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Leggi & Norme

Basi imponibili IRES e IRAP

di Benedetta Verrini

Nel corso dell’anno le associazioni sportive dilettantistiche devono osservare alcuni adempimenti e non oltrepassare determinati “tetti”. Occorre innanzitutto osservare che l’associazione sportiva dilettantistica può essere:

a) SENZA PARTITA IVA

IRES

L’associazione sportiva dilettantistica svolge solo attività istituzionale. Se, nel corso del periodo di imposta essa non ha percepito alcun reddito fiscalmente rilevante non ci sarà imposta da pagare e nessuna dichiarazione dovrà essere presentata ai fini IRES. (Entrate annuali = quote associative, erogazioni liberali, donazioni e contributi a fondo perduto).

IRAP

L’associazione è soggetto passivo dell’IRAP se nell’esercizio si è determinata una base imponibile positiva.

La base imponibile si calcola sommando i seguenti importi:

-retribuzioni spettanti (principio della competenza) al personale dipendente, al netto degli eventuali contributi INPS e INAIL dovuti; non rilevano tuttavia le retribuzioni agli apprendisti ed ai disabili, quelle relative ai dipendenti con contratto di formazione lavoro e i compensi, i premi, i rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti agli sportivi dilettanti;

-redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. lavoratori a progetto – ex collaboratori coordinati e continuativi – , borse di studio);

-compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Ad essi si applica la sola ritenuta IRPEF del 20%;

Se sono stati sostenuti nell’anno costi di tale natura, l’ente è obbligato l’anno successivo alla presentazione della relativa denuncia annuale IRAP ed al versamento dell’imposta, pari al 4,25% della base imponibile.

La base imponibile deve essere preventivamente diminuita di una franchigia di Euro 8.000, qualora il valore della stessa base imponibile non superi l’importo di Euro 180.759,91. Vi e’ altresì l’obbligo di versamento dell’acconto per l’anno in corso, di misura variabile di anno in anno, dell’imposta relativa all’anno precedente, suddiviso in 2 rate (40% e 60%).

b) CON PARTITA IVA

IRES

Se l’associazione sportiva svolge, accanto a quella istituzionale anche una attività commerciale, la presentazione del modello “Unico Enc” sia ai fini dell’IRES sia ai fini dell’IRAP è sempre obbligatoria.

La base imponibile IRES è determinata secondo quanto stabilito dagli artt. 143, primo comma, prima parte, e 144, primo comma, del TUIR.

Il reddito di impresa può essere determinato:

– in maniera analitica (contrapposizione tra ricavi e costi del periodo) con tenuta di una contabilità obbligatoria (semplificata o ordinaria),

– in maniera forfetaria utilizzando i coefficienti indicati nell’art. 145 del TUIR ossia per:

a) attività di prestazione di servizi: 15% fino a euro 15.493,71 di ricavi imponibili e 25% oltre Euro 15.493,71 e fino a Euro 309.874,14 di ricavi imponibili,

b) altre attività: 10% fino a Euro 25.822,24 di ricavi imponibili e 15% oltre Euro 25.822,24 e fino a Euro 516.456,90 di ricavi imponibili,

– in maniera forfetaria applicando lo speciale regime, previsto dalla Legge n. 398 del 1991. Infatti per le associazioni sportive dilettantistiche (anche per le APS che svolgono attività sportiva dilettantistica), che applicano la 398, l’art. 25 della Legge 133/99, comma 3, ha stabilito il coefficiente di redditività pari al 3% da applicare al reddito imponibile costituito dai proventi di natura commerciale.

Al reddito così determinato vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali mentre non si tiene conto delle indennità percepite per la formazione e l’addestramento degli atleti.

IRAP

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile IRAP, alla base imponibile determinata per l’attività istituzionale occorre aggiungere il reddito derivante dall’attività commerciale (reddito imponibile ai fini IRES) con l’aggiunta delle spese di lavoro e gli interessi passivi non deducibili ai fini IRAP.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche che impiegano dipendenti assunti a tempo indeterminato possono beneficiare delle disposizioni relative al cosiddetto “cuneo fiscale” introdotte dall’art. 1, comma 267, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che hanno modificato il testo dell’art. 11 del D.Lgs.n. 446/1997 (istitutivo dell’IRAP) introducendo due ipotesi di deducibilità:

– la prima, che consente la deduzione di un importo pari a Euro 5.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta,

– la seconda, che prevede la deducibilità dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

I nuovi sconti sono applicabili in alternativa alle precedenti deduzioni sul personale già previste da diverse disposizioni di legge (tra cui il bonus per incremento occupazionale ai contribuenti con reddito fino a Euro 400.000, che scalano Euro 2.000 fino a 5 dipendenti).

Decreto Bersani: quali novità

1) Il comma 8 dell’art. 37 del “Decreto Bersani” ha ripristinato per i soggetti Iva, anche in regime di 398, l’obbligo di trasmettere periodicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei clienti e dei fornitori ossia l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture nell’anno solare di riferimento (elenco clienti) e l’elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Iva (elenco fornitori).

Da rilevare che l’ambito di applicazione e l’operatività di questa norma sono stati sostanzialmente modificati per effetto di successivi interventi. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello effettuato ad opera del comma 3-ter dell’art. 15 del D.L. n. 81/2007, convertito dalla Legge n. 127/2007.

In particolare è stato previsto che per il solo periodo 2006 sono esonerati dalla presentazione dell’elenco clienti e fornitori i soggetti in regime di contabilità semplificata, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali e gli iscritti alla anagrafe delle Onlus.

Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche che applicano il regime contabile della L. n. 398/1991 è stata disposta, almeno per gli anni 2006 e 2007, l’esclusione dal nuovo obbligo con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25-05-2007.

L’invio telematico degli elenchi clienti e fornitori all’Agenzia delle Entrate è andato invece a regime in relazione all’anno 2008; il termine per la trasmissione delle informazioni è previsto, a regime, entro 60 giorni dal termine previsto per l’invio della comunicazione annuale dati Iva, ossia il 29 aprile di ciascun anno, pertanto la prima scadenza regolare è stata il 29-04-2009.

2) Il comma 10 dell’art. 37 del “Decreto Bersani” ha modificato le scadenze relative alla presentazione delle dichiarazioni fiscali e dei versamenti delle imposte; le nuove disposizioni che riguardano anche l’Ici sono entrate in vigore il 01-05-2007.

3) Il comma 49 dell’art. 37 del “Decreto Bersani” ha stabilito che a partire dal 01-10-2006, i titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche anche servendosi di intermediari. Tale obbligo è operativo da tale data solo per i soggetti indicati dall’art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (ossia società di capitali; società cooperative e di mutua assicurazione; enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali).

Per tutti gli altri titolari di partita Iva, comprese le associazioni sportive dilettantistiche (anche in 398) di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR, l’obbligo vige dal 01-01-2007.

Collegato alla finanziaria 2008: quali novità

1) Viene proposta una nuova modifica all’art. 8 del TUIR che, di fatto, ripristina le modalità di scomputo delle perdite abolite dal “Decreto Bersani”.

A partire dal periodo di imposta in corso al 01/01/2008, quindi, le perdite d’impresa in contabilità ordinaria saranno deducibili solo dai redditi d’impresa e, per la parte non utilizzata, potranno essere riportate agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto. Le perdite d’impresa in contabilità semplificata potranno invece essere scomputate dal reddito complessivo degli enti non commerciali e, per la parte non utilizzata, andranno perdute in quanto non riportabili a nuovo.

2) Viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES che passa dal 33% al 27,5%. Per alcune categorie di soggetti IRES, per esempio le associazioni sportive dilettantistiche prive di partita iva che calcolano l’imposta solo su redditi diversi da quelli di impresa o ancora i soggetti che applicano il regime forfetario della legge n. 398/1991, la riduzione dell’aliquota si tradurrà in un risparmio “secco” di imposta del 5,5%.


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