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Attivismo civico & Terzo settore

Sicilia Circ 04/88IPABNorme per l’accelerazionedelle procedure concorsuali per l’assunzione di personale.

di Redazione

Circolare Ass. 26 febbraio 1988, n. 4. L.R. 12 febbraio 1988, n. 2. Norme per l’accelerazione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale. (G.U.R. 5 marzo 1988, n. 11). L’entrata in vigore della legge in oggetto, pone taluni problemi, soprattutto d’ordine interpretativo, che occorre subito superare allo scopo di garantire una applicazione corretta, efficace e quindi univoca della legge stessa, sia da parte delle amministrazioni attive che degli organi di controllo (2). A tal fine si ritiene possano soccorrere le precisazioni ed i chiarimenti che qui di seguito vengono illustrati e che naturalmente riguardano soltanto gli enti in indirizzo di competenza di questo Assessorato in base all’art. 14 della legge. Nei confronti di tali enti, i chiarimenti e le precisazioni hanno funzione di direttive. E’ appena il caso di precisare che essi riguardano per ora solo il regime transitorio di assunzione previsto dall’art. 3. 1) Definizione dell’ambito della legge. A) Destinatari della legge (art. 1) La legge si applica oltre che agli enti locali territoriali (comuni e province) e alle istituzioni ed aziende da essi dipendenti o comunque vigilate o controllate, anche ai loro consorzi e alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB). Per queste ultime occorre, tuttavia, precisare che la legge (in atto) trova applicazione limitatamente a quelle disposizioni che non sono incompatibili con le disposizioni della legge regionale n. 22/86 sul riordino dei servizi socio-assistenziali (tali norme disciplinano, com’è noto, anche il regime transitorio nelle IPAB, e quindi avendo natura e funzione di norme speciali non sono state abrogate dall’art. 15 della legge 2/88). Sull’argomento saranno diramate specifiche istruzioni. B) Efficacia della legge nel tempo. Per la soluzione di questo particolare problema occorre, innanzitutto, richiamare l’art. 12 (anche in relazione all’art. 15) e quindi gli artt. 2.3 e 9.6. Tuttavia non sempre tali norme riescono pienamente a delineare i confini d’efficacia della legge, in relazione specifica ad atti del procedimento concorsuale non adottati o alla reiterazione di adempimenti già espletati. Per quanto concerne gli atti non adottati delle procedure concorsuali in itinere, salvaguardate dall’art. 12 della legge, si ritiene che la salvaguardia (cioè il congelamento della normativa preesistente) non vada estesa agli adempimenti non espletati e che, egualmente, le nuove regole procedurali introdotte non debbano essere disattese. Il riferimento alle commissioni giudicatrici non nominate (art. 7), al funzionamento di questi organi (art. 8), ai loro lavori (art. 9 con la specificazione dell’ultimo comma e art. 10), ecc. Quanto precede è in applicazione della regola giuridica del tempus regit actum che necessariamente concorre alla corretta interpretazione dell’art. 12. Per quanto infine riguarda la riproposizione degli atti di procedure concorsuali iniziate e non salvaguardate dall’art. 12, viene espressamente derogata la menzionata regola giuridica generale e trovano applicazione. Pertanto, le nuove disposizioni introdotte con la sola eccezione delle procedure concorsuali transitoriamente consentite ai sensi dell’art. 3.4. Il riferimento è alla conservazione dei concorsi banditi in applicazione dello art. 21 della legge regionale n. 41/85 per i posti dal 5° livello in su, consentita dall’art. 3.4. Da quanto sopra discende che: a) i concorsi deliberati ma non ancora banditi alla data di entrata in vigore della legge vanno rideliberati secondo le nuove disposizioni, tenendo conto dei posti coperti mediante l’eventuale utilizzo di preesistenti graduatorie di idonei (art. 2.3); b) restano validi i concorsi banditi il cui termine di presentazione delle domande di partecipazione era già scaduto alla data di entrata in vigore della legge (13 febbraio 1988). Questi concorsi continueranno a rispettare le disposizioni e le procedure concorsuali previste dal bando stesso. Naturalmente si applicano anche a questi concorsi tutti gli istituti di accelerazione delle procedure previsti dalla Legge (termini, sanzioni per il loro mancato rispetto, interventi sostitutivi, ecc.), salva