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Autovelox nel mirino:ecco quando la multa non vale

di Redazione

La mancata contestazione immediata di una infrazione rilevata con un autovelox, comporta la nullità della sanzione. È stato, infatti, accolto un ricorso presentato al pretore di Sarno da Carlo Esposito, difensore civico del comune salernitano. La sentenza, ci spiega l?ombudsman di Sarno, è in linea con l?orientamento espresso sia da altre procure che hanno già affrontato la questione sia, soprattutto, della Corte di Cassazione che aveva posto un freno all?accertamento di violazioni al Codice della strada attraverso l?utilizzo di autovelox. Carlo Esposito aveva proposto un ricorso contro l?ordinanza della prefettura di Sarno emessa a seguito di un verbale della Polizia municipale del comune di S.Valentino Torio. Secondo il difensore civico, il provvedimento di contravvenzione era da considerarsi nullo per il fatto che la contestazione della violazione da parte dei vigili urbani addetti all?apparecchio autovelox non era avvenuta contestualmente all?infrazione. In questo al contravventore non sarebbe stata concessa alcuna possibilità di conciliare o meno il verbale di accertamento, negandogli di fatto un diritto di difesa. Nella sentenza, il pretore ha richiamato l?art. 200 del Codice della strada che prescrive l?immediata contestazione – quando è possibile – della violazione. In questo caso, il pretore ha ritenuto di applicare l?orientamento più favorevole per il cittadino ponendo un limite – ci spiega Esposito – «ad un uso indiscriminato degli strumenti di controllo della velocità. L?ente competente, in questo caso l?amministrazione comunale, deve preparare due pattuglie: una a monte, che rileva la velocità attraverso l?autovelox, l?altra a valle, che invece deve fermare il contravventore». Al di là di questo aspetto, non irrilevante, il difensore civico rileva l?importanza che assume il ricorso al pretore «in quanto evita il raddoppio della sanzione in caso di sentenza sfavorevole». E ricorda che il ricorso deve essere depositato in cancelleria entro 30 giorni dalla notifica della contravvenzione.


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