei
bacini  di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale,
di cui all'articolo 15.


Capo II
GLI STRUMENTI

Art. 17.

Valore, finalità e contenuti del piano di bacino.

  1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed
è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il
quale  sono  pianificate  e  programmate  le  azioni e le norme d'uso
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del
suolo  e  la  corretta  utilizzazione  della  acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
  2.  Il  piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo
comma,  lettera  a)  del  D.P.R.  24  luglio 1977 n. 616 in base agli
indirizzi,  metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  previa
deliberazione  del  Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi
ed  interventi  sono  condotti  con particolare riferimento ai bacini
montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle
(1).
  3.  Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3
ed, in particolare, contiene:
    a)  in  conformità  a  quanto previsto dall'articolo 2, il quadro
conoscitivo  organizzato  ed  aggiornato  del  sistema  fisico, delle
utilizzazioni  del  territorio  previste  dagli strumenti urbanistici
comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di
cui  al  R.D.L.  30  dicembre  1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno
1939,  n.  1089,  e  29  giugno  1939,  n.  1497,  e  loro successive
modificazioni ed integrazioni;
    b)  la  individuazione  e la quantificazione delle situazioni, in
atto  e  potenziali,  di  degrado  del  sistema  fisico, nonché delle
relative cause;
    c)  le  direttive  alle  quali  devono  uniformarsi la difesa del
suolo,  la  sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione
delle acque e dei suoli;
    d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei
pericoli  di  inondazione e della gravità ed estensione del dissesto;
del  perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o
di   riequilibrio   territoriale  nonché  del  tempo  necessario  per
assicurare l'efficacia degli interventi;
    e)  la  programmazione  e  l'utilizzazione delle risorse idriche,
agrarie, forestali ed estrattive;
    f)  la  individuazione  delle  prescrizioni,  dei vincoli e delle
opere    idrauliche,   idraulico-agrarie,   idraulico-forestali,   di
forestazione,   di   bonifica   idraulica,   di   stabilizzazione   e
consolidamento  dei  terreni  e  di ogni altra azione o norma d'uso o
vincolo  finalizzati  alla  conservazione  del  suolo  ed alla tutela
dell'ambiente;
    g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla
precedente  lettera  f),  qualora  siano  già  state  intraprese  con
stanziamenti  disposti  da  leggi  speciali  e  da leggi ordinarie di
bilancio;
    h)  le  opere  di  protezione,  consolidamento e sistemazione dei
litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
    i)  la  valutazione  preventiva,  anche  al fine di scegliere tra
ipotesi  di  governo  e  gestione  tra  loro  diverse,  del  rapporto
costi-benefici,  dell'impatto  ambientale e delle risorse finanziarie
per i principali interventi previsti;
    l)  la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione
dei  materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le
relative  fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione
del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico
e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
    m)  l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni  in  rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche,
ai  fini  della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e
della  prevenzione  contro  presumibili effetti dannosi di interventi
antropici;
    n)   le  prescrizioni  contro  l'inquinamento  del  suolo  ed  il
versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali
che   comunque  possano  incidere  sulle  qualità  dei  corpi  idrici
superficiali e sotterranei;
    o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
    p)   il   rilievo  conoscitivo  delle  derivazioni  in  atto  con
specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri
e delle portate;
