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Cooperazione & Relazioni internazionali

Adozioni internazionali Vale ancora il “fai da te”

La nuova legge c’è, ma mancano i decreti attuativi

di Marco Griffini

Ottenuto dal Tribunale dei Minorenni il decreto di idoneità per l?adozione internazionale, ci siamo rivolti ad un ente attivo nei Paesi dell?Est Europa. Purtroppo hanno accolto la domanda ?con riserva?: sembra che dal 1° luglio non potranno più concedere adozioni. Ci hanno detto pure che non dovrebbe cambiare nulla in quanto gli enti autorizzati non compiono molte adozioni. Non sappiamo proprio come comportarci. P.C. (Mi) Risponde Marco Griffini In risposta alla sua lettera ( tagliata per esigenze di spazio), la informo che l?Italia ha ratificato il 31 dicembre 1998 la ?Convenzione per la tutela dei bambini e la cooperazioni in materia di adozione internazionale? fatta a l?Aja il 29 maggio 1993 e la legge di ratifica, che porta il numero 476/98, prevede effettivamente il ricorso obbligatorio agli enti autorizzati da parte delle coppie italiane desiderose di adottare un bambino straniero. Non è vero che questo obbligo scatterà il 1 di luglio, in quanto deve essere ancora approvato il Regolamento attuativo relativo alle norme previste nella legge e deve essere istituita la Commissione che avrà anche il compito di redigere l?albo degli Enti autorizzati. Pertanto fino a che non saranno emanati detti regolamenti non entrerà in vigore l?obbligo di svolgere le procedure per l?adozione internazionale attraverso un Ente autorizzato. Per quanto riguarda il numero di adozioni effettuate nel 1998 le comunico che il totale dei provvedimenti di adozioni internazionali è di 2662, mentre il totale dei minori stranieri entrati in Italia per adozione effettuata attraverso Enti autorizzati è di 1006. Verosimilmente il motivo è da ricercare nella preferenza dimostrata dalle coppie italiane ad adottare in paesi dell?Est Europa, sia per la vicinanza geografica sia per le caratteristiche somatiche dei minori, sia per le numerose situazioni di abbandono createsi, ma anche per le legislazioni di taluni di questi Paesi, come, ad esempio, la Russia dove non opera alcun ente autorizzato, che sono più permissive e rendono possibili le adozioni in tempi più brevi e con modalità non sempre ortodosse. Inoltre sempre in riferimento alla Russia, bisogna riscontrare fino ad oggi, uno scarso interesse da parte delle autorità locali a collaborare con gli enti autorizzati. Infine l?indicazione che vi è stata data, secondo la quale la coppia deve promuovere l?iter adottivo presso un ente autorizzato entro un anno dalla data del rilascio del decreto di idoneità, è una disposizione prevista in effetti dalla nuova Legge 476/98, ma che andrà in vigore probabilmente entro fine anno. Attualmente le adozioni internazionali sono ancora regolate da quanto disposto dalla Legge 184 del 4 maggio 1983.


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