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Attivismo civico & Terzo settore

Approvazione deltesto unico delle norme concernenti gli assegni familiari

di Redazione

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (in Gazz. Uff., 7 settembre 1955, n. 206, s.o.). — Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari. TITOLO I Capo I Art. 1. Gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano, per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico indicate nei successivi artt. 3 e 8, ai capi famiglia che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica, qualunque ne sia l’età, il sesso e la nazionalità. Sono compresi fra i prestatori di lavoro indicati al precedente comma i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi. Ai cittadini di nazionalità straniera che prestano lavoro retributivo alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono cittadini è riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani . Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra l’Italia e gli altri Stati. Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocità . Art. 2. Gli assegni familiari non spettano: a) al coniuge del datore di lavoro; b) ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; c) Omissis d) ai lavoratori a domicilio; e) Omissis f) agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l’incarico di condurre a termine determinati lavori nell’interesse dei loro clienti. Art. 3. Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli, si considerano come capifamiglia: a) il padre; b) la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata, o abbandonata dal marito e con a carico i figli, o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non usufruente di indennità di disoccupazione, o in servizio militare sempreché non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perché colpito da provvedimenti di polizia. Si considerano altresì capi-famiglia: a) i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l’abbandono o l’invalidità permanente al lavoro del loro padre, sempreché la madre non fruisca di assegni familiari; b) i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e agli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonché quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e, per i casi di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o nipoti e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. Art. 4. Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore a 18 anni compiuti. Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l’università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti. Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età. Art. 5. I figli e le persone equiparate sono a carico del capofamiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento. Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo-famiglia quando convivono con esso. In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico può essere fornita anche con atto notorio. Art. 6. Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia: a) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette; b) la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanentemente al lavoro ai sensi dell’art. 19. Art. 7. Gli assegni familiari previsti per i genitori, compresi quelli naturali sono corrisposti qualora si verifichino le condizioni seguenti: a) i genitori abbiano superato l’età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero riconosciuti invalidi permanentemente al lavoro ai sensi dell’art. 19; b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore, a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette; c) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa e in misura sufficiente; d) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell’occupazione del coniuge. Se più figli concorrono al mantenimento dei genitori gli assegni familiari spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra essi, al maggiore di età. Art. 8. Gli assegni familiari previsti per i genitori spettano anche: a) per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e la persona alla quale, il lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge; b) per gli altri ascendenti in linea diretta quando si verifichino le condizioni indicate per i genitori e purché il lavoratore percepisca gli assegni per il genitore da essi discendente, ovvero il genitore stesso sia morto. Art. 9. I limiti di reddito previsti negli artt. 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due genitori. Art. 10. Qualora le persone per le quali è prevista la corresponsione degli assegni siano ricoverate in istituti di cura o di assistenza, l’assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta d’importo non inferiore all’ammontare degli assegni stessi. Art. 11. Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare. Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte. Art. 12. Gli assegni sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione. Per determinare, quando occorra, la frazione degli assegni dovuti in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate nel periodo fissato per la loro corresponsione, il rapporto fra l’assegno base settimanale e quello giornaliero è di 1 : 6. Per determinare l’ammontare degli assegni da corrispondersi a quindicina o a mese, il rapporto fra l’assegno base settimanale e quello quindicinale e mensile è di 1 x 2, 1 x 4, rispettivamente, più nel primo caso un assegno giornaliero e due nel secondo. Con proporzione analoga si procederà quando l’assegno base sia giornaliero, quindicinale o mensile. Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie . Art. 13. Gli assegni familiari sono dovuti anche per il periodo di prova, per quello di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità, e per il periodo di ferie. Art. 14. Ai lavoratori che risultino alle dipendenze di un datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana, gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti, subordinatamente alle condizioni e ai limiti stabiliti negli artt. 15, 16 e 17: 1) in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale; 2) in caso di assenza dal lavoro per malattia; 3) in caso di assenza obbligatoria dal lavoro a causa di gravidanza o puerperio. Nei casi predetti, qualora ricorra più di una delle condizioni previste per la corresponsione degli assegni, si tiene conto di quella più favorevole al lavoratore. Qualora l’assenza dal lavoro perduri per oltre una settimana, l’Istituto nazionale della previdenza sociale può provvedere alla corresponsione degli assegni direttamente o a mezzo degli enti che provvedono al pagamento delle indennità previste per i casi predetti. Art. 15. In caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili a norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo dell’inabilità temporanea compresi i periodi di carenza previsti per la relativa indennità, e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo. Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette l’infortunio è considerato come malattia. Art. 16. In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui è corrisposto per legge o per contratto collettivo di lavoro il sussidio di malattia o la retribuzione. Per i lavoratori che non abbiano diritto agli assegni a norma del comma precedente per motivi estranei al riconoscimento dell’infermità, l’assegno è dovuto per tre mesi al massimo. I lavoratori ricoverati a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell’art. 66 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, hanno diritto fino al massimo di tre mesi al trattamento più favorevole tra quello previsto dall’art. 2 della L. 28 febbraio 1953, n. 86, e quello risultante dalla corresponsione degli assegni familiari. Ove la malattia interrompa il rapporto di lavoro, gli assegni sono corrisposti per la durata di essa fino al massimo di tre mesi. Art. 17. In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, di cui alla L. 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la L. 23 maggio 1951, n. 394. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio è fatto il trattamento previsto per le malattie comuni. Lo stesso trattamento è fatto per le lavoratrici capo-famiglia alle quali non si applicano le disposizioni delle leggi citate. Art. 18. In caso di richiamo alle armi, gli assegni familiari spettano, salvo quanto stabilito da particolari disposizioni di legge, per tutto il periodo durante il quale per legge o per contratto collettivo di lavoro sussiste l’obbligo del pagamento della retribuzione o di parte di essa. Art. 19. Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, s’intende per invalido permanente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidità o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per la assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia. Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 3 sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età e non abbiano un reddito superiore ai limiti indicati negli artt. 7, lett. b) e 9. Art. 20. Il lavoratore che esplica la sua attività presso aziende diverse ha diritto agli assegni familiari solo per la attività principale. Si intende per attività principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno. Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta attività secondaria, l’azienda presso cui esplica l’attività principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni. Art. 21. In seno alla stessa famiglia non è concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni. Omissis Art. 22. Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti. Art. 23. Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce. La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all’Istituto nazionale della previdenza sociale o alla direzione regionale del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione della direzione regionale del lavoro. Art. 24. In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull’importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro. Art. 25. Gli assegni familiari non possono essere considerati ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro, né per il computo delle indennità di licenziamento, né agli effetti delle assicurazioni sociali. Capo II Art. 26. Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro. Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell’articolo 2 . Art. 27-28. Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi. 1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. 2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi. 3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48. 4. Sono esclusi dalla base imponibile: a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso; c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni; d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa; e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati; f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579; g) i trattamenti di famiglia di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. L’elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa. 6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare. 7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo. 8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all’articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. 