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Leggi & Norme

ASD: forma giuridica, statuto, iscrizione al Coni

di Benedetta Verrini

La disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche ha trovato la propria norma di riferimento nell’articolo 90 della Legge n. 289 del 27/12/2002, la Finanziaria del 2003.

Secondo tale articolo (comma n. 17) esse devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica e possono assumere la forma dell’associazione sportiva priva di personalità giuridica (artt. 36 e seguenti CC); dell’associazione sportiva con personalità giuridica (DPR n. 361 del 10/02/2000); della società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Lo statuto

Sempre nella Finanziaria 2003 (art.90, comma 18) sono disciplinati i contenuti statutari. E’ necessario un atto scritto in cui deve essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell’associazione;

h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento

Iscrizione al CONI

Il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche. Pertanto, le agevolazioni fiscali disposte dall’art. 90 si applicano solo agli enti in possesso del riconoscimento CONI (o, per delega del CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline associate o dagli Enti di promozione sportiva).

A sua volta il CONI ha l’obbligo di trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. E’ stato istituito “il registro CONI” (consultabile sul sito www.coni.it) nel quale le società e associazioni sportive, comprese quelle dilettantistiche, si devono iscrivere: il legale rappresentante deve presentare al comitato provinciale CONI di riferimento, una dichiarazione in cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 90.


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