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Cooperazione & Relazioni internazionali

patronati, ecco i servizi gratuiti

Dal 1° gennaio sono in vigore le nuove regole

di Paola Mattei

Tempo di dichiarazioni dei redditi, tempo di superlavoro per gli enti di patronato. Ma quali sono le attività di questi ultimi che devono essere rese gratuitamente? Lo ha stabilito il regolamento attuativo della legge 152/2001, che ha riformato i patronati stessi. Il regolamento, emanato con decreto del ministero del Lavoro lo scorso settembre, realizza una parte importante delle deleghe previste dalla legge, ed elenca tra l’altro le prestazioni che i patronati, perché indennizzati dal finanziamento pubblico, devono rendere a titolo gratuito.È in vigore dal 1° gennaio di quest’anno il regolamento attuativo della riforma dei patronati, che prevede l’estensione delle attività di tutela, nuovi criteri per il riconoscimento degli istituti e un diverso sistema di finanziamento. Per l’adeguamento alle nuove prescrizioni i patronati già operativi avranno tempo fino al 1° gennaio 2011. Ma vediamo cosa prevede il provvedimento del ministero del Lavoro, con particolare riferimento alle prescrizioni che tutelano il cittadino che vi si rivolge.

Prestazioni gratuite
Il regolamento, richiamando l’articolo 8 della legge 152/2001 («Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»), individua le prestazioni che i patronati, proprio perché indennizzati dal finanziamento pubblico, sono tenuti a rendere a titolo gratuito. Ai fini della ripartizione dei fondi, il regolamento riconosce (e quindi finanzia) gli interventi di patrocinio che vengono prestati dietro esplicito mandato di assistenza da parte del richiedente, indipendentemente dalla sua adesione o meno all’organizzazione promotrice dell’istituto di patronato, e che mirano a ottenere prestazioni in materia previdenziale, comprese quelle di previdenza complementare, socioassistenziale, di danni da lavoro o alla salute e interventi ad esse collegati, svolti nei confronti delle amministrazioni italiane ed estere competenti per l’erogazione di prestazioni, compresi i fondi pensione. La riforma determina inoltre un ampliamento dei servizi resi dai patronati: il regolamento precedente (in vigore dal 1994 al 2008) prevedeva tre tabelle: prestazioni Inps, prestazioni Inail e prestazioni di altre amministrazioni. Il nuovo decreto ne individua quattro.Maggiore indipendenza
Il regolamento definisce la struttura organizzativa che devono avere gli istituti di patronato, che deve essere articolata in sede centrale, sedi provinciali (una nel capoluogo di provincia) ed eventualmente sedi zonali in Italia e sedi operative all’estero. Altro requisito previsto riguarda l’autonomia di tutte le sedi l’una dall’altra e dall’organizzazione promotrice; inoltre le sedi periferiche devono occupare locali diversi dall’organizzazione “madre” e dai servizi da questa promossi, anche se ubicati nella stessa struttura. Inoltre l’orario di lavoro degli uffici zonali non può essere inferiore a 18 ore settimanali, di cui almeno 10 di apertura al pubblico.L’erogazione dei finanziamenti
Il regolamento tutela il cittadino perché vincola i finanziamenti all’attività effettivamente svolta dai patronati, li costringe a dichiarare tutta l’attività e valuta, ai fini della suddivisione del fondo, le nuove attività poste eventualmente in essere, come la consulenza ai lavoratori immigrati; valorizza poi l’innovazione, riconoscendo una valutazione maggiore all’attività telematica svolta nei confronti degli enti pubblici e mantiene la stessa percentuale di finanziamento per l’attività che i patronati svolgono all’estero. Sempre sul versante dei finanziamenti, inserisce un meccanismo premiante per i patronati che dichiarano correttamente l’attività svolta (controllerà il ministero del Lavoro) e cerca di prevenire la nascita di patronati “di carta” che hanno il solo scopo di attingere ai fondi. Infine, si istituisce una Commissione che verifichi l’andamento delle attività e possa proporre, in base agli eventuali mutamenti della legislazione, il paniere delle attività da considerare ai fini del finanziamento.


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