10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate. Art. 27-28. Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi. 1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. 2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi. 3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48. 4. Sono esclusi dalla base imponibile: a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso; c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni; d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa; e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati; f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579; g) i trattamenti di famiglia di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. L’elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa. 6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare. 7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo. 8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all’articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. 10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate. Art. 29. Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari. Art. 30. Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l’importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria. Art. 31. Il conteggio del contributo deve essere fatto dal datore di lavoro in base alla retribuzione corrisposta quale risulta dai libri paga o da documenti equipollenti. Art. 32. Il contributo per gli assegni familiari si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno in cui doveva essere versato. Capo III Art. 33. La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro è fissata nelle tabelle di seguito indicate annesse al presente testo unico: 1) Tabella A, per le aziende esercenti attività di natura industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e di scarico dei porti; per le aziende esercenti attività di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti; per le aziende esercenti attività artigiane ai sensi della L. 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonché di quelli assunti specificatamente per la essiccazione della foglia verde presso detti magazzini; 2) Tabella B, per le aziende esercenti attività di credito; per le aziende esercenti attività di assicurazione e per le aziende esercenti servizi tributari appaltati; 3) Tabella C, per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali. Alle società e agli enti cooperativi e consorziali in genere si applicano le tabelle suddette secondo l’attività da essi esercitata. Le aziende municipalizzate provvedono all’applicazione delle norme sugli assegni familiari nei riguardi dei propri dipendenti ai sensi delle disposizioni del presente testo unico. L’appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie è determinata sulla base della appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso cui sono occupati. Art. 34. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito quale delle tabelle indicate nell’articolo 33 si debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate dall’articolo citato, né tra gli enti contemplati dagli articoli 79 e 81. Il decreto di cui al comma precedente obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all’osservanza delle disposizioni relative agli assegni familiari applicabili per le categorie delle corrispondenti tabelle. Art. 35. Per particolari categorie di lavoratori per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate. I salari medi stabiliti a norma del comma precedente non possono essere inferiori alla misura minima fissata periodicamente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Capo IV Art. 36. L’erogazione degli assegni familiari e la riscossione dei contributi sono regolate dalle disposizioni particolari previste dagli articoli seguenti. I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette. Art. 37. Salvo quanto disposto per l’agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione. Il Comitato speciale per gli assegni familiari potrà in relazione a contingenze particolari e alle disponibilità della gestione, stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni. Art. 38. Per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento del Comune di origine i residenza, comprovante la propria situazione di famiglia. Tale documento deve essere redatto dai Comuni su apposito modulo con tagliando, approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l’interno e fornito dall’Istituto nazionale della previdenza sociale. Esso deve contenere il nome delle persone a carico e la data di nascita di ciascuna, è valido fino al massimo di un anno dal suo rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione della famiglia. Il tagliando deve essere conservato dal lavoratore e può, per il periodo della validità del documento, essere esibito in sostituzione di esso per fare la richiesta degli assegni ad altri datori di lavoro e servire di base per provvedere alle registrazioni prescritte. Il lavoratore deve denunciare al proprio datore di lavoro, che ne darà comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale ogni variazione del proprio stato di famiglia, sia per quanto riguarda i figli o persone equiparate a carico che per la sua qualità i capo-famiglia, e ogni circostanza che possa influire sul diritto agli assegni. Gli aventi diritto debbono inoltre presentare al datore di lavoro tutti gli altri