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Attivismo civico & Terzo settore

benefici d’inquadramento a favore degliassistenti sociali degli istituti diprevenzione e di pena

di Redazione

Legge 8 agosto 1977, n. 575 (in Gazz. Uff., 25 agosto 1977, n. 231). — Estensione dei benefici d’inquadramento di cui all’art. 84, commi ottavo e nono, della l. 26 luglio 1975, n. 354, a favore degli assistenti sociali della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e di pena, trasferiti con d.ministeriale 22 aprile 1976 dal ruolo del servizio sociale per minorenni nel corrispondente ruolo del servizio sociale per adulti. Art. 1. I benefici di inquadramento previsti dall’articolo 84, commi ottavo e nono, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono estesi al personale della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e di pena immesso nel ruolo degli assistenti sociali per minorenni a seguito di concorso e successivamente trasferito nel ruolo degli assistenti sociali per adulti con decreto ministeriale 22 aprile 1976. Art. 2. L’inquadramento nelle varie classi di stipendio della qualifica di assistente sociale a favore del personale di cui all’articolo 1 della presente legge è effettuato tenendo conto del periodo di attività comunque retribuita e continuativamente svolta dal personale medesimo, con mansioni di assistente sociale, negli istituti di prevenzione e di pena o presso i consigli di patronato anteriormente all’assunzione nei ruoli organici dell’amministrazione penitenziaria. Entro tre mesi dal nuovo inquadramento gli interessati hanno facoltà di richiedere il riscatto degli anni di servizio prestati ai sensi del precedente comma, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita. Art. 3. All’onere finanziario di L. 12.000.000, derivante dall’applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l’anno 1977 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.


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