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Da agevolazioni a utili: le novità del testo

Ecco la definizione: è privata, non profit, socialmente utile, con obiettivi di interesse generale

di Francesco Agresti

Diversi erano i nodi da sciogliere nel testo che è approdato alla commissione Giustizia il 1° ottobre 2002. Il primo, paradossale, era quello della definizione. Agli emendamenti presentati da Erminia Mazzoni (Udc), Mario Lettieri (Margherita)e Stefano Saglia (An), si devono le parole: «Sono imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica che esercitano in via stabile e principale attività di produzione e scambio di beni e servizi di utilità sociale, attraverso la quale realizzare finalità di interesse generale». Le imprese sociali avranno l?obbligo di redigere non solo un bilancio economico ma anche uno sociale, così come previsto dagli emendamenti presentati da parlamentari dei due schieramenti, mentre è stata respinta la proposta dell?onorevole Lucà (Ds) di prevedere l?obbligo della certificazione dei bilanci. Consenso trasversale hanno riscosso anche i riferimenti a una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d?azienda che preservino la qualifica e gli scopi dell?impresa sociale e garantiscano la destinazione dei beni alle stesse finalità di interesse generale. E la previsione di sanzioni nei casi di inosservanza della disciplina dell?impresa sociale e di violazioni in materia di lavoro e sicurezza. A larga maggioranza è stato inoltre soppresso il comma che attribuiva al ministero del Lavoro la facoltà di riconoscere imprese sociali come centri di eccellenza. È stato poi stabilito, con consenso trasversale, che il governo ?possa? (non sarà quindi obbligato) prevedere per le imprese sociali delle agevolazioni fiscali e che gli «enti già aderenti a regimi agevolativi», possano «qualificarsi come imprese sociali, lasciando agli stessi la possibilità di optare per il regime fiscale di maggior favore». Respinto invece l?emendamento Ds con cui si chiedeva di non sottoporre a tassazione gli utili e gli avanzi di gestione accantonati in una riserva indivisibile. Per evitare un?ulteriore sosta in commissione, è stato previsto che il decreto legislativo formulato dal governo, sulla base delle indicazioni della legge delega, sia emanato 30 giorni dopo la presentazione alle commissioni anche se queste non si saranno pronunciate.


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