    q)  il  rilievo  delle  utilizzazioni  diverse  per  la pesca, la
navigazione od altre;
    r)  il  piano  delle  possibili  utilizzazioni  future sia per le
derivazioni  che  per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e
secondo le quantità;
    s)  le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel
tempo, in relazione alla gravità del dissesto.
  4.  I  piani  di  bacino sono coordinati con i programmi nazionali,
regionali  e  sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo.
Di  conseguenza,  le  autorità competenti, in particolare, provvedono
entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i
piani  territoriali  e  i  programmi  regionali  previsti dalla L. 27
dicembre  1977,  n.  984; i piani di risanamento delle acque previsti
dalla L. 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di
cui  al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo
5,  L.  29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis, D.L. 27 giugno
1985,  n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985,
n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7, L. 8 luglio
1986, n. 349; i piani generali di bonifica.
  5.  Le  disposizioni  del piano di bacino approvato hanno carattere
immediatamente  vincolante  per  le amministrazioni ed enti pubblici,
nonché   per   i  soggetti  privati,  ove  trattasi  di  prescrizioni
dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
  6.  Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini
Ufficiali   dell'approvazione   del  piano  di  bacino,  emanano  ove
necessario  le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso
nel   settore   urbanistico.   Decorso   tale   termine,   gli   enti
territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti
a  rispettarne  le  prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli
enti  predetti  non  provvedano  ad  adottare i necessari adempimenti
relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di
comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi
dalla   pubblicazione   dell'approvazione   del   piano   di  bacino,
all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.
  6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità
di  bacino,  tramite  il  comitato  istituzionale, adottano misure di
salvaguardia  con  particolare  riferimento  ai  bacini  montani,  ai
torrenti  di  alta  valle  ed  ai  corsi d'acqua di fondo valle ed ai
contenuti  di  cui  alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le
misure  di  salvaguardia  sono immediatamente vincolanti e restano in
vigore  sino  all'approvazione  del piano di bacino e comunque per un
periodo  non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di
inosservanza,  da  parte  delle regioni, delle province e dei comuni,
delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave
danno  al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida
ad  adempiere  entro  congruo  termine  da  indicarsi  nella  diffida
medesima,   adotta  con  ordinanza  cautelare  le  necessarie  misure
provvisorie  di  salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere,
di  lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva
alle   amministrazioni   competenti.   Se  la  mancata  attuazione  o
l'inosservanza   di   cui  al  presente  comma  riguarda  un  ufficio
periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza
indugio  il  Ministro  competente  da cui l'ufficio dipende, il quale
assume  le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al
territorio,  il  Ministro competente, di concerto con il Ministro dei
lavori  pubblici,  adotta  l'ordinanza  cautelare  di cui al presente
comma (2).
  6-ter.  I  piani  di  bacino  idrografico possono essere redatti ed
approvati  anche  per  sottobacini  o  per stralci relativi a settori
funzionali  che  in  ogni  caso  devono costituire fasi sequenziali e
interrelate  rispetto  ai  contenuti di cui al comma 3. Deve comunque
essere  garantita la considerazione sistemica del territorio e devono
essere  disposte,  ai  sensi  del  comma  6-bis,  le opportune misure
inibitorie  e  cautelative  in  relazione  agli  aspetti  non  ancora
compiutamente disciplinati (2).

