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Bollo auto e disabili, gli spiragli in una sentenza

Letto “Vita” n. 41 mi sono rivolto all’Ufficio delle Entrate per avere l’esenzione dal pagamento del bollo auto, mio figlio è una persona con disabilità intellettiva....

di Carlo Giacobini

Letto ?Vita? n. 41 mi sono rivolto all?Ufficio delle Entrate della mia città per avere l?esenzione dal pagamento del bollo auto, mio figlio è una persona con disabilità intellettiva. Il funzionario mi ha detto che non ne ho diritto e che il caso segnalato dal vostro lettore non costituisce una norma. Qual è la verità? Lettera firmata Risponde Carlo Giacobini Una delle discussioni più accese sulle agevolazioni fiscali, deriva dall?esclusione di persone con disabilità intellettiva e sensoriale dai benefici previsti per i disabili fisici che adattino un veicolo al trasporto o alla guida. La sentenza della Commissione Tributaria di Mantova, di cui si è parlato, riaccende speranze e alimenta polemiche. Non ha valore di precedente, né è applicabile al di fuori della causa trattata. Le motivazioni addotte sono piuttosto deboli e mal formulate. La Commissione sembra ignorare il reale spirito delle norme, che emerge in modo chiaro dal testo degli atti parlamentari: l?agevolazione è volta a compensare le spese aggiuntive sostenute per adattare il mezzo destinato al disabile. Le persone con disabilità sensoriale o intellettiva non abbisognano di adattamenti: vengono escluse dai benefici Iva, Irpef e dell?esenzione bollo. Questa, discutibile o meno, è la chiara intenzione espressa dal legislatore, applicata dall?amministrazione finanziaria. La motivazione è viziata alla radice dalla convinzione che ?l?handicappato fisico (…), pur con certi accorgimenti meccanici può viaggiare autonomamente?: ciò tradisce la cattiva lettura delle norme e dell?iter. La L. 449/97 ha esteso le agevolazioni a disabili motori gravi, non in grado condurre autonomamente un mezzo di trasporto. Questo in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale del ?91 che suggeriva di equiparare anche a loro i benefici previsti in precedenza solo ai disabili titolari di patente di guida. C?è un elemento di interesse sollevato dalla sentenza di Mantova: ?Il ricorrente ha dimostrato che egli è costretto a impegnare la sua persona per il trasporto dei 2 figli minorati (…)?. È su questo aspetto che si deve far leva. Non è realistico, a nostro avviso, ipotizzare l?applicazione di un?aliquota Iva agevolata, detrazioni Irpef ed esenzione bollo, su mezzi che non hanno subito adattamenti. Vanno valutate e proposte forme diverse di agevolazione, finalizzate alla mobilità delle persone con disabilità sensoriale o intellettiva che necessitano di accompagnamento permanente. L?intervento non è più sull?auto non adattata, che sarebbe perdente e darebbe adito a elusioni, ma, appunto, sull?integrazione sociale e sui suoi costi più rilevanti rispetto alle situazioni di assenza di handicap sensoriale o intellettivo.


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