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Norme di attuazione delle disposizioni di cuiall’art. 14, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49,concernente la nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con iPaesi in via di sviluppo

di Redazione

Decreto ministeriale 10 marzo 1988, n. 379 (in Gazz. Uff., 31 agosto 1988, n. 204). — Norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 1. Le forniture di beni e relative prestazioni accessorie effettuate alle amministrazioni dello Stato e alle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’art 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le quali, in attuazione delle finalità di cui all’art. 14 della legge stessa, provvedono al trasporto dei beni medesimi, anche tramite vettori o spedizionieri da esse incaricati, non sono imponibili, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a condizione che la destinazione estera dei beni forniti risulti da apposita dichiarazione del destinatario della fornitura. Le fatture emesse nei confronti di organizzazioni non governative riconosciute devono contenere anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento di cui al cennato art. 28. Il fornitore è esonerato da responsabilità se la destinazione estera dei beni forniti risulti indicata sul documento accompagnatorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e sulla relativa fattura. Le importazioni dei beni, fatte ai sensi del primo comma, non sono soggette all’imposta se è presentata in dogana la dichiarazione relativa alla destinazione estera dei beni importati. La prova dell’avvenuta esportazione dei beni acquistati o importati è data da documentazione doganale. Per l’esportazioni effettuate dalle amministrazioni dello Stato detta prova può essere data anche mediante attestazione rilasciata dal competente funzionario delle stesse amministrazioni, dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità dei beni esportati. Le amministrazioni dello Stato e le organizzazioni non governative riconosciute devono conservare per il periodo di tempo previsto nell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i documenti di cui ai precedenti commi. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 8, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni riguardanti le cessioni di beni eseguite mediante trasporto o spedizione all’estero a cura o a nome del cedente. Art. 2. Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1987. Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, qualora la destinazione dei beni forniti non risulti dal relativo contratto, la dichiarazione concernente la dichiarazione estera dei beni stessi deve essere consegnata o spedita al fornitore ovvero presentata in dogana entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.


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