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Cooperazione & Relazioni internazionali

Cambiare l’ente? Si può e non si parte più da zero

Adozioni/ Una coppia: ci sentiamo trascurati e incompresi

di Marco Scarpati

Stiamo svolgendo l?iter per l?adozione internazionale. Un anno fa abbiamo conferito l?incarico all?ente, ma alcune incomprensioni (non siamo cattolici mentre all?interno dell?ente lo sono tutti) e la costante irreperibilità delle persone dell?ente ci fa sentire abbandonati. Nostri amici, che hanno già adottato, ci hanno fatto conoscere il loro ente dove ci sentiamo più accolti e non discriminati. È possibile cambiare? Lettera firmata Risponde Marco Scarpati Fino a poche settimane fa il cambiamento dell?ente era da sconsigliare. L?iter era complesso e richiedeva l?intervento diretto della Commissione per le adozioni internazionali (Cai), che interveniva solo dietro sollecitazione delle parti e dopo un?approfondita analisi dell?accaduto decideva se concedere il tanto anelato divorzio. La legge del 1999, infatti, indicava che la coppia che desiderava adottare all?estero un bambino aveva solo 12 mesi di tempo, dall?ottenimento della idoneità all?adozione, per conferire il mandato all?ente autorizzato. Si riteneva che, trascorso tale tempo, la coppia non potesse recedere dall?incarico all?ente senza vedere decaduta la propria idoneità. Però se si parte dal fatto che il rapporto che si instaura è un normale mandato il ragionamento diviene più chiaro: la coppia chiede a un ente autorizzato di predisporre per essa tutti gli adempimenti utili al raggiungimento del fine ultimo che è l?adozione di un minore straniero. Come nel caso di un normale mandato, quindi, possono avvenire accidenti fra la parti che determinano un venire meno della fiducia che deve sussistere in ogni momento, o una delle due parti non concorda con l?altra sulle modalità di adempiere al mandato. Appare ovvio che anche il mutare delle condizioni può incidere sulla continuazione del rapporto: se, per esempio, una coppia ha conferito il mandato per un?adozione in un paese, l?impossibilità a operare in esso può comportare la revoca dello stesso. Viceversa: se la coppia, dopo aver conferito un mandato ampio, recede dallo stesso ovvero diffama l?ente, lo stesso ente può chiedere l?interruzione. Ora la situazione è mutata. Uno dei primi provvedimenti del nuovo ministro è stato quello di far emettere una circolare che semplifica l?iter. Si è stabilito che il cambio dell?ente non determina, di per sé, l?interruzione della procedura adottiva e che non serve l?autorizzazione della Cai per modificare l?incarico. Resta, però, la funzione di controllo e registrazione che la Cai continua a svolgere sui mandati. Quando c?è una revoca l?ente e gli interessati devono inviare una relazione sui motivi che l?hanno determinata alla Cai e alla Procura della Repubblica del competente Tribunale per i Minorenni. Ovvio che il mutamento di incarico non esime la coppia dal pagamento delle spese fino ad allora sostenute dall?ente e, con ogni probabilità, determinerà un allungamento dei tempi di adozione dovuti al fatto che la nuova istruttoria ricomincerà da capo nel nuovo ente .


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