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cambia il modello per il codice fiscale

Il nuovo AA5 in vigore da febbraio

di Redazione

Dopo 22 anni di onorato servizio, e per sopraggiunti limiti di età, cambia il modello AA5 e da AA5/5 diventa AA5/6. Cambiano in particolare le modalità di presentazione (non più solo cartacea ma anche telematica) e la veste grafica, ma secondo il nostro esperto la sua efficacia resta molto limitata, anche perché non è previsto che si possano inviare attraverso l’AA5 dati sensibili molto importanti ai fini dei controlli fiscali. È stato deciso che il nuovo modello potrà essere utilizzato a partire dal 1° febbraio 2010.Sono passati 22 anni dalla precedente versione (l’AA5/5 è del 1987) del modello, e finalmente l’Agenzia delle Entrate mette mano al suo restyling (AA5/6).
Da tempo l’AA5/5 mostrava tutti i segni dell’età per un settore che nel frattempo è cresciuto a ritmi esponenziali ed è in continua evoluzione. Tra le tante rughe c’era la mancanza di un apposito spazio per delegare un terzo alla presentazione del modello o per indicare un codice attività con un numero di caratteri adeguato alla nuova codifica Ateco. Ma non solo: il modello era talmente vecchio che il suo reperimento era difficile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate mentre gli uffici spesso distribuivano fotocopie. Vediamo le novità.

Presentazione del modello
Se prima la presentazione del modello era possibile solo in modo cartaceo, e sempre presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito è posta la sede dell’ente, ora sono possibili diverse opzioni:1) cartacea in duplice esemplare in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, senza alcun vincolo di giurisdizione;
2) cartacea in esemplare unico da inviare per posta raccomandata ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, senza alcun vincolo di giurisdizione;
3) telematica, direttamente attraverso il canale Entratel o Fisconline, oppure attraverso un intermediario abilitato (ma solo per le variazioni dati). La modalità telematica è obbligatoria se la comunicazione riguarda operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione o estinzione del soggetto. È possibile inoltre retrodatare gli effetti della comunicazione: in tal modo è possibile fissare la decorrenza della variazione.
Tipologia di comunicazione
È ora possibile comunicare l’estinzione dell’ente quando si siano concluse le operazioni di liquidazione, ed è pure possibile comunicare l’avvenuta fusione, concentrazione o trasformazione di quegli enti che hanno partecipato a tale tipo di operazioni, dal momento che anche gli enti non commerciali possono effettuarle.Restano però ancora fuori (non si capisce perché) dal novero delle operazioni da comunicare all’Agenzia delle Entrate:
1) il nominativo del vicepresidente che, al pari del presidente, è il legale rappresentante dell’ente;
2) la tipologia di ente (associazione di promozione sociale/fondazione di ricerca/associazione di volontariato ecc.) da cui dipendono effetti fiscali importanti;
3) il luogo in cui sono tenute le scritture contabili necessarie anche a quegli enti che non svolgono attività commerciale in quanto tenuti alla redazione e approvazione di un bilancio;
4) gli altri luoghi nei quali si svolge l’attività dell’ente, come per esempio uffici, filiali ecc. e se vi sono conservate scritture contabili;
5) se è avvenuta la comunicazione all’Agenzia per le onlus circa la devoluzione del residuo della liquidazione in caso di comunicazione di estinzione dell’ente.
Dicevo, non si capisce perché, dato che si tratta di dati abbastanza importanti per l’Agenzia delle Entrate se si vuole effettivamente svolgere un’azione di controllo del settore, visto che nemmeno il modello Eas riesce nell’intento. Non si tratta di instaurare un regime poliziesco, ma del “minimo sindacale” che un ente senza finalità di lucro dovrebbe comunicare a chi è preposto ai controlli.


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