  (1)  Il  Comitato  di  cui  al  presente  comma  è  stato soppresso
dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.
  (2) Comma aggiunto dall'art. 12, d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, conv.
in l. 4 dicembre 1994, n. 493.


Art. 18.

I piani di bacino di rilievo nazionale.

  1.  I  progetti  di  piano  di  bacino  di  rilievo  nazionale sono
elaborati  dai  comitati  tecnici  e  quindi  adottati  dai  comitati
istituzionali   che,   con   propria  deliberazione,  contestualmente
stabiliscono:
    a)   i   termini  per  l'adozione  da  parte  delle  regioni  dei
provvedimenti di cui al presente articolo;
    b)   quali   componenti   del  progetto  costituiscono  interesse
esclusivo  delle  singole  regioni  e  quali  costituiscono interessi
comuni a due o più regioni.
  2.  In  caso  di  inerzia  in ordine agli adempimenti regionali, il
Presidente  del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
lavori  pubblici  o  del  Ministro  dell'ambiente  per  le materie di
rispettiva  competenza,  sentito il comitato istituzionale di bacino,
assume   i   provvedimenti   necessari   per  garantire  comunque  lo
svolgimento  delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la
formazione  dei  piani secondo quanto disposto dal presente articolo,
ivi compresa la nomina di commissari ad acta.
  3.  Dell'adozione  del  progetto  di piano di bacino è data notizia
nella  Gazzetta  Ufficiale  e  nei Bollettini Ufficiali delle regioni
territorialmente  interessate con la precisazione dei tempi, luoghi e
modalità,  ove  chiunque  sia  interessato  possa  prendere visione e
consultare  la  documentazione.  Il  progetto  è altresì trasmesso al
Comitato  nazionale  per  la  difesa  del  suolo  anche ai fini della
verifica  del  rispetto  dei  metodi,  indirizzi  e  criteri  di  cui
all'articolo 4 (1).
  4.   Il   Comitato  nazionale  per  la  difesa  del  suolo  esprime
osservazioni  sul  progetto  di  piano di bacino entro novanta giorni
dalla  data  di  trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il
parere si intende espresso favorevolmente.
  5.  Le  eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa
del  suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai
fini della formulazione di eventuali controdeduzioni (1).
  6.   Il  progetto  di  piano  e  la  relativa  documentazione  sono
depositati  almeno  presso  le  sedi  delle  regioni e delle province
territorialmente  interessate e sono disponibili per la consultazione
per   quarantacinque   giorni  dopo  la  pubblicazione  dell'avvenuta
adozione nella Gazzetta Ufficiale.
  7.  Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul
quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.
  8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla
regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque
giorni   dalla   scadenza  del  periodo  di  consultazione  o  essere
direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.
  9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma
8,  le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 ed 8
e formulano un parere sul progetto di piano.
  10.  Il  comitato  istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e
dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.
  11.   I   piani  di  bacino,  approvati  con  le  modalità  di  cui
all'articolo  4,  comma 1, lettera c), sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  e  nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente
competenti.

  (1)  Il  Comitato  di  cui  al  presente  comma  è  stato soppresso
dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.


Art. 19.

I piani di bacino di rilievo interregionale.

  1.  Per  la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo
interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10
dell'articolo 18.
  2.  Le  regioni,  tenuto  conto  delle  osservazioni  formulate dal
Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c)
del  comma  7  dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva
competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i
successivi  sessanta  giorni  al Comitato nazionale per la difesa del
suolo (1).
  3.  Nel  caso  di  mancato  adeguamento da parte delle regioni alle
osservazioni  formulate  dal  Comitato  nazionale,  il  Consiglio dei
ministri,  su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare
eventuali modifiche (1).

  (1)  Il  Comitato  di  cui  al  presente  comma  è  stato soppresso
dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.


Art. 20.

I piani di bacino di rilievo regionale.

  1.  Con  propri  atti  le  regioni  disciplinano  e  provvedono  ad
elaborare  ed  approvare  i  piani  di  bacino  di  rilievo regionale
contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976,
n.  319.  Ove  risulti  opportuno  per  esigenze di coordinamento, le
regioni  possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini
regionali,  rientranti  nello  stesso  versante idrografico ed aventi
caratteristiche  di  uniformità  morfologica  ed economico-produttiva
(1).
  2.  Qualora  in  un  bacino  di  rilievo  regionale  siano compresi
territori  d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui
territorio  è  maggiormente interessato e all'approvazione provvedono
le  singole  regioni,  ciascuna per la parte di rispettiva competenza
territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.
  3.  Il  piano  di  bacino  è  trasmesso entro sessanta giorni dalla
adozione  al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della
verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4
(1).
  4.  In  caso  di  inerzia  o  di  mancata  intesa  tra  le  regioni
interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida
ad  adempiere  entro  trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro
dei  lavori  pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di
rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva (2).

  (1)  Il  Comitato  di  cui  al  presente  comma  è  stato soppresso
dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.
  (2) Comma così sostituito dall'art. 5, l. 7 agosto 1990, n. 253.


Capo III
GLI INTERVENTI

Art. 21.
I programmi di intervento.

