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All’orizzonte l’abolizione dell’imposta sulle successioni e donazioni

Le possibili conseguenze per il non profit.

di Carlo Mazzini

(a cura di Sara Gianni) Sembrerebbe che l’imposta sui patrimoni, trascinatasi per inerzia sino ad oggi, stia per diventare un ricordo del passato. Nel programma dei primi cento giorni del governo Berlusconi è stata, infatti, finalmente prevista l’abolizione dell’imposta sulle successioni e donazioni. L’imposta in questione, seppur aggiornata con il Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni entrato in vigore nell’ottobre del 1990, ha mantenuto l’impronta con la quale era stata concepita; basata sul concetto di una ricchezza prevalentemente fondiaria, risulta inadeguata in relazione alle esigenze della moderna società industriale e finanziaria: oltre a risultare obsoleta rispetto alla crescente dematerializzazione della ricchezza, costituisce un ostacolo, peraltro raggirabile con passaggi poco trasparenti, per i trasferimenti patrimoniali all’interno delle famiglie ed un motivo di fuga all’estero per i capitali; tutto ciò, peraltro, non è di certo compensato da cospicue entrate per le casse dello stato, il gettito dell’imposta è in effetti veramente esiguo, dato che la previsione per l’anno 2001 lo valuta in 1.311 miliardi di lire e di poco superiore per gli anni successivi. Il disegno di legge, che è in discussione al Senato, abolisce totalmente l’imposta di successione mentre propone, per l’imposta sulle donazioni, che il trasferimento per liberalità tra vivi per importi superiori a 350 milioni di lire a persone diverse dal coniuge, dai parenti in linea retta o altri fino al quarto grado, sia soggetto alle imposte sui trasferimenti quali ad esempio l’imposta di registro o quella sul valore aggiunto. La norma abrogativa mantiene le esenzioni e le agevolazioni previste nel dlgs 346/90 e successive modificazioni; così non saranno sottoposte alle suddette imposte per i trasferimenti le donazioni compiute a favore di fondazioni che operano nel campo della ricerca, assistenza educazione o altre finalità di pubblica utilità così come per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Questo passo risulta essere di notevole portata valutandolo alla luce delle legislazioni specifiche per i suddetti enti: prendiamo ad esempio la legge 460/97 che non prevede l’esenzione all’IVA, ma solo agevolazioni o la tassa di registro che è prevista in misura fissa; se non si mantenesse l’ipotesi agevolativa una donazione graverebbe con un esborso economico, seppur in misura limitata, sulle organizzazioni non profit; invece proprio il richiamo alle disposizioni concernenti esoneri, agevolazioni e franchigie permette la totale esenzione delle donazioni a questi enti. L’unico obbligo mantenuto in vita in caso di successione è l’onere di presentazione della dichiarazione di successione all’ufficio di registro competente. Peraltro, presentando la suddetta dichiarazione si è dispensati dal fornire all’ufficio comunale quella relativa all’imposta comunale sugli immobili (ICI): un altro intervento in direzione della semplificazione burocratica e della cooperazione tra gli enti statali. Una mancanza è però da riscontrarsi nella non specificazione delle sanzioni applicabili in caso di omissione; dovrebbe dunque ipotizzarsi il richiamo alle sanzioni previste dal dlgs 346/90, con la commissione di una pena amministrativa da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Ulteriore lacuna è la mancata abolizione delle imposte ipotecarie e catastali, che permette il mantenimento della disparità tra proprietari immobiliari e mobiliari. Restiamo in attesa di vedere se e quali modifiche subirà il testo a conclusione dell’iter parlamentare.


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