documenti che possano essere richiesti per provare il diritto agli assegni. Art. 39. Il datore di lavoro ha l’obbligo di registrare per ciascun prestatore di lavoro, sul libro matricola o su documenti equipollenti, il numero delle persone a carico per le quali sono corrisposti gli assegni e di trasmettere il documento di stato di famiglia e gli altri presentati dal lavoratore alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. Nei casi in cui la corresponsione degli assegni familiari sia subordinata al rilascio di una particolare autorizzazione da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, il datore di lavoro è tenuto a farne apposita annotazione sul libro matricola. Capo I Art. 40. I datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all’Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per la applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari. Art. 41. Il datore di lavoro deve registrare sul libro paga o su documenti equipollenti gli assegni corrisposti a ciascun lavoratore. Art. 42. Entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, in apposito modulo stabilito dall’Istituto stesso, lo ammontare dei contributi dovuti, il numero e l’ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi di cui all’articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni. Art. 43. Se l’ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all’ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all’articolo precedente, a versare l’eccedenza all’Istituto nazionale della previdenza sociale. La ricevuta di versamento costituisce la prova liberatoria dell’obbligo del datore di lavoro. Se invece l’ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore all’ammontare dei contributi dovuti, l’Istituto predetto provvederà a rimborsare l’eccedenza al datore di lavoro. Art. 44. Il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono. Art. 45. Fermo restando l’obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, l’Istituto nazionale della previdenza sociale può consentire, per particolari casi, che le denunce di cui all’art. 42 vengano trasmesse, anziché nel termine da esso prescritto, ad intervalli di tempo più lunghi, purché non superiori ad un mese. In casi eccezionali questo termine può essere elevato a tre mesi previo conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari. Art. 46. Ai datori di lavoro l’Istituto nazionale della previdenza sociale può fare, dietro adeguate garanzie, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell’importo degli assegni da erogare sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrenti per le operazioni di rimborso. Art. 47. Nei casi previsti agli artt. 4, 3° e 4° comma, 7 e 8 la corresponsione degli assegni familiari deve essere autorizzata da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. TITOLO II Art. 48. Alla corresponsione degli assegni familiari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori. La Cassa ha una sola gestione con contabilità unica delle prestazioni e dei contributi. Essa è amministrata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l’osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento. L’Istituto nazionale della previdenza sociale potrà avvalersi, per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, di altri istituti od enti aventi scopi previdenziali ed assistenziali. Art. 49. L’esercizio finanziario della Cassa unica ha inizio col primo gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Omissis. Art. 50. Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli oneri e le spese speciali di essa; la quota parte delle spese generali dello Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento della direzione regionale del lavoro a norma dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520; un contributo, determinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi al Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, di cui all’art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere destinato all’Istituto nazionale per l’addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell’industria (INAPLI), all’Ente nazionale per lo addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), all’Istituto nazionale per l’istruzione e l’addestramento nel settore artigiano (INIASA), ad Enti giuridicamente riconosciuti che, senza scopi di lucro, perseguano a norma di statuto formalità di formazione professionale dei lavoratori, nonché ad Enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguano, senza scopo di lucro le medesime finalità e abbiano l’idoneità tecnica e organizzativa necessaria. Tale idoneità è accertata dalla direzione regionale del lavoro. Sulle attività nette di ciascun esercizio della gestione, una quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere del Comitato predetto, è destinata a un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passività della gestione negli esercizi futuri. Omissis. I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall’Istituto nei modi d’impiego autorizzati e su di essi l’Istituto accrediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito dei suoi investimenti. Art. 51. Omissis Art. 52. Omissis. Art. 53. Omissis Art. 54. Sovraintende alla Cassa unica il Comitato speciale per gli assegni familiari, presieduto dal Presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, e in sua vece dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza dell’Istituto stesso, e composto dai seguenti membri: a) il direttore generale della previdenza e della assistenza sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori dell’industria; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell’agricoltura; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell’artigianato; un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori rispettivamente della foglia del tabacco, del credito, dell’assicurazione, dei servizi tributari appaltati; due rappresentanti delle cooperative. La nomina dei predetti rappresentanti è fatta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali; d) un rappresentante del Ministero dell’industria e del commercio, un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, e un rappresentante del [Ministero delle partecipazioni statali]. Per i membri indicati alle lettere a), b), d) e per ciascuna delle rappresentanze delle categorie indicate alla lettera c) può essere nominato un membro supplente. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può nominare esperti che abbiano particolare competenza nella materia; essi non hanno diritto di voto. Altresì non hanno diritto di voto i membri del Comitato di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo quando siano poste all’ordine del giorno del Comitato predetto le materie di cui al n. 3 del successivo articolo 55. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. I membri nominati in sostituzione di coloro che hanno cessato dall’ufficio prima della ordinaria scadenza triennale durano in carica fino al termine di scadenza dei membri che furono chiamati a sostituire. Il Comitato può costituire commissioni particolari per l’esame dei ricorsi concernenti l’applicazione dei contributi e delle prestazioni e per lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno. Alle riunioni del Comitato interviene con voto consultivo il direttore generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale o in sua vece uno dei vice direttori generali da lui designato, e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi, per l’esame di questioni particolari, i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse. Art. 55. Spetta al Comitato speciale per gli assegni familiari: 1) fare proposte sulle questioni generali relative agli assegni familiari e ad altre provvidenze per la tutela dell’istituto familiare; 2) dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme sugli assegni familiari; 3) fare proposte per la determinazione dei contributi e degli assegni ; 4) esaminare i risultati annuali di gestione; 5) decidere sui ricorsi riguardanti contributi e assegni. Art. 56. Le funzioni di cui agli artt. 2403 e seg. del cod. civ., in quanto applicabili, sono esercitate da un collegio di sindaci presieduto dal presidente dei sindaci dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle amministrazioni e delle associazioni sindacali nazionali interessate, in rappresentanza uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dei datori di lavoro e uno dei lavoratori. I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato speciale per gli assegni familiari. Art. 57. Il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro i provvedimenti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale è fissato in 120 giorni. Art. 58. Contro le decisioni del Comitato, di cui al n. 5 dell’art. 55, è dato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Spetta all’interessato l’azione avanti all’autorità giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero. Le comunicazioni all’interessato delle decisioni del Comitato o del Ministero sono fatte con lettera raccomandata. I termini per il ricorso al Ministero o per l’azione avanti all’autorità giudiziaria decorrono dalla data di consegna della lettera all’ufficio postale. Per la decisione dei ricorsi in materia di corresponsione di assegni familiari si osservano le disposizioni di cui al Tit. V del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella L. 6 aprile 1936, n. 1155. TITOLO III Art. 59. Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro ed il lavoratore abbia compiuto nel mese almeno 104 ore lavorative se operaio e 130 se impiegato. Qualora la durata del lavoro compiuto nel mese risulti inferiore ai limiti suddetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate. Art. 60. Coloro che conducono lavori in economia di natura industriale sono considerati datori di lavoro a tutti gli effetti del presente testo unico Non sono compresi fra i lavori predetti quelli eseguiti per i bisogni domestici. Art. 61. Le compagnie portuali provvedono all’applicazione delle disposizioni del presente testo unico, nei riguardi dei propri iscritti adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, deposito e movimento in genere delle merci nei porti, salvo il diritto di rivalsa della relativa quota di contributi nei confronti delle persone od enti nel cui interesse le operazioni medesime sono compiute. Art. 62. Per gli equipaggi arruolati con partecipazione agli utili o al prodotto, la retribuzione è determinata sulla base dei salari convenzionali previsti dall’art. 72 del regolamento per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con R.D. 25 gennaio 1937, n. 200. Art. 63. Fermo restando l’obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, le aziende che lavorano esclusivamente tabacco di produzione propria e che non sono obbligate alla tenuta dei libri paga devono presentare alle sedi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi 10 giorni di ciascun mese, le denunce di cui all’art. 42 del presente testo unico in base ai periodi di paga scaduti nel mese precedente, nonché un elenco nominativo dei prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni con la