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Piemonte – Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, istituito dalla legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 12

di Redazione

Circolare della Presidente della Giunta Regionale Ai Presidenti delle Province piemontesi La legge 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 16 febbraio 2006, istituisce all’articolo 6 il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. I successivi articoli 7 e 8 disciplinano le sezioni – regionale e provinciali – del Registro. In attuazione dell’articolo 7, comma 4, della l.r. 7/2006, il regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 15 giugno 2006, ha disciplinato i procedimenti di iscrizione, cancellazione, revisione, conservazione e pubblicazione del Registro regionale. Il regolamento è entrato in vigore lo scorso 30 giugno: dalla stessa data è stata attivata la sezione regionale del Registro e decorre il termine dei novanta giorni entro cui le Province adottano, in armonia con quello regionale, il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla sezione provinciale del Registro, così come previsto dall’articolo 8, comma 4, della l.r. 7/2006. Considerato che in questo periodo la l.r. 7/2006 si trova in fase di prima applicazione e che le sezioni provinciali del Registro sono di imminente attivazione, emerge l’opportunità di esplicitare l’ambito di applicazione delle norme già espresse dalla l.r. 7/2006 e delle disposizioni già contenute nel regolamento regionale suindicato, anche al fine di promuovere una gestione omogenea delle nove sezioni del Registro, le quali fanno capo a altrettanti enti: la Regione e le Province. Va altresì sottolineata l’opportunità di un ulteriore chiarimento – a fini meramente operativi – riguardo l’incompatibilità di iscrizione tra il Registro delle associazioni di promozione sociale e il Registro del volontariato istituito dalla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), incompatibilità sancita dall’articolo 3, comma 5, della l.r. 38/1994, modificata con la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), ripresa dall’articolo 6, comma 5, della l.r. 7/2006 e precisata dall’articolo 11 del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006. Da tale premessa emergono le motivazioni che supportano la presente, indirizzata ai Presidenti delle Province in qualità di rappresentanti delle amministrazioni che condividono, con quella regionale, non solo la gestione del Registro delle associazioni di promozione sociale ma anche la gestione del Registro del volontariato. Gli argomenti su cui verte la presente sono affrontati nei seguenti otto paragrafi: § 1. Criterio generale di distinzione tra le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato § 2. Incompatibilità di iscrizione tra Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e Registro del volontariato § 3. Struttura incaricata della gestione della sezione regionale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale § 4. Pubblicazione annuale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale § 5. Attribuzione del numero di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale § 6. Iscrizione automatica al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale § 7. Iscrizione degli organismi di coordinamento regionale al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale § 8. Istituto della delega per i componenti non elettivi dell’Osservatorio regionale per l’associazionismo di promozione sociale. § 1. Criterio generale di distinzione tra le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato Considerato che le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato sono accomunate da condivise finalità di interesse generale di carattere sociale, civile e culturale, oltre che di promozione e di utilità sociale, dalla lettura e dalla ratio delle norme di riferimento si evince il criterio generale di distinzione delle due fattispecie(1). Detto criterio può risultare utile tanto alle strutture regionali e provinciali quanto alle realtà dell’associazionismo e del volontariato, specie in relazione alla incompatibilità di iscrizione tra il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e il Registro del volontariato ex l.r. 38/1994, incompatibilità stabilita dall’articolo 6, comma 5, della l.r. 7/2006 nonché dall’articolo 3, comma 5, della l.r. 38/1994 (così come modificata dalla l.r. 1/2004). Le associazioni di promozione sociale, oltre quanto previsto dalla legge statale 383/2000 e dalla legge regionale 7/2006, sono caratterizzate in via prevalente dalla logica della reciprocità e del mutuo aiuto, che si può esprimere sia attraverso un’azione di tipo promozionale, volta a garantire la tutela dei diritti dei propri soci, sia attraverso attività di servizio rivolta a propri soci o a terzi. Le associazioni di promozione sociale svolgono la loro attività avvalendosi dell’impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci e, solo nel