la eccezione prevista dall’ultimo comma dell’art. 9; c) i bandi di concorso per i quali alla data di entrata in vigore della legge non erano ancora scaduti i termini di presentazione dello domande vengono superati dalla nuova disciplina alla quale dovranno essere adeguati (art. 12). In tal caso, poiché procedure, condizioni e requisiti sono diversi da quelli precedentemente previsti, vanno riaperti i termini di partecipazione al concorso, salvo quanto sarà detto più avanti alla lett. d) in ordine ai concorsi per posti dal 5° livello in su. Restano valide le domande di partecipazione già pervenute all’ente. Il nuovo bando conterrà l’invito a integrare la documentazione già trasmessa con altra eventualmente necessaria in base alle nuove disposizioni della legge. Trattandosi di documentazione a integrazione o a corredo di domanda già presentata sarà sufficiente una lettera di trasmissione in carta semplice da parte dello interessato (fermo restando che i singoli documenti dovranno rispettare le vigenti disposizioni di legge sul bollo); d) nell’ipotesi di cui alla precedente lett. c) la Amministrazione ha la facoltà di operare la scelta di cui all’art. 3.4. (concorsi dal 5° livello in su) e quindi di modificare il precedente bando prevedendo una selezione per soli titoli oppure di confermarlo con le procedure ivi previste secondo la legge n. 41/85, entro il termine di 45 giorni di cui all’art. 6.1. In assenza di deliberazione al riguardo entro il termine suddetto si intende confermato il precedente bando di concorso; e) un cenno particolare merita l’ultimo comma dell’art. 9. In esso la deroga prevista per il rispetto dei termini di cui ai primi due commi dell’articolo si riferisce alle commissioni di concorsi già banditi, per esami o per titoli ed esami, per i quali alla data di entrata in vigore della legge risulta espletata la prova preliminare per mezzo di quiz bilanciati, prescritta dal 3° comma dell’art. 21 della L.R. 29 ottobre 1985, n. 41, e in ogni caso risulti ammesso alle successive prove concorsuali un numero di candidati superiore a 200. Si deve precisare, però, che anche nei casi di deroga del termine (art. 9.6), le amministrazioni restano vincolate al generale principio di celerità e di efficienza dell’azione amministrativa, cui è univocamente improntata tutta la legge nei confronti della quale azione l’Assessorato conserva i poteri di verifica, attivazione ed intervento. 2) Adempimenti preliminari. La legge disciplina le modalità di assunzione nei posti vacanti e disponibili (artt. 2.1 e 6.1). Di conseguenza è preliminare ad ogni altro adempimento l’individuazione dei posti che al momento della entrata in vigore della legge oltre che vacanti fossero disponibili per essere messi a concorso pubblico. A tal fine e con riferimento agli articoli 2 e 5 della legge devono essere individuati e considerati non disponibili i seguenti posti vacanti: a) riservati alle categorie protette da leggi speciali (per es. legge n. 482/68), per i quali trova applicazione l’art. 11. L’ente deve immediatamente procedere alla deliberazione della riserva qualora non l’avesse ancora deliberato e quindi provvedere al bando dei concorsi relativi, ai quali si applicano i termini e gli istituti di accelerazione previsti dalla legge; b) riservati ai giovani ex legge regionale n. 89/85 non ancora inquadrati. Riguarda soltanto gli enti locali che non hanno ancora adempiuto agli obblighi della citata legge: c) riservati a concorsi interni in virtù delle disposizioni contenute all’art. 4.6 D.L. 7 maggio 1980, n. 153 convertito nella legge n. 299/80 (concernenti processi già avvenuti di ristrutturazione degli uffici e servizi) o sulla base di legittime disposizioni regolamentari interne adottate nel termine di applicazione dello art. 24.6 D.P.R. n. 347/83; d) riservati alla mobilità esterna (art. 5.1) nella misura cautelativa del 5% dei posti vacanti, salve eventuali riduzioni da concordare con le organizzazioni sindacali. Tale percentuale (art. 6 D.P.R. n. 268/87) va calcolata sul numero dei posti vacanti ridotto delle riserve di cui alle lettere a, b e c. Naturalmente non sono disponibili i posti già messi a concorso di cui alle lett. a) e b) sub 1/B. Individuati così per detrazione, i posti vacanti e disponibili, le amministrazioni sono prioritariamente obbligate a coprire tutti quelli che fosse possibile