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Attivismo civico & Terzo settore

A bordo … con chi?

Sui mezzi di trasporto per disabili è obbligatoria la presenza di un assistente domiciliare?

di Carlo Mazzini

Salve sono la presidente della Piccola Società Cooperativa Sociale XYZ a r.l. di Latina. Siamo impegnati attualmente nello svolgimento dei servizi di Trasporto assistito a persone in stato di disagio per conto di due differenti Comuni laziali. Per lo svolgimento del servizio si utilizzano specificatamente attrezzature per il trasporto di disabili deambulanti e non. Il quesito che vorrei porle si riferisce alla regolamentazione ufficiale che vige per questo particolare servizio. In quanto uno dei due Comuni non richiede che l’Assistente abbia alcuna qualifica professionale, mentre per l’altro ci viene richiesta obbligatoriamente la presenza di un Assistente domiciliare come Assistente a Bordo. Vista la differente opinione sull’ argomento vorrei conoscere i riferimenti di legge per poterli esporre all’amministrazione dei vari comuni con cui andremo ad operare. AME (e-mail – LT) A seguito di approfondite ricerche in merito, siamo giunti alle seguenti conclusioni: – non esiste una normativa nazionale o regionale disciplinante la qualifica dell’assistente a bordo di autovetture per il trasporto di disabili per motivi di lavoro, ludici, etc. – la regione Lazio ha regolamentato, con legge 49/89, il trasporto di infermi e feriti da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private nel solo caso delle autoambulanze. Ex L.104/92 art 26, co.2 (che riportiamo in calce), i Comuni possono individuare le modalità di trasporto delle persone disabili. – la discrasia tra le politiche dei due Comuni in questione sembrerebbe essere giustificata dal vuoto normativo regionale e dalla libertà concessa dalla suddetta legge. Con l’occasione le porgiamo cordiali saluti Carlo Mazzini Sara Gianni Ernst & Young Centro Studi Area non profit — L. 104/92 legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Art. 26. Mobilità e trasporti collettivi. 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. 2. I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell’ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.


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