caso di particolare necessità, possono procedere all’assunzione di personale e all’utilizzo di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Le organizzazioni di volontariato, secondo quanto previsto dalla legge statale 266/1991 e dalla legge regionale 38/1994 e sue successive modificazioni e integrazioni, sono caratterizzate dalla logica della gratuità e della solidarietà nei confronti di soggetti esterni all’organizzazione, che, secondo lo specifico settore di intervento(2), si può esprimere sia attraverso un’azione di tipo promozionale, volta a garantire la tutela dei diritti dei cittadini (volontariato d’advocacy), sia attraverso la realizzazione di risposte relazionali d’aiuto e di sostegno a bisogni nuovi ed emergenti, sia con interventi diretti di servizio alle persone. Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attività mediante i propri soci, che non possono essere retribuiti, ma semplicemente rimborsati in conformità a spese documentate; esse possono ricorrere all’assunzione di personale e all’utilizzo di prestazioni di lavoro autonomo da parte di terzi esclusivamente nei limiti stabiliti dalla legge e per qualificare e specializzare la propria attività. § 2. Incompatibilità di iscrizione tra Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e Registro del volontariato E’ noto come un certo numero di realtà associative, in epoca anteriore all’emanazione della legge-quadro nazionale e della normativa regionale sull’associazionismo di promozione sociale, con caratteristiche anche riconducibili alle fattispecie previste dalla legge 383/2000, siano state iscritte nel Registro del volontariato. Di conseguenza, numerose associazioni, iscritte al Registro del volontariato, risultano essere articolazioni o entità affiliate o comunque collegate rispetto a realtà nazionali iscritte nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, mentre altre associazioni, anch’esse iscritte nel Registro del volontariato, pur non essendo articolazioni o entità affiliate di realtà nazionali iscritte al Registro nazionale delle aa.pp.ss., presentano tratti riconducibili all’ordinamento delle associazioni di promozione sociale. Rispetto alle due fattispecie ora illustrate emerge l’opportunità di esplicitare a fini operativi il principio della incompatibilità di iscrizione tra i due Registri, principio espresso dalle leggi regionali di riferimento (l.r. 7/2006 e l.r. 38/1994) e già disciplinato dall’articolo 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006. Premesso che non è possibile prevedere automatismi di iscrizione dal Registro del volontariato al Registro delle aa.pp.ss. – e viceversa – l’unica via fattivamente percorribile dal punto di vista operativo nei confronti della prima fattispecie sopra illustrata (vale a dire dell’articolazione o entità affiliata o collegata a un soggetto iscritto al Registro nazionale delle aa.pp.ss.) risulta consistere in una nota informativa, vertente sul regime di incompatibilità dei due Registri e sul nuovo ordinamento dell’associazionismo di promozione sociale, da inviare alle organizzazioni di volontariato. Le organizzazioni di volontariato destinatarie di detta nota informativa verranno individuate, sulla scorta del Registro nazionale delle aa.pp.ss. (il cui elenco sarà cura della Regione predisporre e inviare), dagli uffici regionali e provinciali preposti alla tenuta del Registro del volontariato e riceveranno la comunicazione in parola, che dovrà essere trasmessa per conoscenza anche ai corrispondenti uffici preposti alla tenuta del Registro delle aa.pp.ss., se diversi fra loro. A detta comunicazione verrà allegata ad ogni buon fine copia del modulo di iscrizione alla sezione competente del Registro regionale delle aa.pp.ss., anche al fine di facilitare l’esercizio del diritto di transito da un ordinamento all’altro. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato destinatarie delle suddetta nota informativa dovrebbe concludersi entro febbraio 2007, per consentire l’invio della medesima entro la fine di aprile 2007: questa indicazione operativa è opportuna soprattutto nei casi in cui – come già avviene in ambito regionale – gli uffici competenti nella gestione dei due Registri siano diversi tra loro. Le procedure a seguire, di esame dell’istanza di iscrizione al Registro delle aa.pp.ss. di un’associazione iscritta al Registro del volontariato, sono già disciplinate dall’articolo 11 del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006, a cui si rimanda. Per gli altri casi, rientranti nella seconda fattispecie sopra illustrata (vale a dire per le associazioni iscritte nel Registro del volontariato, non correlate al Registro nazionale delle aa.pp.ss. ma con tratti riconducibili all’ordinamento delle associazioni di promozione sociale), le verifiche saranno effettuate secondo le normali procedure di revisione: si ricorda che la l.r. 38/1994 prevede specifiche procedure per la revisione del Registro del volontariato e per verificare il permanere dei