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Economia & Impresa sociale 

Popolari, varate le norme

La Banca d’Italia ha emanato le disposizioni secondarie di attuazione della riforma. Ora c'è anche l'ultimo tassello: gli istituti con attivo superiore a 8 miliardi di euro avranno ora 18 mesi di tempo per trasformarsi in Spa

di Marco Marcocci

Il complesso mosaico che va a comporre il quadro normativo che regolamenterà la riforma delle banche popolari si arricchisce e si completa con l’ultimo tassello.

La Banca d’Italia ha emanato le disposizioni secondarie di attuazione della riforma delle banche popolari, contemplata nel decreto-legge n. 3/2015 e convertito con la legge n. 33/2015.

Era questo l’ultimo passaggio normativo necessario per ultimare la riforma delle banche popolari in tutti i suoi aspetti. Da adesso, quindi, è possibile avviare le operazioni societarie necessarie per attuare quanto previsto dalla riforma che prevedono, in primis, le trasformazioni delle popolari in S.p.A.

Così, le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro avranno ora 18 mesi di tempo per assicurare l’adeguamento alla riforma, ovvero trasformarsi in S.p.A.

Il termine dei 18 mesi previsto dalla legge decorre infatti dall’entrata in vigore delle disposizioni secondarie emanate dalla Banca d’Italia che definiscono, tra l’altro, due aspetti particolarmente importanti.

Il primo riguarda i criteri di determinazione del valore dell’attivo ai fini del rispetto della soglia massima di 8 miliardi di euro stabilita dall’art. 29 del Testo unico bancario (TUB).

Il secondo le condizioni di limitazione del rimborso delle azioni del socio uscente, anche in caso di recesso a seguito della trasformazione della banca popolare in società per azioni, necessarie in base alla disciplina europea per la computabilità delle azioni delle banche cooperative nel capitale di migliore qualità (CET1).

Nel comunicato della Banca centrale si precisa che «la disciplina tiene conto dei numerosi commenti ricevuti, che sono pubblicati (nel rispetto delle richieste di anonimato o riservatezza) sul sito internet della Banca d’Italia insieme al resoconto della consultazione e alla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR)». Condizioni queste che si applicano anche alle Banche di Credito Cooperativo.

Il comunicato della Banca d’Italia specifica infine che le disposizioni – che confluiscono nella Circolare della Banca d’Italia n. 285 “Disposizioni di Vigilanza per le banche”, Parte Terza, Capitolo 4 “Banche in forma cooperativa” – entreranno in vigore il giorno stesso dell’entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/36/UE (CRD IV).


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