Sezioni

Attivismo civico & Terzo settore Cooperazione & Relazioni internazionali Economia & Impresa sociale  Education & Scuola Famiglia & Minori Leggi & Norme Media, Arte, Cultura Politica & Istituzioni Sanità & Ricerca Solidarietà & Volontariato Sostenibilità sociale e ambientale Welfare & Lavoro

Attivismo civico & Terzo settore

Creare una ong? Non è difficile ma vanno seguite queste regole

L’associazione interessata deve dunque fare richiesta di idoneità che si ottiene mediante apposito decreto del ministro degli Affari esteri

di Sergio Marelli

Da un anno lavoro in Etiopia. Con alcuni miei amici l?idea è quella di fondare una ong. Potete dirmi dove posso informarmi? Avete dei consigli da darmi? Paolo C. Lo status di organizzazione non governativa viene assegnato unicamente dal ministero Affari esteri. L?associazione interessata deve dunque fare richiesta di idoneità che si ottiene mediante apposito decreto del ministro degli Affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I requisiti necessari sono elencati all?art. 28 della legge 49/87: indispensabile è aver svolto attività – documentabile – di cooperazione allo sviluppo per un periodo non inferiore ai tre anni. Il riconoscimento di idoneità comporta fra l?altro la possibilità di accedere ai finanziamenti messi a disposizione dal Mae per i progetti di sviluppo. Le attività svolte dalle ong idonee vengono considerate, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Gli obblighi derivanti dall?idoneità sono la documentazione riguardante la contabilità e la presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso (vedi gli artt. 28 e 29, l. 49/87). L?ong ritenuta idonea, inoltre, può essere sottoposta a controlli periodici da parte del Mae. Le onlus rientrano invece nella più ampia categoria degli enti non profit, dove si collocano tutte le organizzazioni, associazioni, circoli, comitati, come pure enti regionali e locali, che svolgono attività senza scopo di lucro. Questa è la principale differenza tra gli enti non profit e qualunque altra forma di associazione, che ha come obiettivo la realizzazione di un profitto. Nella categoria non profit, le onlus (ex dlgs 460/97) si differenziano dagli altri enti per i destinatari dell?attività svolta, che sono terzi e non i soci o gli iscritti dell?associazione stessa. Per il riconoscimento come onlus è necessario rispondere ai requisiti, previsti dall?art. 10 del dlgs 460/97 e cioè: perseguire uno degli scopi specificamente elencati nell?articolo citato; costituirsi mediante statuto o atto costitutivo, utilizzando la forma della scrittura privata autenticata o certificata o dell?atto pubblico. E deve iscriversi nell?apposita Anagrafe unica delle onlus, istituita presso il ministero delle Finanze; a seguito dell?esito positivo della registrazione, l?associazione godrà di una serie di privilegi e agevolazioni di natura fiscale. Le ong sono onlus, più specificamente sono delle onlus che concentrano la loro attività nella cooperazione allo sviluppo.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA