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Puglia LR 20/83IPABInterventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) – Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l’estinzione.

di Redazione

L.R. 28 novembre 1983, n. 20. Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) – Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l’estinzione. Art. 1. In attesa della emanazione della legge di riforma sulla assistenza pubblica e nell’ambito dell’attività di sorveglianza di competenza della Regione prevista dal combinato disposto dell’art. 44 comma primo della legge 17 luglio 1890, n. 8972, e dell’art. 2 – secondo comma – del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti nell’ambito regionale, ivi comprese le Istituzioni amministrate dai Comuni ai sensi della legge regionale 15 marzo 1978, n. 17, sono sottoposte alla disciplina di cui alla presente legge. TITOLO I Norme di salvaguardia Art. 2. Le II.PP.A.B. non possono adottare, senza autorizzazione Della Giunta regionale, deliberazioni concernenti: a) istituzione di nuovi posti in organico e assunzioni di personale, anche nell’ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche, nonché di personale a tempo determinato che comporti un aumento complessivo del numero dei dipendenti rispetto a quello massimo raggiunto al 30 luglio 1981; b) provvedimenti di inquadramento o di promozione e qualifiche superiori non previsti specificatamente da norme regolamentari vigenti ovvero quando essi comportino valutazioni di carattere discrezionale. L’autorizzazione può essere concessa dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, al fine di assicurare il miglioramento e la continuità dei servizi indispensabili al funzionamento delle istituzioni e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell’art. 31 – secondo comma – della legge 17 luglio 1890, n. 8972. L’autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall’art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e per la sostituzione dei dipendenti in congedo per servizio militare di leva, purché dette sostituzioni non abbiano comunque la durata superiore a 90 giorni. Art. 3. Gli acquisti, le trasformazioni di destinazione od alienazioni di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, i contratti di locazione e di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, deliberati dalle II.PP.A.B. sono subordinati alla autorizzazione della Giunta regionale. Le Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio comunale ove ha sede legale l’I.P.A.B. e del Consiglio comunale ove sono situati gli immobili, nonché della competente Commissione consiliare regionale, può concedere l’autorizzazione di cui al precedente comma esclusivamente quando trattasi di atti strettamente necessari al proseguimento dei fini assistenziali delle istituzioni, nonché ad assicurare il miglioramento ed il potenziamento dei servizi. Art. 4. I pareri dei Consigli comunali interessati e della competente Commissione consiliare regionale devono essere emessi nel termine di quaranta giorni dalla richiesta trascorso tale termine gli organi che non abbiano emesso il richiesto parere sono reputati senz’altro assenzienti. Nel caso di rilevata insufficienza della documentazione prodotta, gli organi di cui al primo comma possono richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in tal caso, il termine di quaranta giorni decorrerà nuovamente dalla data di ricezione dei chiarimenti od elementi integrativi prodotti. La Giunta regionale nei successivi 60 giorni concede o nega la autorizzazione che sarà notificata a mezzo decreto del Presidente della Giunta regionale. Art. 5. Le disposizioni previste dai precedenti articoli vigono in carenza di legislazione nazionale in materia. Gli atti compiuti in violazione alle norme di cui alla presente legge sono nulli. TITOLO II Norme per l’estinzione Art. 6. Le II.PP.A.B. che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 70 – primo comma – della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ovvero che non siano più in grado di perseguire i propri scopi statutari o che comunque non svolgono più alcuna attività riconducibile alle finalità di cui alla stessa legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono soggette ad estinzione. La dichiarazione di estinzione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste per le modificazioni statutarie degli artt. 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e con le modalità previste dagli artt. 3 – punto 5 e 4 punto 3 – della legge regionale 4 luglio 1974, n. 22. Art. 7. Il decreto di estinzione dovrà disporre la data da cui ha effetto l’estinzione, l’attribuzione in proprietà al Comune sede legale della istituzione del patrimonio dell’I.P.A.B., con vincolo di destinazione ai servizi sociali, e la assegnazione del relativo personale. Il Comune subentra nella situazione patrimoniale attiva e passiva e nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo. Art. 8. Entro 90 giorni dalla data di estinzione, i Comuni provvedono, secondo le disposizioni vigenti, all’inquadramento nei propri ruoli organici del personale assegnato a norma dell’articolo precedente. TITOLO III Contributi regionali Art. 9. In attuazione dell’ultimo capoverso dell’art. 6 dello Statuto, al fine di favorire il miglioramento ed il potenziamento dei servizi socio- assistenziali pubblici esistenti sul territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la gestione, il funzionamento, il potenziamento e l’ammodernamento delle attrezzature e dei servizi delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Art. 10. I contributi possono essere concessi a favore delle II.PP.A.B. che realizzano attività assistenziale prevista dalle norme statutarie attraverso servizi aperti alla collettività, a condizione che: 1) assumano l’obbligo di applicare nei confronti del personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali 2) abbiano approvato la pianta organica. Sono escluse le istituzioni che svolgano attività destinate in via esclusiva o prevalente in favore dei propri soci, dei familiari o di limitate categorie di cittadini. Art. 11. Le istanze per la concessione dei contributi dovranno essere indirizzate all’Assessorato regionale ai servizi sociali entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, ed essere corredate dalla seguente documentazione: – copia del bilancio di previsione regolarmente approvato; – copia dell’ultimo consuntivo regolarmente approvato; – relazione analitica dalla quale risulti la destinazione del finanziamento richiesto, l’attività assistenziale realizzata, il personale in servizio; – altra documentazione probante la necessità del finanziamento La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, dopo aver acquisito il parere vincolante della competente Commissione consiliare, approva il programma di riparto dei contributi sulla base dei finanziamenti previsti in bilancio. Art. 12. Le II.PP.A.B. destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge dovranno documentare l’avvenuto utilizzo dei finanziamenti per gli scopi per i quali sono stati concessi. Art. 13. I beni mobili e le attrezzature acquistate con il contributo regionale dovranno essere registrati nell’inventario di cui all’art. 18 della legge 17 luglio 1890, n. 8972, con specifica annotazione indicante l’intervento regionale. TITOLO IV Norme generali Art. 14. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, può delegare l’Assessore regionale ai Servizi Sociali per le competenze di cui alla presente legge. Art. 15. In sede di prima applicazione, le istanze previste dal primo comma del precedente art. 11 dovranno essere presentate entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, entro i successivi 90 giorni, provvede agli adempimenti di cui al precedente art. 11. Art. 16. Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge, il gruppo di lavoro di cui all’art. 7 – terzo comma – della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, dovrà essere integrato dal rappresentante dell’Assessorato regionale ai Servizi Sociali. Art. 17. (Disposizioni finanziarie). Omissis


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