utilizzando le graduatorie eventualmente esistenti di precedenti concorsi (art. 2). Tale utilizzazione dovrà avvenire nel rispetto dell’esatta corrispondenza di qualifica e profilo professionale dei posti individuati e del limite temporale della norma ora citata. Qualora il posto vacante e disponibile abbia copertura finanziaria nell’ambito del bilancio dell’ente, non opera la condizione sospensiva di cui all’art. 2.1 (che fa riferimento al 2° comma dell’art. 10) e quindi l’obbligo della copertura del posto è immediatamente vincolante. E’ palese infatti la natura sussidiaria e straordinaria degli interventi finanziari esterni già programmati dello Stato o della Regione rispetto ai mezzi ordinari di bilancio dell’ente. Il principio ora affermato ha valenza generale e quindi resta valido anche nei confronti dell’art. 10.2. 3) Bando del concorso. a) Contenuto Oltre le consuete indicazioni, il bando deve specificare i posti messi a concorso e la percentuale riservata al personale in servizio (35%) prevista dall’art. 5.8 del D.P.R. n. 268/87, come ogni altra riserva prevista da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini (per es. la riserva posta a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni superiori a 150.000 abitanti dall’art. 19 della L. 24 dicembre 1986, n. 958). Il bando inoltre dovrà dare chiara informazione sulle procedure concorsuali che saranno seguite, nonché espressamente indicare i titoli valutabili ai fini della graduatoria. I titoli per i concorsi ai posti dei primi quattro livelli sono stati già determinati dalla legge all’art. 3.3. che opera il rinvio al D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392 con la precisazione concernente le modalità di valutazione dell’anzianità di iscrizione nel collocamento o nella CIGS. Ferma restando tale precisazione, in base al suddetto rinvio i titoli si identificano con i criteri previsti dalla tabella allegata al citato D.P.C.M.. Per i posti di livello superiore al quarto i titoli e i relativi criteri di valutazione saranno determinati con decreto assessoriale (art. 3.5). Tale decreto non conterrà altre indicazioni circa l’espletamento dei concorsi per posti di livello inferiore. In tutti i concorsi per titoli la documentazione relativa ai titoli valutabili ai fini della graduatoria dovrà essere presentata dagli aspiranti a corredo della domanda di partecipazione al concorso. Ogni altro titolo o requisito posseduto che non concorre direttamente alla formazione della graduatoria, ma è solo presupposto di partecipazione al concorso, sarà semplicemente dichiarato nella domanda e documentalmente dimostrato a proclamazione dei vincitori avvenuta. Il possesso dei titoli o dei requisiti (compresa l’anzianità di iscrizione nel collocamento) va riferita alla data di pubblicazione del bando. Quando la mansione connessa al posto esige la prova pratica d’idoneità il bando ne deve indicare le modalità di effettuazione. In ordine a tale modalità si richiamano le istruzioni di cui al paragrafo 6.1 della circolare della Presidenza del C.M. – Dipartimento funzione pubblica dell’11 dicembre 1987, pubblicata nella-Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 1987. Nulla viene innovato qualora l’Amministrazione scelga per i concorsi la disciplina prevista dalla legge regionale n. 41185 com’è sua facoltà in base all’art. 3.4 della legge. b) Variazioni nei posti messi a concorso Per quanto detto precedentemente non sono possibili tecnicamente riduzioni dei posti già messi a concorso (cfr. artt. 2.3 e 12). Il problema della variazione dei posti messi a concorso riguarda soltanto le variazioni in aumento. Al riguardo i concorsi interessati sono quelli non travolti in base all’art. 12 della legge. Per essi le amministrazioni hanno facoltà di integrare il numero dei posti già messi a concorso oppure provvedere al bando di un nuovo concorso. Resta salva la facoltà, da esercitare nel termine di cui all’art. 6.1 della legge, di utilizzare per la copertura dei posti in più, la graduatoria del concorso in itinere ai sensi dell’art. 219 dell’O.R.E.L.. c) Pubblicità del bando Le forme di pubblicità sono quelle prescritte dallo art. 6 ferme restando altre eventualmente previste da norme regolamentari. Restano valide, e quindi obbligatorie, particolari forme di pubblicità previste da leggi speciali. 