indicazione, per ciascun nominativo, delle giornate di lavoro effettivamente prestate nei periodi di paga anzidetti. Copia di detto elenco nominativo deve pure essere trasmessa al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura. Art. 64. Omissis Capo II Art. 65. Per l’agricoltura gli assegni familiari vengono corrisposti : 1) per gli impiegati, per i salariati fissi e assimilati e per i compartecipanti collettivi in ragione di 26 giornate per ciascun mese; 2) per gli obbligati o braccianti fissi in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro ad essi contrattualmente assegnate; 3) per gli avventizi o giornalieri di campagna e per i compartecipanti individuali in ragione del numero delle giornate di occupazione accertate per ciascun lavoratore, o allo stesso attribuite in base alla sua appartenenza ad una delle quattro sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali, di cui alle lettere c), d), e), f), dell’art. 3 del D.Lgs.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, secondo le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale prevista dall’art. 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 . Art. 66. Ai lavoratori dell’agricoltura per i quali si applicano le norme sui contributi unificati di cui al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella L. 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni, gli assegni familiari sono annualmente erogati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale: a) per i salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili in quattro rate trimestrali uguali; b) per gli avventizi e giornalieri di campagna nei primi tre trimestri in ragione di un quarto delle giornate attribuite nell’anno precedente e nell’ultimo trimestre nell’ammontare corrispondente alla differenza tra gli assegni familiari liquidati a titolo di acconti nei precedenti trimestri e quelli spettanti in base al numero di giornate attribuite per l’anno. Art. 67. [Agli impiegati e dirigenti di aziende agricole, al personale che risulti occupato in attività agrarie ed in lavorazioni connesse, complementari od accessorie per le quali non si applichi la procedura stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di attuazione del regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138, nonché al personale dipendente da datori di lavoro tenuti ad applicare la tabella A per effetto del decreto emanato a norma degli articoli 34 e 81 del presente testo unico, gli assegni familiari sono corrisposti secondo le norme di cui agli articoli seguenti]. Art. 68. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, in apposito modulo stabilito dall’Istituto stesso, le generalità dei lavoratori occupati nel mese precedente, la loro qualifica, il numero delle persone a carico risultanti dai documenti e dalle denunce di cui agli artt. 38 e 39, le giornate di lavoro prestate da quelli non aventi qualifica di impiegati, la retribuzione corrisposta agli impiegati, gli estremi dei versamenti di cui all’articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni. Alle denunce devono unirsi i documenti comprovanti il diritto agli assegni ove non siano già stati trasmessi all’Istituto da precedenti datori di lavoro. Art. 69. Sulla base delle denunce e dei documenti inviatigli, l’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede all’accertamento, per ciascun lavoratore, della esistenza dei requisiti per la corresponsione degli assegni familiari, alla determinazione della somma dovuta per tale titolo in rapporto alla qualifica professionale, al numero delle persone a carico ed al periodo di occupazione, e provvede al relativo pagamento direttamente o a mezzo degli enti della cui collaborazione intende avvalersi a norma dell’art. 48. Art. 70. Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento della somma dovuta per contributi entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono. La ricevuta di versamento è prova liberatoria per il datore di lavoro. Capo III Art. 71. Sono esclusi dall’applicazione delle norme sugli assegni familiari: 1) per le imprese ed agenzie di assicurazione: – i produttori per i quali non sussista un rapporto di lavoro dipendente; 2) per gli esattori o ricevitori delle imposte dirette: – gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori in quanto esercitino con carattere di assoluta prevalenza altra professione; 3) per gli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini: – gli impiegati non assunti direttamente dall’appaltatore e messi a sua disposizione dal Comune appaltante; 4) per le casse rurali ed agrarie ed enti ausiliari e gli agenti di credito: a) il personale che rivesta la qualità di socio dell’azienda in quanto a tale qualifica corrisponda una effettiva condizione di datore di lavoro; b) quello che non dedichi all’azienda la propria attività con carattere di assoluta prevalenza; c) quello che non sia sottoposto ad un orario di lavoro a carattere continuativo e giornaliero ed abbia altro impiego a carattere continuativo presso altre aziende ed enti o qualsiasi altra occupazione dalla quale ritragga i mezzi principali per l’esistenza. Art. 72. Gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui dura il rapporto di lavoro. In caso di morte del lavoratore, gli assegni sono dovuti per tutto il mese in cui è avvenuto il decesso indipendentemente dalla sua data. Art. 73. Il contributo delle aziende è dovuto per tutto il periodo per il quale perdura il rapporto di lavoro a norma dell’art. 72. Per i periodi durante i quali la azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo dovuto è