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Disabili: inserimento formativo, ecco le convezioni

di Giulio D'Imperio

Nelle convenzioni riguardanti l’inserimento lavorativo temporaneo con precise finalità formative per la prima volta sono interessate le imprese sociali introdotte dal decreto legislativo n.155 del 24 marzo 2006, oltre ai seguenti soggetti:

–       cooperative sociali di tipo B;

–       liberi professionisti disabili, anche se operanti come ditta individuale;

–       datori di lavoro privati che non sono soggetti al rispetto del collocamento obbligatorio.

Il legislatore individua come soggetti ospitanti sia le imprese sociali che gli ultimi tre soggetti che avranno il compito di ospitare il disabile nella propria struttura.

Le convenzioni riguardanti l’inserimento lavorativo temporaneo devono avere come precisa finalità quella di effettuare un inserimento temporaneo del disabile presso soggetti ospitanti ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Esistono dei limiti nella predisposizione della convenzione per l’inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative.

La prima consiste nell’inserire il disabile  presso uno dei quattro soggetti ospitanti solo una volta stipulando l’apposita convenzione tranne che l’unica commissione istituita a livello provinciale per le politiche del lavoro, istituita ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 469 del 23 dicembre 1997, decida diversamente.

Altro limite imposto dal legislatore è quello relativo al numero di soggetti disabili da poter inserire considerando la forza lavoro.

E’ previsto che non più di un disabile possa essere inserito con la convenzione che prevede l’inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative, nel caso in cui l’azienda abbia in organico un numero di dipendenti inferiore a 50.

Il numero dei disabili sale al 30% del numero dei disabili che l’azienda è tenuta ad assumere per rispettare in toto l’obbligo del collocamento obbligatorio.

In base all’articolo 3 comma 1 della L.68 del 12 marzo 1999 l’azienda è tenuta ad assumere disabili, per la copertura del collocamento obbligatorio nel seguente modo:

–       1 disabile per aziende che hanno un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35;

–       2 disabili per aziende che hanno un numero di dipendenti compreso tra 35 e 50;

–       7% per coloro che hanno un numero di dipendenti superiore a 50.

Condizione imprescindibile perché possa essere stipulata una convenzione di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative, è il rispetto dei seguenti requisiti:

–       con la stipula della convenzione deve esserci contestualmente l’assunzione del disabile a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro;

–       l’assunzione del disabile deve essere computata ai fini del rispetto dell’obbligo del collocamento obbligatorio;

–       obbligo dei soggetti ospitanti (imprese sociali, cooperative di tipo B, liberi professionisti disabili, anche se operanti come ditta individuale, datori di lavoro privati che non sono soggetti al rispetto del collocamento obbligatorio) del pagamento sia della retribuzione che degli oneri previdenziali ed assistenziali per l’intero periodo di vigenza della convenzione;

–       indicazione nella convenzione dell’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti, dei nominativi dei soggetti disabili da inserire e la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo del disabile.

E’ stato chiarito che l’ammontare della convenzione non deve in alcun modo risultare inferiore ai costi retributivi e normativi previsti dalla contrattazione collettiva, a quelli previdenziali ed assistenziali oltre a quelli previsti per svolgere tutte le funzioni che possano comportare di fatto l’inserimento lavorativo del disabile.

Per le convenzioni che prevedono l’inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative di un disabile diventa necessario applicare quanto previsto al comma 7 della L.68 del 12 marzo 1999, ovvero:

–       indicare in maniera dettagliata le mansioni che devono essere attribuite al lavoratore disabile, specificandone anche le modalità di svolgimento;

–       prevedere le forme di sostegno, consulenza e tutoraggio che devono essere svolti dagli appositi servizi regionali oppure dai centri di orientamento professionale, oltre che dagli organismi previsti dall’articolo 18 della L.104 del 5 febbraio 1992, in modo da favorire l’adattamento del disabile a svolgere l’attività lavorativa;

–       prevedere periodicamente verifiche, da parte degli enti pubblici incaricati alle attività di sorveglianza e controllo, riguardo l’andamento del percorso formativo prevista nella convenzione di integrazione lavorativa del disabile.

Innovativa ed interessante è la opportunità offerta ai disabili in stato detentivo dal comma 4 dell’articolo 10 della  L.247 del 24 dicembre 2007.

Gli uffici competenti possono stipulare apposite convenzioni con datori di lavoro e come soggetti ospitanti solo con cooperative sociali di tipo B, che prevedano l’inserimento lavorativo temporaneo di queste persone.


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