requisiti necessari all’iscrizione per le iscrizioni a suo tempo concesse. Va precisato inoltre che l’azione informativa sopra descritta non sostituisce, ma affianca in via straordinaria, una tantum e in ragione della prima attuazione del principio di incompatibilità di iscrizione, le ordinarie revisioni periodiche delle iscrizioni ai due Registri, così come previste dalle corrispondenti normative regionali. Poiché il transito, nel corso dell’anno solare, dal Registro del volontariato al Registro delle aa.pp.ss. potrebbe determinare nelle associazioni interessate delle difficoltà relative alla gestione amministrativo-contabile e contrattuale, si suggerisce di far decorrere l’iscrizione al Registro delle aa.pp.ss. (e la cancellazione dal Registro del volontariato) dal 1° gennaio 2008, avvalendosi dei termini straordinari per la conclusione del procedimento amministrativo contemplati dall’articolo 5, comma 3, del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006. Inoltre, in relazione al principio di incompatibilità affrontato in questo paragrafo, si evidenzia a tutte le strutture – regionali e provinciali – preposte alla tenuta dei due Registri l’opportunità di valutare con particolare cura le future istanze di iscrizione ai medesimi, considerate le difficoltà che le associazioni potrebbero affrontare rispetto alla disciplina dell’associazionismo di promozione sociale, sulla cui normativa, di recente introduzione nell’ordinamento, risulta carente tanto la dottrina quanto la giurisprudenza. Al proposito gli uffici regionali preposti alla tenuta della sezione regionale del Registro delle aa.pp.ss. predisporranno e invieranno periodicamente a tutte le strutture – provinciali e regionale – competenti nella gestione dei due Registri l’elenco aggiornato delle associazioni nazionali di promozione sociale iscritte al Registro nazionale delle aa.pp.ss.. In ultimo e in esclusivo riferimento al Registro del volontariato, poiché sono iscrivibili alla sezione regionale del Registro del volontariato gli organismi di secondo livello, i quali devono rappresentare per almeno due terzi organizzazioni di volontariato iscritte allo stesso Registro, successivamente alla verifica e ai transiti di cui al presente paragrafo si dovrà procedere a una idonea verifica circoscritta ai coordinamenti e agli organismi di secondo livello. Circa gli adempimenti qui illustrati si conclude col ribadire che gli uffici regionali preposti alla tenuta dei due Registri restano a disposizione dei corrispondenti uffici provinciali per fornire attività tecnica di consulenza e supporto in una prospettiva di dialogo e di fattiva collaborazione inter-istituzionale. § 3. Struttura incaricata della gestione della sezione regionale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale L’ articolo 6 del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006 attribuisce alla “struttura regionale competente nella specifica materia” le funzioni relative alla gestione, alla conservazione e all’aggiornamento della sezione regionale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L’articolo 10 del medesimo regolamento prevede inoltre la pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale di un estratto del Registro regionale, contenente l’elenco delle associazioni iscritte a tutte le sezioni del Registro, senza precisare la struttura incaricata del compito. Ad esplicitazione della citata disciplina regolamentare, le anzidette funzioni di gestione, conservazione, aggiornamento e pubblicazione sono attribuite sino a diversa disposizione alla Direzione Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo, avente sede in Via Meucci 1, 10121 Torino. § 4. Pubblicazione annuale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale L’articolo 10 del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006, in attuazione dell’articolo 6, comma 9, della l.r. 7/2006, prevede che, con cadenza annuale, venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale l’estratto del Registro, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente e contenente l’elenco delle associazioni iscritte alle nove sezioni del Registro. Le funzioni relative alla predisposizione della pubblicazione sono effettuate dalla Direzione regionale individuata nel paragrafo 3, a cui compete anche l’individuazione della tipologia dei dati da inserire nell’estratto del Registro. Le Province avranno cura di trasmettere alla Direzione regionale competente i dati delle corrispondenti sezioni provinciali del Registro entro il 28 febbraio di ogni anno: detto termine consente infatti di completare l’aggiornamento dei dati relativi a iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente. La Direzione regionale competente predisporrà l’estratto dell’intero Registro, che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dal giorno in cui acquisirà i dati necessari da tutte le Province. Nel caso in cui i dati del Registro siano conservati anche in rete telematica e condivisi dai nove enti