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Consumatori: istruzioni per l’uso

Roberto Barbieri (Movimento Consumatori): ecco come chiedere i risarcimenti

di Carmen Morrone

E’ durata 16 ore la riunione presso Astoi per raggiungere l’accordo fra Costa Crociere e le organizzazioni dei consumatori. «Hanno preso tempo diversi dettagli, perchè l’impianto in generale era condiviso sin dall’inizio», rivela Roberto Barbieri di Movimento Consumatori che ha partecipato al tavolo di lavoro di ieri.

INDENNIZZO FORFETTARIO. La cifra di 11mila euro serve a coprire i danni patrimoniali e non subiti, senza alcun onere della prova a carico del passeggero. La cifra comprende il danno per la perdita del bagaglio, degli effetti personali, del disagio psicologico, del danno per la vacanza rovinata.

RICHIESTA. i passeggeri riceveranno una informativa da parte di Costa  per informali sull’accordo. Nel caso accettino, devono recarsi presso l’agenzia di viaggio dove avevano prenotato la vacanza. Qui compilano un modulo e presentano la documentazione per i rimborsi.

EROGAZIONE. L’erogazione dell’indennizzo, secondo l’accordo, arriva all’agenzia di viaggio entro 7 giorni  dalla richiesta.

RIMBORSI AUTOMATICI.Costa ha dichiarato di aver già avviato i rimborsi che si riferiscono al valore della crociera, comprese le tasse portuali, le spese per i trasferimenti aerei e bus effettuati per la crociera, e alle eventuali spese sostenute a bordo. Un’operazione automatica che Costa fa attraverso le sue rete informatiche, anche perchè a bordo si paga con carta di credito o con accredito sul numero della cabina.

RIMBORSI SU RICHIESTA.I passeggeri devono presentare pezze giustificative per quanto riguarda le spese di viaggio sostenute per il rientro dopo l’incidente, le eventuali spese mediche.

ASSICURAZIONI PERSONALI.«Oltre il 90% dei passeggeri aveva sottoscritto un’assicurazione con la compagnia Mondial per la perdita del bagaglio e per eventuali spese mediche.  Si tratta di una polizza con un massimale di 2mila euro».  Dalla cifra di indennizzo forfettario non sarà dedotta la somma ricevuta in base alle assicurazioni che i passeggeri hanno stipulato.

CHI NON ACCETTA L’ACCORDO.Ogni passeggero è libero «di non aderire all’accordo e di far valere i suoi diritti di consumatore in maniera individuale facendo una causa civile o costituendosi parte civile nel processo penale. La class action italiana ha un iter macchinoso e costoso. In ogni caso il foro competente per un’azione collettiva è quello della residenza del consumatore», conclude Barbieri.

CONTRARIO ALL’ACCORDO. Dice no all’intesa Codacons. Leggi qui:

http://www.vita.it/news/view/117704


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