calcolato sull’ammontare della retribuzione intera, come se fosse corrisposta al lavoratore. Art. 74. Omissis Art. 75. La denuncia di cui all’art. 42 e il versamento di cui all’art. 43 sono effettuati entro i primi dieci giorni successivi alla fine di ogni trimestre solare. Capo IV Art. 76. La gestione degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto d’impiego con imprese editoriali è affidata all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, il quale vi provvede con l’applicazione delle norme previste per gli impiegati dell’industria della Cassa unica per gli assegni familiari contenute nel presente testo unico. Art. 77. Sovraintende alla gestione un Comitato speciale presieduto dal Presidente dell’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, e composto: 1) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 2) da un rappresentanti della Presidenza del Consiglio – servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale; 3) da un rappresentante dei giornalisti; 4) da un rappresentante delle imprese editoriali. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui ai nn. 3 e 4, le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale. Art. 78. Le funzioni di controllo sulla gestione sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto di previdenza dei giornalisti. Capo V Art. 79. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano: a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo; b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia; c) al personale delle province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Art. 80. Ai sensi dell’articolo precedente si intende per trattamento di famiglia, nei limiti e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di una aggiunta per i carichi di famiglia alla retribuzione normale, distinta dalla retribuzione stessa. Per il personale non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici tale aggiunta può consistere in una quota di retribuzione corrisposta in dipendenza di carichi di famiglia o comunque a titolo di caroviveri in misura superiore a quella stabilita per i non coniugati. Art. 81. Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici non escluso dall’applicazione delle disposizioni relative agli assegni stessi a norma dell’articolo 79 del presente testo unico, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e coi ministri interessati, sarà stabilito quale delle tabelle previste nel precedente articolo 33 debba essere applicata al personale predetto, avuto riguardo alle affinità che esso presenta con le categorie ivi indicate. TITOLO IV Art. 82. Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 . Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 . Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000. Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri, la corresponsione di assegni familiari, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 800.000 a 4.800.000 . Art. 83. Sempreché non abbia avuto applicazione la disposizione del 1° comma dell’art. 82, il datore di lavoro, nei casi di tardivo pagamento dei contributi, è tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi di mora, nella misura stabilita per l’interesse legale in materia civile. Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale, dal giorno successivo a quello della scadenza del termine previsto nel presente testo unico per la presentazione della denuncia all’Istituto nazionale della previdenza sociale. Gli interessi di mora non sono dovuti quando sui contributi vengano percepiti i diritti preveduti, per tardivo pagamento, dalla legge relativa alla riscossione delle imposte dirette. Art. 84. Contro i morosi al pagamento dei contributi l’Istituto nazionale della previdenza sociale può emettere ingiunzione di pagamento comprensiva della quota dovuta, degli interessi di mora e delle eventuali spese. L’ingiunzione sarà resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove è la sede dell’azienda, osservate per il procedimento le norme stabilite dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, che approva il testo unico delle disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. L’ingiunzione costituisce titolo valido per la iscrizione della ipoteca sugli immobili del datore di lavoro moroso, dopo la scadenza del termine per l’opposizione. Art. 85. Salvo che i fatti costituiscano reato più grave, i datori di lavoro o coloro che li rappresentano sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli artt. 39, 40, 41, 42, 68 e 75 del presente testo unico Ogni lavoratore, per le infrazioni alle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 3°, 38, comma 5° e 40 del presente testo unico, è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000. Art. 86. Nelle contravvenzioni al presente testo unico, il contravventore, prima dell’apertura del dibattimento del giudizio, di primo grado, può presentare domanda di oblazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, della sanzione amministrativa stabilita . Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l’Istituto può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma dell’articolo 82. TITOLO V Art. 87. Si osservano per gli assegni familiari, sempre che siano applicabili, le disposizioni del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della Previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali. Art. 88. La vigilanza per l’applicazione del presente testo unico è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo della direzione regionale del lavoro.


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