gestori, la Direzione regionale competente predisporrà l’estratto dell’intero Registro a seguito del ricevimento, da parte di tutte le Province e entro il 28 febbraio, dell’avviso di completamento dell’aggiornamento telematico delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora il supporto informatico lo richieda, l’aggiornamento telematico dei dati dovrà essere sospeso nel periodo intercorrente tra la comunicazione del completamento dell’aggiornamento e la pubblicazione dell’estratto del Registro sul Bollettino Ufficiale: la sospensione verrà comunicata alle Province o, qualora il programma informatico lo consenta, effettuata dalla Direzione regionale competente, a cui spetterà comunicare alle stesse la fine della sospensione o ripristinare l’accesso alla gestione telematica del Registro. § 5. Attribuzione del numero di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale Le associazioni di promozione sociale sono iscritte nel Registro regionale con un numero progressivo, relativo a ciascuna delle nove sezioni. Il numero è attribuito mediante il provvedimento di iscrizione ed è contraddistinto dal cardinale a carattere arabo, seguito dal segno / e dalla sigla automobilistica a due lettere, a carattere maiuscolo, della provincia per le sezioni provinciali ovvero dalla sigla RP per la sezione regionale: 1/AL, 1/AT, 1/BI, 1/CN, 1/NO, 1/TO, 1/VB, 1/VC, 1/RP. § 6. Iscrizione automatica al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale L’articolo 7, comma 3, della legge 383/2000 prevede il principio di iscrizione automatica al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale: per iscrizione automatica si intende l’iscrizione che il Ministero delle Politiche Sociali concede a un’associazione nazionale, che – oltre alla propria iscrizione – ha espressamente richiesto l’estensione dell’iscrizione alle proprie articolazioni territoriali. L’iscrizione nel Registro nazionale delle articolazioni territoriali di un’associazione nazionale è valida, tuttavia, solo nel caso in cui la stessa sia esplicitata nel dispositivo e nell’allegato del decreto ministeriale di iscrizione: soltanto questa modalità di iscrizione delle articolazioni territoriali, presenti e operanti in Piemonte, al Registro nazionale delle aa.pp.ss., comporta il riconoscimento sul nostro territorio dei benefici della legge 383/2000 e della l.r. 7/2006, in quanto sostitutiva dell’iscrizione al Registro regionale delle aa.pp.ss. (come previsto dall’articolo 7, comma 3, della legge 383/2000), iscrizione che resta dunque facoltativa. Considerata l’incompatibilità di iscrizione tra Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e Registro regionale del volontariato e valutate le ricadute, sulla gestione (regionale e provinciale) di entrambi i registri, dell’iscrizione automatica nel Registro nazionale aa.pp.ss. delle articolazioni territoriali, presenti e operanti in Piemonte, di aa.pp.ss. di rilievo nazionale, l’amministrazione regionale ha già provveduto a richiedere alla competente Direzione del Ministero della Solidarietà Sociale (già delle Politiche Sociali) gli elenchi delle articolazioni territoriali regionali iscritte in automatico al Registro nazionale aa.pp.ss.. Non appena il Ministero della Solidarietà Sociale provvederà all’invio degli elenchi richiesti, sarà cura dell’Amministrazione regionale trasmetterli alle Province e, successivamente, procedere al loro periodico aggiornamento presso il Ministero e alla loro trasmissione alle Province. Si precisa, infine, che l’iscrizione automatica in rapporto all’ordinamento regionale non è previsto né dalla l.r. 7/2006 né dal regolamento esecutivo di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, i quali non contemplano automatismi di iscrizione dal Registro nazionale al registro regionale né procedure di iscrizione dei coordinamenti regionali o provinciali per conto delle corrispondenti articolazioni territoriali. § 7. Iscrizione degli organismi di coordinamento regionale al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale L’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006 definisce le modalità di presentazione della domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. In particolar modo la lettera a) dello stesso comma 1 prevede che l’associazione richiedente alleghi all’istanza di iscrizione la copia del proprio atto costitutivo e statuto. A seguito della attivazione della sezione regionale del Registro e dell’esame delle prime istanze di iscrizione è emerso che detta disposizione è di problematica applicazione rispetto agli organismi di coordinamento regionale individuati dall’articolo 3, comma 1, lettere d) e e) del suindicato regolamento. Talvolta agli organismi di coordinamento regionale di un’associazione sovra-regionale le disposizioni dello statuto nazionale di quest’ultima (statuto che essi recepiscono o a cui aderiscono) non consentono l’istituzione mediante atto costitutivo autonomo, in quanto la costituzione dei coordinamenti regionali è