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Attivismo civico & Terzo settore

Profit e Non profit: le convenzioni lavoratori disabili

di Giulio D'Imperio

Con il protocollo del Welfare legislatore è intervenuto in merito alle convenzioni riguardanti l’inserimento lavorativo dei disabili, riscrivendo di fatto l’articolo 12 della L.68 del 12 marzo 1999 ed arricchendo tale disposizione legislativa con l’articolo 12 bis.

La prima grande differenza rispetto alla precedente normativa è quella di aver previsto due differenti convenzioni, per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro del disabile:

–       convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con precise finalità formative;

–       convenzioni di inserimento lavorativo del disabile.

Di fatto si è voluta rivedere, modificandola, una formula che possa da un lato facilitare l’inserimento del disabile nel mondo del lavoro, dall’altro lato offrire alle aziende una duplice opportunità per rispettare l’obbligo del collocamento obbligatorio.

La seconda differenza rispetto alla precedente disposizione è che le due differenti tipologie di convezioni prevedono la presenza di differenti soggetti che potranno essere inseriti nel mondo del lavoro.

Nelle convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo possono essere inseriti i disabili in generale; mentre con le convenzioni di inserimento lavorativo possono essere inseriti disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà nell’inserimento lavorativo nel ciclo ordinario.

Altra differenza è che mentre la convenzione prevista stipulata per l’inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative del disabile avviene anche in assenza dell’obbligo del datore di lavoro di coprire la quota prevista per il collocamento obbligatorio, la convenzione per l’inserimento lavorativo può essere stipulata soltanto per la copertura dell’aliquota obbligatoria prevista dalla L.68/1999.

Ulteriore differenza rispetto alla precedente normativa sulle convenzioni è che i soggetti del terzo settore che possono stipulare convenzioni si è arricchita di un nuovo soggetto: l’impresa sociale, disciplinata dal decreto legislativo 155/2006.

Precedentemente le convenzioni vedevano interessate soltanto le cooperative sociali di tipo B ed i consorzi di cooperative consorzi costituiti come cooperative aventi come base sociale costituita in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali, così come previsto dall’articolo 8 della L.381/1991, è stato affidato un ruolo importante per quanto attiene l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili e svantaggiati. Queste convenzioni, stipulate soltanto su base territoriale, si caratterizzavano per i seguenti aspetti:

–       le modalità con cui possono aderire le imprese che risultano essere interessate;

–       i criteri per individuare quali sono il lavoratori svantaggiati che devono essere inseriti nell’ambito della cooperativa sociale. E’ stato precisato che i disabili saranno individuati dal Comitato tecnico previsto dall’articolo 6 della L.68/1999;

–       le modalità relative all’attestazione del valore complessivo del lavoro che viene ad essere conferito ogni anno da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati che sono stati inseriti nell’ambito della cooperativa sociale per svolgere attività lavorativa;

–       la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, per la copertura della quota di riserva, tenendo conto dei criteri di congruità con i costi del lavoro che derivano dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;

–       la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro per le cooperative sociali;

–       l’eventuale costituzione, anche nell’ambito dell’agenzia sociale, di una struttura tecnico operativa, che non abbia scopo di lucro, la quale deve agire come supporto delle attività previste della convenzione;

–       i limiti percentuali massimi relativi alla copertura della quota d’obbligo che deve essere realizzata tramite convenzione.     

Aspetto comune tra la attuale normativa riguardante le convenzioni e quella precedente è data dal fatto che questi procedimenti vengono stabiliti dagli uffici competenti, dopo aver ascoltato le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.


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