  1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di
intervento,  redatti  tenendo  conto degli indirizzi e delle finalità
dei piani medesimi.
  2.  I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore
al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:
    a)  interventi  di  manutenzione  ordinaria  delle  opere,  degli
impianti  e  dei  beni,  compresi mezzi, attrezzature e materiali dei
cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
    b)  svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione
interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
    c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento
di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del
suolo,  redazione  dei progetti generali, degli studi di fattibilità,
dei  progetti  di  massima  ed  esecutivi  di  opere e degli studi di
valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;
    d) (Omissis) (1).
  3.  Le  regioni,  conseguito  il  parere favorevole del comitato di
bacino   di  cui  all'articolo  18,  possono  provvedere  con  propri
stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai
piani  di  bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto
comitato.
  4.  Le  province,  i  comuni,  le comunità montane e gli altri enti
pubblici,   previa   autorizzazione  della  regione  o  del  comitato
istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti
alla  realizzazione  di  opere  e  interventi  previsti  dai piani di
bacino.

  (1)  Lettera  soppressa  dall'art. 12, d.l. 5 ottobre 1993, n. 398,
conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 493.


Art. 22.

Adozione dei programmi.

  1.  I  programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono
adottati dai competenti comitati istituzionali.
  2.  I  programmi  triennali  di  intervento  relativi  ai bacini di
rilievo  interregionale  sono  adottati  d'intesa  dalle  regioni; in
mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20.
  3.  Alla adozione dei programmi di interventi nei bacini di rilievo
regionale provvedono le regioni competenti.
  4.  Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale
in  corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di
cui  ai  commi  precedenti,  sono  trasmessi  al  Ministro dei lavori
pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo,
affinché  entro  il  successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni
contenute  nei  programmi,  e  sentito  il  Comitato nazionale per la
difesa  del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro (1) l'indicazione
del  fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della
predisposizione del disegno di legge finanziaria (2).
  5.  La  scadenza  di  ogni  programma  triennale  è stabilita al 31
dicembre  dell'ultimo  anno  del  triennio e le somme autorizzate per
l'attuazione  del  programma  per  la  parte eventualmente non ancora
impegnata  alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo
del  programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi
previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
  6.  L'approvazione  del  programma triennale produce gli effetti di
cui  all'articolo  81,  D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con riferimento
all'accertamento  di  conformità  ed  alle  intese  di  cui al citato
articolo 81.
  6-bis.  Gli  interventi  previsti  dai  programmi triennali sono di
norma   attuati   in   forma  integrata  e  coordinata  dai  soggetti
competenti,  in  base  ad  accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della L. 8 giugno 1990, n. 142 (3).

  (1)  Ora,  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94.
  (2)  Il  Comitato  di  cui  al  presente  comma  è  stato soppresso
dall'art. 7, d.lg. 28 agosto 1997, n. 281.
  (3) Comma aggiunto dall'art. 12, d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, conv.
in l. 4 dicembre 1993, n. 493.


Art. 23.
Attuazione degli interventi.

  1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative
attribuite  alle  Autorità  di bacino possono essere esercitate anche
mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati
istituzionali,  ad istituzioni universitarie, liberi professionisti o
organizzazioni tecnico-professionali specializzate.
  2.  L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge
24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è
stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per
cento  dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni
altro  onere  affrontato  per la realizzazione delle opere dalla fase
progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.
  2-bis.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente disposizione,
su  proposta  del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione
del  Consiglio  dei  Ministri,  emana  un  decreto  che disciplina la
materia  di  cui  al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei
lavori e delle categorie delle prestazioni professionali (1).
  3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il
Ministro  dei  lavori  pubblici  e  le  regioni  sono  autorizzati ad
assumere   impegni   di   spesa   fino   all'intero  ammontare  degli
stanziamenti  assegnati  per tutta la durata del programma triennale,
purché  i  relativi  pagamenti  siano effettuati entro i limiti delle
rispettive assegnazioni annuali.
  4.  L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre
1952,  n.  3136,  può avere carattere definitivo quando l'urgenza del
caso lo richiede.
  5.  Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai
sensi  della  presente  legge  sono  soggetti a registrazione a tassa
fissa.

  (1)  Comma aggiunto d


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