prevista dallo statuto nazionale e conseguente alla sua approvazione. Ne deriva che per ottenere l’iscrizione al Registro regionale l’organismo di coordinamento regionale di un’associazione nazionale o sovra-regionale dovrebbe porsi in contrasto con le disposizioni dello statuto nazionale. Per ovviare a questo esito paradossale, gli organismi di coordinamento regionale, il cui statuto nazionale non consente l’istituzione mediante atto costitutivo, producono in sostituzione del proprio atto costitutivo, previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006, la copia del verbale, disponibile agli atti, della seduta dell’organo più vicina nel tempo all’approvazione dello statuto nazionale vigente. Il verbale deve comunque essere anteriore di almeno sei mesi alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del citato regolamento. Questa procedura si giustifica col fatto che la costituzione del coordinamento regionale deriva non da un atto costitutivo autonomo, ma dalla esecuzione dello statuto nazionale costituente i coordinamenti regionali. Non a caso l’articolo 4, comma 2 del regolamento impone ai coordinamenti regionali la produzione, in allegato all’istanza di iscrizione e in aggiunta agli elementi elencati al comma 1 dello stesso articolo 4, di copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione sovra-regionale di cui sono articolazione di secondo livello. Per il resto si conferma l’obbligatorietà dei restanti elementi documentali elencati ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 4. In via analogica la stessa procedura va applicata ai coordinamenti regionali di associazioni di promozione sociale presenti e operanti in una sola provincia del Piemonte, la cui iscrizione al Registro compete alle sezioni provinciali del medesimo. In ultimo si chiarisce il caso dei coordinamenti regionali di aa.pp.ss. e delle associazioni di secondo livello – di cui all’articolo 3, comma 2, lettere d) ed e) del regolamento d.p.g.r. 5/R-2006 – che non rappresentano in via esclusiva aa.pp.ss. e presentano anche uno o più dei requisiti elencati alle lettere a), b), c) dello stesso comma, ovvero il contrario, vale a dire il caso di associazioni con strutture ubicate in almeno tre Province, associazioni con almeno diecimila iscritti, associazioni di enti, che sono anche coordinamenti regionali o organismi di secondo livello che non rappresentano in via esclusiva aa.pp.ss.. Per evitare disparità di trattamento, a tutte le fattispecie ora elencate va applicata la previsione espressa dall’articolo 3, comma 3 del regolamento d.p.g.r. 5/R-2006, la quale dispone che il soggetto richiedente l’iscrizione sia costituito in maggioranza da aa.pp.ss. iscritte al Registro regionale e che le disposizioni dello statuto prevedano tale garanzia. § 8. Istituto della delega per i componenti non elettivi dell’Osservatorio regionale per l’associazionismo di promozione sociale L’articolo 13 del regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, in attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera d), della l.r. 7/2006, disciplina l’istituto della supplenza per i componenti elettivi dell’Osservatorio regionale per l’associazionismo di promozione sociale, vale a dire per i rappresentanti eletti dalle associazioni iscritte nelle nove sezioni del Registro. Il regolamento, al contrario, non affronta la problematica relativa alla sostituzione temporanea, in seno all’Osservatorio, di un componente non elettivo impossibilitato a prendere parte a una seduta dell’organo consultivo. Per ovviare a tale problematica, si ritiene che debba essere esteso ai componenti non elettivi dell’Osservatorio l’istituto della delega (già previsto peraltro all’art. 10, comma 1, lettera a) della l.r. 7/2006 per il Presidente della Giunta). Ne deriva che gli otto componenti designati dalle Province e i quattro componenti designati dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali (uno ciascuno in rappresentanza dell’ANCI, dell’UNCEM, della Lega autonomie locali, della Consulta unitaria dei piccoli comuni del Piemonte), nel caso di impedimento alla partecipazione a una sessione dell’Osservatorio, potranno farsi rappresentare mediante delega scritta da persona di loro fiducia. Nel caso di reiterazione di delega, questa può concernere tanto la stessa persona quanto persone diverse, a discrezione del delegante. Mercedes Bresso Visto l’Assessore alla Cultura Gianni Oliva (1) Vedi anche la d.g.r. 22 maggio 2006, n. 79-2953, pubblicata sul 2° supplemento al n. 22 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 1° giugno 2006. (2) E’ noto infatti che l’attività di volontariato si svolge in diversificate aree di intervento, che trovano corrispondenza in altrettanti sezioni dei Registri provinciali: si vedano al proposito l’articolo 3 della l.r. 38/1994 nonché la d.g.r. n. 38-2389 del 5 marzo 2001, che definisce i criteri e le modalità di iscrizione al Registro del volontariato.


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