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Attivismo civico & Terzo settore

Nuova Disciplina Del Sostegno Alle Attività Di Promozione Sociale E Contributi Alle Associazioni Combattentistiche (Gu N. 275 Del 24/11/1987)

di Redazione

Preambolo La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: TITOLO I ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ART. 1. FINALITÀ 1 . Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi: a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell’ articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo ii della presente legge; b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma secondo. 2 . I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma primo i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale. 3 . Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del servizio sanitario nazionale. ART. 2. REQUISITI DEI BENEFICIARI 1 . Per avere titolo alla concessione del contributo gli enti e le associazioni di cui alla lettera b) del comma primo dell’ articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche: A) svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni; B) operare con la più ampia partecipazione degli associati, agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l’ordinamento interno e garantire la presenza delle minoranze. 2 . Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l’attività da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di evidente funzione sociale e che essi dimostrino di svolgere attività continuativa sull’intero territorio nazionale, o comunque in almeno dieci regioni, e da non meno di tre anni. ART. 3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE 1 . Per l’anno 1986, le domande di contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Per l’anno successivo, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un programma che specifichi le attività di cui all’ articolo 1 , da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari. 2 . Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate: A) copia dello statuto e dell’eventuale regolamento; B) copia del bilancio di previsione, relativo all’anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari; C) copia del bilancio consuntivo, relativo all’anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi; D) attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale; E) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente; F) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l’ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l’anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo; G) per i soggetti di cui al comma secondo dell’articolo 2, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l’accesso al contributo. ART. 4. FONDO GLOBALE 1 . È istituito il “Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale”, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2 . Per gli anni 1986 e 1987, l’ammontare del fondo è fissato in lire 5.000 milioni. Esso è assegnato nella misura del 65 per cento e ripartito in parti uguali a favore dei soggetti di cui alla lettera a) del comma primo dell’ articolo 1 e nella misura del 35 per cento in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del comma primo dello stesso articolo 1. 3 . Nell’ambito della ripartizione del 35 per cento di cui al precedente comma secondo, le quote del fondo sono così ulteriormente ripartite: A) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti gli enti e le associazioni ammessi al contributo che abbiano almeno dieci sedi in regioni diverse; B) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell’attività svolta; C) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui al precedente articolo 3 e in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta. ART. 5. RENDICONTI 1 . Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge è tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l’impegno del contributo assegnato. 2 . Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell’Interno e della Sanità, provvede ad emanare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisca le modalità, i contenuti e i termini del rendiconto di cui al presente articolo. ART. 6. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 1 . Esperita l’istruttoria e verificata la regolarità delle domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell’ articolo 2 , da comunicarsi all’interessato, l’istanza di ammissione al contributo. 2 . Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell’Interno e il Ministro della Sanità, con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione. 3 . Il Governo, in allegato al rendiconto sul bilancio dello Stato, presenta al Parlamento una relazione annuale sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dagli enti e dalle associazioni di cui alla presente legge. ART. 7. INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1985, N. 14 1 . All’articolo 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 14, la previsione tra i soggetti beneficiari dell’associazione denominata “Associazione italiana società e salute” va autenticamente interpretata come effettivamente riferita alla “associazione centro culturale società e salute”. TITOLO II ENTI ED ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE DI PROMOZIONE SOCIALE ART. 8. CONTRIBUTI 1 . In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1986 e 1987, in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell’importo rispettivamente indicato: Associazione Italiana Ciechi Di Guerra Lire 30.000.000 Associazione Italiana Combattenti Interalleati Lire 30.000.000 Associazione Nazionale Combattenti Della Guerra Di Liberazione Inquadrati Nei Reparti Regolari Delle Forze Lire 30.000.000 Associazione Nazionale Combattenti E Reduci Lire 390.000.000 Associazione Nazionale Combattenti Volontari Antifascisti In Spagna Lire 30.000.000 Associazione Nazionale Ex Deportati Politici Nei Campi Nazisti Lire 40.000.000 Associazione Nazionale Ex Internati Lire 170.000.000 Associazione Nazionale Famiglie Caduti E Dispersi In Guerra Lire 890.000.000 Associazione Nazionale Famiglie Italiane Dei Martiri Caduti Per La Libertà Della Patria Lire 130.000.000 Associazione Nazionale Mutilati E Invalidi Di Guerra Lire 1.430.000.000 Associazione Nazionale Partigiani Di Italia (Anpi) Lire 540.000.000 Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (Anppia) Lire 55.000.000 Associazione Nazionale Reduci Garibaldini Lire 15.000.000 Associazione Nazionale Reduci Della Prigionia Lire 45.000.000 Associazione Nazionale Vittime Civili Di Guerra Lire 620.000.000 Federazione Italiana Delle Associazioni Partigiane Lire 100.000.000 Federazione Italiana Volontari Della Libertà Lire 350.000.000 Gruppo Delle Medaglie D’oro Al Valor Militare Lire 30.000.000 Istituto Del Nastro Azzurro Lire 74.000.000 ART. 9. COPERTURA FINANZIARIA 1 . All’onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ognuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del capitolo di spesa 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro, all’uopo utilizzando l’apposito accantonamento di cui alla voce “Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14 “. 2 . Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 19 novembre 1987 Cossiga Goria, Presidente del Consiglio dei Ministri visto, il guardasigilli: Vassalli


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