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Pubblicazione dei contributi pubblici al terzo settore: continua l’incertezza

Pareri discordanti – e ancora nessun chiarimento dal governo – sulla scadenza entro cui le organizzazioni non profit dovranno pubblicare sui propri siti web le somme percepite dalla PA: bisognerà adeguarsi entro il prossimo 28 febbraio o tra un anno?

di Clara Capponi

Oltre a seguire passo passo i vari atti che renderanno funzionante la riforma del terzo settore, c’è un altro provvedimento che sta agitando in questi giorni il mondo del non profit: si tratta della legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/4 agosto 2017). La norma obbliga anche associazioni, fondazioni e onlus (oltre che le associazioni nazionali di protezione ambientale e dei consumatori) a pubblicare sui propri siti le informazioni relative a sovvenzioni, contributi e incarichi retribuiti, e comunque vantaggi economici di qualunque genere superiori ai 10 mila euro, ricevuti da pubbliche amministrazioni. La mancata pubblicazione comporta una sanzione durissima, ovvero la restituzione delle somme percepite.

La norma, che sulla carta rappresenta uno stimolo per il non profit ad una maggiore trasparenza attraverso l’utilizzo di strumenti sempre più digitali, ha sollevato una serie di incertezze: oltre ad alcuni dubbi sulla tipologia delle entrate da rendicontare, il nodo più importante è legato proprio al termine temporale dell’adempimento, che secondo il comma 125 della legge sarebbe fissato al 28 febbraio 2018.

Secondo alcune fonti, però, l’obbligo scatterebbe dal prossimo anno, quindi riferito agli importi ricevuti nel 2018 e con scadenza 28 febbraio 2019. Ad avvalorare questa tesi c’è Luca Gori della Scuola Superiore S. Anna di Pisa: in una nota commissionata dal Cesvot, e trasmessa da CSVnet a tutti i Centri di servizio per il volontariato, il ricercatore sostiene che la scadenza al 2018 sarebbe legata ad una “diversa interpretazione, che confonde l’oggetto dell’obbligo – la pubblicità degli importi ricevuti – con il termine fissato per il suo adempimento – 28 febbraio di ogni anno “. Secondo Gori inoltre “una legge entrata in vigore il 28 agosto del 2017 non può avere effetti retroattivi a decorrere dal 1 gennaio 2017”.

La retroattività della legge non regge nemmeno per l’Anac, l’autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, che in un articolo pubblicato pochi giorni fa dal Sole 24 Ore sostiene come, da un punto di vista applicativo, la norma sia “indietro” su tanti fronti: “Se guardiamo all’applicazione pratica – si legge nell’articolo – il dettato non sembra in grado di imporla davvero, perché non stabilisce a chi spetta la vigilanza, chi è tenuto a irrogare le sanzioni e quali sono le conseguenze di un eventuale rifiuto a restituire le somme percepite”.

Di diverso avviso è invece Carlo Mazzini, esperto di fiscalità del non profit, che dal suo blog suggerisce alle associazioni di provvedere entro il 28 febbraio, citando tra l’altro un parere del servizio studi del Senato che afferma: “Gli obblighi di pubblicazione di cui sopra decorrono dall’anno 2018 e la pubblicazione deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento alle informazioni riferite all’anno precedente”.

Una disparità di pareri che, come si comprende, sta disorientando migliaia di organizzazioni del terzo settore. In particolare stanno emergendo le difficoltà di quelle di piccole e medie dimensioni, soprattutto di volontariato e di promozione sociale, che si vedrebbero costrette in pochi giorni ad attrezzarsi sul web per assolvere a una comunicazione non semplice. Per superare questa situazione di incertezza, CSVnet auspica che arrivi al più presto un pronunciamento ufficiale da parte del governo. Da parte sua, il Forum del Terzo settore aveva comunicato nei giorni scorsi ai propri associati di aver interpellato il ministero dello Sviluppo Economico proprio per ottenere un chiarimento in merito alla data di entrata in vigore della norma.


da csv.net di Clara Capponi


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