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Attivismo civico & Terzo settore

Pagamenti previdenziali e appalti pubblici

Ecco cosa dice la nuova circolare dell’Inps

di Giulio D'Imperio

Sono il responsabile di un?azienda non profit. Vorremmo partecipare a un appalto pubblico in un istituto comunale dove il servizio richiesto è di assistenza agli anziani. Nel bando di concorso è richiesta la presentazione di un certificato attestante la regolarità contributiva. Considerando che la nostra azienda sta ancora pagando le rate dell?ultimo condono previdenziale mi chiedo se riusciremo mai ad ottenere il certificato richiesto nel bando? Antonio P., Palermo Risponde Giulio D?Imperio Per quanto attiene gli appalti pubblici è effettivamente possibile che nel testo del bando di concorso, sia chiaramente affermato che l’ente appaltante ponga come condizione “sine qua non” per la partecipazione al concorso la presentazione da parte dell’azienda, di un certificato in cui si attesti che la stessa sia in regola con il pagamento delle somme contributive. È evidente che questo certificato deve essere rilasciato dall’Inps, che con la circolare n. 116 datata 6 giugno 1998 ha anche chiarito questa situazione. È stato specificato, infatti, che qualora il concorso debba essere effettuato in Paesi comunitari, l’istituto rilascerà un certificato in due versioni. La prima in lingua italiana mentre la seconda versione sarà nella lingua del paese dell’Unione Europea interessato. Dopo aver effettuato la richiesta sarà compito dell’Inps evadere la richiesta effettuata dall’imprenditore. Tale risposta verrà redatta in duplice copia e sarà regolarmente spedita in maniera distinta sia alla sede dell’Inps sia all’Amministrazione appaltante del Paese dell’Unione Europea che ha indetto il concorso per l’appalto stesso. Per quanto riguarda invece, la vostra partecipazione al concorso, in virtù della sua adesione all’ultimo condono non esiste alcun impedimento. Infatti nella stessa circolare Inps n. 116/1998 è previsto il rilascio della certificazione purché l’azienda si trovi nella seguente situazione. Deve essere in regola con il pagamento della rate del condono; non esistono altri impedimenti contributivi differenti da quelli che formano oggetto di condono. Il rilascio del certificato può quindi avvenire in quanto il condono non solo è previsto per legge, ma prevede la sospensione degli atti posti in essere dall’Inps utili al recupero delle somme contributive.


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