Sezioni

Attivismo civico & Terzo settore Cooperazione & Relazioni internazionali Economia & Impresa sociale  Education & Scuola Famiglia & Minori Leggi & Norme Media, Arte, Cultura Politica & Istituzioni Sanità & Ricerca Solidarietà & Volontariato Sostenibilità sociale e ambientale Welfare & Lavoro

Leggi & Norme

Acconto sui bonifici, ha vinto il buon senso

Prelievi del 10%: sventato il rischio per le onlus

di Redazione

Alla fine ha vinto il buon senso: il tanto atteso provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 30 giugno scorso, si è infatti limitato ad individuare tra i “pagamenti” che danno luogo alla ritenuta in acconto solo e soltanto quelli afferenti ai bonifici disposti per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e per le spese per interventi di risparmio energetico. La disposizione contenuta nell’art. 25 della Manovra 2010, che tanto aveva fatto temere, non riguarda il non profit.Con una disposizione dal contenuto pratico decisamente incerto, contenuta nell’art. 25 del dl 31 maggio 2010, n. 78 (Manovra 2010), ancora in corso di conversione, il governo ha disposto per le banche e per Poste italiane l’obbligo di operare una ritenuta del 10%, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, su tutti i bonifici effettuati dai contribuenti al fine di beneficiare di oneri deducibili o in relazione a pagamenti per i quali spetta la detrazione di imposta. La norma, pur trovando applicazione dal 1° luglio 2010, si rivelava inizialmente “incompleta” in quanto le tipologie di pagamenti interessati e le modalità di esecuzione degli adempimenti sarebbero state individuate con un apposito e successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Considerando che nemmeno il titolo della norma – rubricata «Contrasto di interessi» – sembrava essere di ausilio pratico all’interprete, e salve le opportune indicazioni che sarebbero state fornite dall’amministrazione finanziaria, la disposizione, nel suo teso letterale, sembrava poter potenzialmente trovare astratta applicazione anche con riferimento alle erogazioni liberali effettuate attraverso il canale bancario e postale a favore delle onlus e degli enti individuati in alcune delle fattispecie previste agli artt. 15 e 100 del Tuir.
Tale ipotizzata e indiscriminatamente vasta applicazione interpretativa, forse eccessiva e contraria allo spirito dell’ordinamento e ai principi di solidarietà, ma inizialmente prospettata da alcuni commentatori, sarebbe stata potenzialmente suscettibile di generare, in caso di una sua applicazione anche alle erogazioni liberali, notevoli problemi pratici.
Considerare le erogazioni liberali alla stregua di ricavi o compensi sui quali operare in via anticipata una qualsiasi forma di prelievo fiscale, sembrava decisamente azzardato: le somme trattenute, in effetti, non avrebbero mai costituito parte di un “ricavo” per il soggetto percipiente e sarebbero dovute essere, in un momento successivo, restituite al legittimo beneficiario dell’erogazione liberale.
Se, infatti, il percipiente fosse stato un ente non commerciale “puro”, privo cioè di ogni attività commerciale, il prelievo in esame avrebbe avuto l’unico effetto di ridurre la liquidità disponibile in capo all’ente e, di conseguenza, le somme da destinare ai progetti istituzionali, con il secondario effetto di rendere il soggetto fisiologicamente a credito nei confronti dell’erario.
A questo punto, quindi, non si poteva che invocare il buon senso del direttore dell’Agenzia delle entrate che avrebbe dovuto procedere, ai sensi della disposizione, all’individuazione dei “pagamenti” che avrebbero dato luogo a questa forma di prelievo in acconto.
Qualora il buon senso non fosse prevalso, alle onlus e agli altri soggetti non profit interessati non sarebbe rimasto che abbandonare il canale di raccolta dei bonifici bancari e postali, riversare l’attenzione sulle altre forme (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) legittimate dall’amministrazione finanziaria per attribuire il beneficio fiscale ai donatori e, nel caso qualche donatore avesse usato il canale bancario o postale, attendere, oltre ai consueti fondi del 5 per mille, anche il rimborso della ritenuta bancaria o postale a titolo di acconto su qualcosa che non sarebbe mai stato reddito tassabile.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA