Sezioni

Attivismo civico & Terzo settore Cooperazione & Relazioni internazionali Economia & Impresa sociale  Education & Scuola Famiglia & Minori Leggi & Norme Media, Arte, Cultura Politica & Istituzioni Sanità & Ricerca Solidarietà & Volontariato Sostenibilità sociale e ambientale Welfare & Lavoro

Attivismo civico & Terzo settore

Disposizioni sui beni culturali

di Redazione

Legge 8 ottobre 1997, n. 352 (in Gazz. Uff., 17 ottobre 1997, n. 243, s.o.). – Disposizioni sui beni culturali. Art. 1. Testo unico delle norme in materia di beni culturali. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l’entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico. 2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi ; b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti. 3. Lo schema di testo unico è trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Il testo unico potrà essere aggiornato, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema. 6. Per la stesura del testo da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei ministri, il Ministro per i beni e le attività culturali può avvalersi dell’opera di enti, di istituti universitari, nonché di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell’ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Art. 2. Programmazione delle attività culturali. 1. Omissis 2. Omissis 3. Omissis 4. Omissis 5. Omissis 6. Omissis 7. Omissis 8. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attività culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero che realizzano le attività o gli interventi, ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse . 9. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Omissis b) Omissis c) Omissis 10. Le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge . 11. Omissis 12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce le procedure, le modalità e le condizioni per il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 12, della garanzia statale e per l’assunzione del relativo rischio. 13. Omissis 14. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 10 e 11, valutate in lire 3 miliardi per l’anno 1998 e in lire 2 miliardi annui a decorrere dall’anno 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 3. Concessioni relative ai servizi aggiuntivi. Omissis Art. 4. Modifica alle norme per l’arte negli edifici pubblici. Omissis Art. 5. Provvedimenti finanziari a favore degli immobili di interesse storico-artistico. Omissis Art. 6. Omissis Art. 7. Provvedimenti a favore della diffusione della conoscenza, nelle scuole, del patrimonio artistico, scientifico e culturale. 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le soprintendenze e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico-artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente e la soprintendenza. Al finanziamento della quota a carico della singola soprintendenza si provvede mediante utilizzo e nei limiti del fondo per le iniziative e le attività culturali di cui al comma 7 dell’articolo 2. 1-bis. Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale, le scuole possono stipulare convenzioni con i musei per la formazione dei docenti . Art. 8. Associazioni di volontariato. Omissis Art. 9. Provvedimenti a favore delle aree archeologiche di Pompei. 1. In attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e al fine di incentivare l’attività di tutela, conservazione e fruizione pubblica del patrimonio archeologico, la soprintendenza di Pompei è dotata di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l’attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale. 2. Presso la soprintendenza di Pompei è istituito il consiglio di amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’approvazione. 3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 2: a) il soprintendente, che lo presiede; b) il direttore amministrativo; c) il funzionario più elevato in grado, appartenente all’ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza. 4. é istituito il collegio dei revisori dei conti della soprintendenza, composto da due funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e da un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di presidente. 5. é istituito un comitato, composto dal soprintendente, dal responsabile amministrativo, da un rappresentante della provincia di Napoli, da uno della regione Campania e dai sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della soprintendenza, con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte sui progetti e sulle iniziative volte a valorizzare le aree archeologiche e con funzioni propositive, di coordinamento e di scambio di informazioni e di conoscenze. 6. Nell’ambito delle dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito l’ufficio del direttore amministrativo della soprintendenza, cui è preposto un dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi di cui alla tabella l, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il direttore amministrativo adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione, ivi compresi gli atti di impegno e di spesa e cura l’amministrazione del personale. Alla soprintendenza è assegnata la dotazione di personale stabilita dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il soprintendente. 7. Per particolari esigenze connesse al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il soprintendente e previa comunicazione al Consiglio dei ministri, può affidare le funzioni di cui al comma 6 ad un soggetto estraneo all’Amministrazione, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il relativo trattamento economico è determinato dal Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore allo stipendio iniziale di dirigente dello Stato e con una indennità comprensiva del trattamento accessorio che compete ai dirigenti dello Stato. 8. Le somme assegnate alla soprintendenza dall’amministrazione centrale del Ministero per i beni e le attività culturali e ogni altro provento esterno affluiscono al bilancio della soprintendenza medesima. I proventi esterni devono essere finalizzati alle attività di recupero, di restauro, di adeguamento strutturale e funzionale. Gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e quelli provenienti dai biglietti d’ingresso agli scavi e alle altre aree e complessi archeologici della soprintendenza sono destinati ad interventi di adeguamento strutturale e funzionale, ai restauri, al recupero archeologico, alle attività di promozione culturale, di godimento del bene stesso e di incentivazione della occupazione ed alle altre attività da realizzare nelle medesime aree e sono acquisiti al bilancio della soprintendenza. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa. 9. Al fine di promuovere, in ambito nazionale e internazionale, l’immagine degli scavi di Pompei e degli altri complessi archeologici, la soprintendenza realizza iniziative miranti alla valorizzazione del sito archeologico, anche con accordi di programma, con gli enti locali territoriali, con gli altri soggetti pubblici e privati interessati e con la regione Campania. 10. L’utilizzazione dell’immagine di un singolo bene, facente parte dei complessi archeologici, può essere data in uso a soggetti pubblici e privati, per la durata non superiore a tre anni, previa assunzione delle spese necessarie per il restauro del bene o dell’immobile, stabilite, con apposite perizie, dalla soprintendenza e nel rispetto delle indicazioni dettate dall’istituto incaricato del restauro. 11. In sede di prima applicazione della presente legge, i servizi aggiuntivi previsti dall’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonché dall’articolo 47-quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono attivati con il metodo della trattativa privata. 12. Alla soprintendenza di Pompei si applicano le disposizioni previste per gli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. Alla soprintendenza medesima si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La soprintendenza è assoggettata al controllo della Corte dei conti. 13. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 65, comma 2, lettera c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per le erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due successivi da soggetti titolari di reddito di impresa a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei è concesso un credito di imposta nella misura del 30 per cento dell’ammontare dell’erogazione stessa, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dovute per i periodi di imposta medesimi. Il predetto credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all’articolo 63 del citato testo unico, relativo alla deducibilità degli interessi passivi. 14. All’onere derivante dall’applicazione del comma 13, valutato in lire 500 milioni per il 1997, in lire 1.500 milioni per il 1998 e in lire 2.000 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Art. 10. Società italiana per i beni culturali – SIBEC Spa. 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata Società italiana per i beni culturali SIBEC Spa, con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali. 2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse. 3. Il capitale sociale è di lire un miliardo ed è interamente sottoscritto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali. 4. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono inalienabili. é ammessa la partecipazione delle regioni, di enti locali, di imprese e di altri soggetti pubblici e privati al capitale sociale, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore all’85 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato. 5. La SIBEC Spa, per il perseguimento degli scopi di cui al comma 1 e per la realizzazione dei relativi interventi, effettua operazioni finanziarie anche mediante contrazione di mutui ed emissioni obbligazionarie, che sono a fini fiscali equiparate ai titoli di Stato. A tal fine il Ministero per i beni e le attività culturali e, qualora sussistano i presupposti di autonomia finanziaria, le soprintendenze, attribuiscono ogni anno alla Società, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, una quota proporzionale delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato. 6. Le quote attribuite ai sensi del comma 5 devono restare del medesimo importo annuale almeno per il periodo di durata delle operazioni finanziarie. Le ulteriori quote attribuite negli anni successivi al primo possono consentire l’attivazione di ulteriori operazioni. 7. Il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ed il rimborso delle obbligazioni emesse sono effettuati direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalle soprintendenze agli istituti di credito o ai sottoscrittori interessati, nei limiti delle quote rispettivamente attribuite alla Società. 8. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da nove membri, cinque dei quali, compreso il presidente, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina ha luogo, quanto a tre dei membri, compreso il presidente, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, e, quanto agli altri due, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le nomine sono preventivamente comunicate alle competenti Commissioni parlamentari. 9. Il collegio sindacale della Società è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato. 10. La Società presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attività svolta. 11. All’onere di cui al comma 3, pari a lire un miliardo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro del tesoro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 11. Utilizzazione degli immobili demaniali in consegna all’Amministrazione dei beni culturali. 1. Ai dirigenti degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, assegnati o trasferiti, possono essere concessi, limitatamente ai beni in consegna all’Amministrazione e per soddisfare reali esigenze abitative, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato. Non si applica l’articolo 3, comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il canone è determinato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Art. 12. Norme sui generatori aerosol contenenti vernici. 1. Il produttore o il responsabile dell’immissione sul mercato italiano di generatori aerosol contenenti vernici è tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni e le attività culturali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzati per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile dell’immissione sul mercato può indicare sui contenitori le medesime informazioni. 1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d’ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, sui contenitori sono comunque indicati i solventi utilizzabili per la rimozione delle vernici. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Art. 13. Sanzioni penali. 1. Omissis 2. Omissis 3. Omissis


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA