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Leggi & Norme

Sponsor e Raccolte Fondi

di Benedetta Verrini

Sponsor e ASD

La disposizione del comma 8 dell’art. 90 della Legge n. 289/2002 è stata introdotta al fine di agevolare i rapporti commerciali tra soggetti che operano nel settore dello sport dilettantistico e aziende sponsor.

Per l’associazione sportiva che riceve il finanziamento, i proventi derivanti dalla sponsorizzazione concorrono alla formazione del reddito.

Per lo sponsor tale disposizione prevede che gli importi fino a Euro 200.000 all’anno costituiscono spese di pubblicità ai sensi dell’art. 108 del TUIR; con la circolare n. 21/E del 2003 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’assunto in esame introduce, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese (di pubblicità) che risultano pertanto integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell’art. 74, comma 2, del TUIR nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio medesimo e nei quattro anni successivi.

Tale presunzione non è di poco conto, se si considera che il trattamento fiscale riservato alle spese di rappresentanza è sostanzialmente differente in quanto esse vengono dedotte parzialmente nel limite di 1/3 e per 5 esercizi secondo quanto prevede il comma 2 dell’art. 108 del TUIR.

Resta comunque in capo all’azienda sponsor la verifica del superamento del limite suddetto; all’atto della compilazione della dichiarazione dei redditi, per tutti i contratti di sponsorizzazione posti in essere e potenzialmente rientranti nella fattispecie in discorso, lo sponsor dovrà “sterilizzare” un importo di Euro 200.000, sempre deducibile come spesa di pubblicità, e verificare, per le eccedenze, la natura della spesa (di pubblicità o di rappresentanza). E’ possibile ritenere che se le somme erogate dallo sponsor, anche eccedenti il limite suddetto, soddisfano tutti i requisiti per essere considerate “spese di sponsorizzazione” non vi possono essere dubbi circa la loro piena deducibilità fiscale.

Occorre dunque fare riferimento alla risoluzione n. 9/204 del 17/06/1992, secondo la quale la natura delle spese di sponsorizzazione si evince dal contenuto del contratto stipulato tra le parti, dove vengono automaticamente descritte le prestazioni sinallagmatiche che competono allo sponsor (azienda) ed al soggetto sponsorizzato (associazione sportiva).

Raccolte fondi

Due strumenti a disposizione dei sodalizi sportivi dilettantistici per trovare fonti di finanziamento sono:

– la raccolta pubblica di fondi,

– le erogazioni liberali da privati e imprese.

a) RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI OCCASIONALI

L’art. 143, comma 3, lett. a), del TUIR prevede che i fondi raccolti in generale dagli enti non commerciali:

a) non concorrono alla formazione del reddito,

b) non siano soggetti ad IVA,

c) siano esenti da ogni altro tributo (statale) in astratto ipotizzabile, se rispettano i seguenti requisiti: si tratti di raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

E’ consentito anche che, in tali occasioni, gli enti offrano ai sovventori:

– dei beni di modico valore (es. i palloni, le magliette e simili),

– e/o dei servizi (es. spettacoli sportivi offerti gratuitamente come “le partite del cuore”).

La normativa fiscale impone che le raccolte pubbliche di fondi siano al massimo due per ogni anno. Questo limite è espressamente fissato per le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono dell’opzione della Legge 398/91, mentre è comunque consigliato per quei soggetti che non applicando il regime forfetario non hanno un limite quantitativo prestabilito.

Per chi è in regime 398, l’art. 25, comma 2, della Legge n. 133/1999 ha previsto che il volume massimo delle entrate derivanti dalle raccolte di fondi non superi il limite annuo di 51.645,69 Euro; nessun tetto è invece imposto alle associazioni sportive dilettantistiche che non sono in 398, che dovranno comunque, come già esposto, rispettare il requisito della occasionalità.

A fronte di tale agevolazione, l’art. 20, 2° comma, del DPR 600/73, impone l’obbligo, a prescindere dalla tipologia di ente non commerciale, di “…redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto… dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione …”. Il rendiconto deve essere tenutoagli atti fino a quando non siano scaduti i termini per gli accertamenti fiscali (in genere 5 anni salvo proroghe).

b) LE EROGAZIONI LIBERALI

In questo caso, non ci sono conseguenze fiscali per i soggetti che ricevono l’offerta ma il donatore può avere diritto ad agevolazioni fiscali secondo quanto disposto dall’art. 37, comma 1, lettera a) della Legge 342/2000.

PERSONE FISICHE E IMPRESE

Per tali soggetti e’ riconosciuta una detrazione d’imposta IRPEF/IRES pari al 19% delle erogazioni liberali ed offerte in denaro effettuate a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, entro un limite complessivo annuo di Euro 1.500,00 (max detraibile 1.500,00 X 19% = 285,00). Ciò a condizione che il versamento avvenga tramite banca o ufficio postale (bonifico o bollettino di c/c postale); carte di credito e bancomat; assegni bancari o circolari non trasferibili direttamente intestati ai sodalizi destinatari dei versamenti (in tal caso si consiglia di conservare la fotocopia dell’assegno).

E’ inoltre fortemente consigliato rilasciare una ricevuta, dalla quale si rilevi la denominazione di associazione e/o società sportiva dilettantistica. L’intera documentazione deve essere conservata dal donante entro i termini ordinari di accertamento (5 anni).

Come già anticipato le associazioni di promozione sociale che svolgono anche attività sportiva dilettantistica possono beneficiare di altre normative fiscali più vantaggiose in termini di detraibilità per le erogazioni liberali ricevute.

A tali norme si affiancano le disposizioni contenute nella legge di conversione (Legge 14/05/2005 n. 80) del DL 14/3/2005 n. 35 (meglio noto come “decreto competitività”), che ha introdotto una nuova disciplina agevolativa per le erogazioni liberali compiute in favore, tra le altre, delle ONLUS, comprese quelle “di diritto” (o.d.v., cooperative sociali e o.n.g.) e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 39/E del 19/08/2005 ha precisato, con riferimento alla tipologia di associazioni di promozione sociale, che beneficiarie delle erogazioni agevolate sono le associazioni nazionali e, in virtù della previsione di cui al comma 3 dell’art. 7 della Legge n. 383/2000, i relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati aventi diritto ad automaticaiscrizione nel registro nazionale.

Grazie a questa precisazione sembra quindi sia possibile anche ad un’associazione sportiva dilettantistica affiliata ad un Ente di promozione sportiva di carattere nazionale beneficiare delle contribuzioni disciplinate dall’art. 14 del decreto 35/2005.

Tale articolo prevede che le erogazioni liberali in denaro o in natura, effettuate da privati e/o soggetti IRES, possono essere dedotte dal reddito complessivo del soggetto donante a condizione che sia rispettato il duplice limite quantitativo rappresentato da:

1. il 10% del reddito complessivo dichiarato;

2. e comunque nella misura massima di Euro 70.000,00 annui.

Le modalità richieste per l’erogazione sono le medesime precedentemente descritte (c/c bancario e/o postale, ecc.). A pena di perdita del beneficio, chi riceve le erogazioni deve tenere una contabilità completa ed analitica e redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

I due sistemi agevolativi rappresentati dalla Legge 342/2000 e dalla Legge 80/2005 non sono peraltro cumulabili.

 IL 5 PER MILLE

Ricordiamo infine che l’art. 1, comma 337, lettera a), della Legge Finanziaria per il 2006, ha istituito il contributo del 5 per mille dell’IRPEF a diverse tipologie di soggetti, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche. I contribuenti, pertanto, in sede di compilazione della propria dichiarazione dei redditi, possono decidere di destinare il 5 per mille della propria IRPEF ad associazioni sportive dilettantistiche, eventualmente indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario.

L’ISCRIZIONE E L’ABBONAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

La Finanziaria 2007 ha introdotto l’inserimento tra le detrazioni della dichiarazione dei redditi (19%) delle “spese per un importo non superiore a Euro 210 sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica”. Le caratteristiche che dette strutture devono possedere sono individuate con decreto.


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