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Cooperazione & Relazioni internazionali

Le riammissioni dei migranti dall’Italia alla Slovenia sono illegali

Sentenza storica del Tribunale di Roma dopo un ricorso portato avanti per un ragazzo pakistano arrivato a Trieste la scorsa estate e respinto in Slovenia, poi in Croazia fino al limbo della Bosnia. «In questa ordinanza», dichiara Gianfranco Schiavone, del direttivo dell'Asgi, associazione per gli studi giurdici sull'immigrazione, «la cosa più importante che viene riconosciuta è che il diritto a chiedere asilo è un diritto fondamentale delle persone. Va sempre rispettato e non può più essere eluso con trucchi di ogni genere alle frontiere»

di Anna Spena

Quelle che il governo italiano ha chiamato fino ad oggi “riammissioni” in realtà altro non sono che respingimenti illegali dei profughi che arrivano dalla Rotta Balcanica a Trieste e Gorizia (ne abbiamo parlato qui Schiavone: «Lamorgese ammetta che l’Italia sta facendo respingimenti illegali»​). Pakistani, iracheni, afghani, e talvolta anche siriani che avrebbero diritto di chiedere asilo nel nostro Paese ma neanche mettono piede sul suolo italiano che già sono in marcia per fare forzatamente la Rotta Balcanica al contrario: all’Italia alla Slovenia, dalla Slovenia alla Croazia, dalla Croazia alla Bosnia.

«La prassi adottata dal ministero dell'Interno in attuazione dell'accordo bilaterale con la Slovenia è illegittima sotto molteplici profili», così dice l'ordinanza. Finalmente nella sentenza storica arriva dal Tribunale di Roma con un’ordinanza del 18 gennaio 2021 dopo un ricorso presentato dalle avvocate Caterina Bove e Anna Brambilla per un richiedente asilo Pakistano arrivato a Trieste e respinto in Slovenia, e poi Croazia per ritrovarsi in Bosnia. L’ordinanza è stata firmata dal giudice Silvia Albano. «Gli erano stati fatti firmare alcuni documenti in italiano, gli erano stati sequestrati i telefoni ed erano stati ammanettati. Poi sono stati caricati su un furgone e portati in una zona collinare e intimati, sotto la minaccia di bastoni, di correre dritti davanti a loro, dando il tempo della conta fino a 5. Dopo circa un chilometro erano stati fermati dagli spari della polizia slovena che li aveva arrestati e caricati su un furgone», si legge nell'ordinanza. Nel 2020 sono state respinte illegalmente in Slovenia 1301 persone.

«In questa ordinanza», dichiara Gianfranco Schiavone, del direttivo dell'Asgi, associazione per gli studi giurdici sull'immigrazione, di cui fanno parte anche le deu avvocate che hanno presentato ricorso, «la cosa più importante che viene riconosciuta è che il diritto a chiedere asilo è un diritto fondamentale delle persone. Va sempre rispettato e non può essere eluso con trucchi di ogni genere alle frontiere. Quella del diritto d'asilo è una questione complessa e oggi è un dato di fatto come in Europa non funzioni più, il sistema deve essere riformato. Ma questa complessità non può tradursi in una negazione del diritto di fare domanda come sta avvenendo anche nei confini italiani. C’è una logica complessiva in questa ordinanza che richiama il sistema della protezione nel suo complesso. E quindi il caso di questo primo giovane ragazzo pakistano non sarà isolato».

Inoltre sostenere che la Slovenia e soprattutto la Croazia siano “Paesi sicuri” nonostante le prove schiaccianti della violenza esercitata dalla polizia croata sulle persone in transito ha dell’incredibile. Solo pochi giorni fa durante l’interrogazione il deputato di Leu, Erasmo Palazzotto ha sottolineato: "Il nostro Paese deve sospendere le riammissioni informali verso la Slovenia e porre la questione in sede di Consiglio Europeo per gestire in maniera umana questo fenomeno. Va messa la parola fine a questa barbarie”.

Questa sentenza di fatto condanna il Viminale e rende vane le parole borbottate dalla ministra dell’interno Lamorgese secondo cui le riammissioni sono possibili in virtù dell’accordo bilaterale firmato dai due Paesi, Italia e Slovenia, nel 1996.

«Questo accordo bilaterale», ha sottolineato più volte Gianfranco Schiavone, «è illegittimo per contrarietà al sistema costituzionale interno italiano e per violazione di normative interne. È infatti dubbia la legittimità nell’ordinamento italiano dell’Accordo bilaterale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia e di ogni altro analogo tipo di accordi intergovernativi per due ordini di ragioni: nonostante abbiano infatti una chiara natura politica, essi non sono stati ratificati con legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell’art. 80 Cost.;in quanto accordi intergovernativi stipulati in forma semplificata, in ogni caso essi non possono prevedere modifiche alle leggi vigenti in Italia (altro caso in cui l’art. 80 Cost. prevede la preventiva legge di autorizzazione alla ratifica) e dunque essi neppure possono derogare alle norme di fonte primaria dell’ordinamento giuridico italiano».


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