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Individuazione e attribuzione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, per l’esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici, a favore degli invalidi civili, alla regione Sardegna (G.U. 21/9/2004 n. 222)

di Redazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 10 e 130; Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997» e, in particolare, l’art. 2, comma 2; Considerato che ai sensi della normativa da ultimo citata, la regione Sardegna ha affidato a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare ed attribuire le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge regionale Sardegna 12 dicembre 2003, n. 12, recante «Provvidenze a favore degli invalidi civili» con la quale si e’ disciplinato l’esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili; Vista la richiesta protocollo n. 1415 del 25 febbraio 2004 della regione autonoma della Sardegna relativa all’attivazione di un tavolo di confronto finalizzato all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili» e, in particolare, la tabella «A» che prevede il contingente di personale e le risorse finanziarie assegnate anche alla regione Sardegna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, recante «Individuazione delle modalita’ e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»; Visto l’accordo-quadro del 6 dicembre 2000 tra il Ministero dell’interno, le regioni e le province autonome per l’individuazione delle modalita’ procedimentali di trasferimento in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000; Visto l’accordo-quadro del 6 dicembre 2000 tra le regioni e l’Istituto nazionale per la previdenza sociale ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di erogazione delle pensioni, assegni e indennita’ spettanti agli invalidi civili, di cui all’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Sentita la regione Sardegna; Acquisito in data 17 giugno 2004 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, citta’ e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito in data 28 luglio 2004 il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia», e, in particolare, l’art. 1, lettera f) e l’art. 3, lettera d); Sentiti il Ministro della funzione pubblica, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, individua e attribuisce alla regione Sardegna, a decorrere dal 1° agosto 2004, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, conferite alla medesima dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, e disciplinate con la legge regionale Sardegna 12 dicembre 2003, n. 12. Art. 2. Risorse finanziarie 1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 1 sono trasferite, a decorrere dal 1° agosto 2004, alla regione Sardegna le risorse finanziarie quantificate nell’importo annuo complessivo di Euro 99.576,77 (L. 192.807.512), cosi’ come individuato nella tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di concessione di trattamenti economici a favore di invalidi civili. Art. 3. Risorse umane 1. Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 1 sono attivate, a decorrere dal 1° agosto 2004, le procedure di trasferimento di ventisei unita’ di personale alla regione Sardegna, come individuate nella tabella «A» dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 in materia di concessione di trattamenti economici a favore di invalidi civili. 2. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Art. 4. Oneri per il personale 1. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito alla regione Sardegna sono stimate in Euro 30.781,00 annue per ogni unita’ di personale trasferito come individuate dall’art. 4 dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 relativi ai trasferimenti di beni e risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, corrispondente alla media delle retribuzioni dei diversi livelli di personale interessato. 2. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite alla conclusione delle procedure di mobilita’. Ove il Ministero dell’interno non esperisca le procedure di mobilita’, entro i termini stabiliti ai sensi dell’art. 3, il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato, sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, ad effettuare il taglio dei fondi al Ministero dell’interno, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Nel caso in cui la regolare adozione delle procedure di mobilita’ non consenta il pieno soddisfacimento dei trasferimenti, sono assegnati alla regione Sardegna risorse finanziarie in misura corrispondente al trattamento economico del personale non trasferito, cosi’ come individuate nel comma 1 a valere sul fondo di cui all’art. 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Art. 5. Risorse strumentali e organizzative 1. Tra le risorse oggetto di trasferimento sono ricompresi anche gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni e compiti trasferiti. 2. Tutta la documentazione relativa ai procedimenti non ancora definiti all’atto del trasferimento e’ trasmessa, a cura delle prefetture – uffici territoriali del Governo, alla regione Sardegna con appositi elenchi nominativi. 3. Le risorse strumentali e organizzative sono trasferite a decorrere dal 1° agosto 2004. Art. 6. Procedure di trasferimento delle risorse finanziarie 1. Le risorse finanziarie recate dal presente decreto sono iscritte nell’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno sono ridotti di pari importo. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. 2. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente all’assegnazione delle risorse fino all’adeguamento dell’ordinamento finanziario della regione Sardegna, di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234. Art. 7. Forme di collaborazione 1. Il Ministero dell’interno, per la durata di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, presta attivita’ di consulenza, anche con la partecipazione di responsabili di settore delle prefetture – uffici territoriali del Governo, per assicurare la funzionalita’ del servizio. Roma, 30 luglio 2004 p. Il Presidente: La Loggia


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