4) Definizione delle priorità nella copertura dei posti. Le Amministrazioni interessate, una volta banditi i concorsi, determineranno l’ordine di priorità nella copertura dei posti nel quadro della programmazione delle assunzioni di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 268/87. Ciò anche nella considerazione che le disponibilità finanziarie, in corso di definizione imporranno, presumibilmente, una gradualità nelle assunzioni stesse. 5) Adempimenti di competenza del vertice burocratico. In base al disposto dell’art. 7.7 per i concorsi a posti dei primi 4 livelli, l’esame delle domande e dei titoli a corredo, e quindi la materiale predisposizione della graduatoria, è demandata al funzionario di qualifica più elevata (che nei comuni e nelle amministrazioni provinciali si identifica con il segretario) o da chi ne esercita le funzioni. Lo stesso funzionario provvede all’espletamento della prova pratica quando è prevista (art. 3.3, lett. b) trattandosi di un mero riscontro d’idoneità, senza gerarchie di merito o di valore. Nell’espletamento degli adempimenti commessigli il vertice burocratico ricorrerà alla collaborazione del personale interno. Solo eccezionalmente e soltanto per lo espletamento della prova pratica potrà fare ricorso alla consulenza di un esperto, che ove esterno, sarà da lui segnalato all’Organo deliberante per la nomina formale. Per il vertice burocratico esiste l’obbligo di attestazione di assenza di motivi di incompatibilità solo nella fase di espletamento dell’eventuale prova pratica. L’amministrazione in tal caso deve procedere alla conseguente sostituzione. Il vertice burocratico è direttamente responsabile degli adempimenti che gli sono demandati (è esclusa ogni forma surrettizia di commissione). E’ da tenere presente tuttavia che le inadempienze eventuali del vertice burocratico, ferma restando la sua responsabilità, si traducono automaticamente in inadempienze dell’ente e quindi legittimano l’intervento sostitutivo dell’Assessorato. In sede di esame delle domande è, inoltre, opportuno tenere presente quanto segue: a) la distinzione operata dall’art. 3.3, lett. a) e b), tra il titolo di studio relativo alla scuola dell’obbligo e al diploma di scuola media inferiore non ha pratica rilevanza poiché la contrattazione, alla quale va fatto riferimento per la qualificazione dei posti, non prevede più alcuna distinzione. ma pone sullo stesso piano l’assolvimento della scuola dell’obbligo e la licenza di scuola media inferiore; b) la mancata iscrizione all’ufficio di collocamento non preclude la partecipazione al concorso nemmeno per i posti dei primi 4 livelli; c) il possesso dei titoli e dei requisiti (compresa l’anzianità di iscrizione nel collocamento o nella CIGS), si ribadisce, va riferita alla data di pubblicazione del bando. Il punteggio relativo all’età va, in ogni caso, valutato fino al compimento del 35° anno di età. Il concorrente assente alla prova pratica di idoneità, per comprovata causa di forza maggiore conserva il diritto a sostenerla in altra data. 6) Nomina delle commissioni. Va premesso che nei concorsi in itinere che ai sensi dell’art. 12 conservano la loro validità (vedi precedente lett. b) sub 1/B, le relative commissioni giudicatrici già nominate all’entrata in vigore della legge (cioè entro il 12 febbraio 1988) restano validamente costituite per l’espletamento delle procedure concorsuali previste dal bando, ancorché a quella data non si fossero ancora insediate. Per tali commissioni il termine di 6 mesi di cui all’art. 9.1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge (13 febbraio 1988). In tutti gli altri casi si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice secondo l’art. 7 della legge. In ordine alla costituzione e al funzionamento delle commissioni vanno tenute presenti le seguenti considerazioni: a) l’elezione avviene con il sistema del voto limitato a uno. La previsione di tale sistema di votazione è derogatoria della norma generale di cui all’art. 18, dell’O.R.E.L.. Resteranno quindi eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Si procederà a successive votazioni ove risulti eletto un numero di persone inferiori a 5. L’art. 28 della L. 2 dicembre 1980, n. 125 è abrogato: b) tutte le commissioni, di nuova o antecedente costituzione, evono nominare, al proprio interno, il componente incaricato della sostituzione del presidente ai sensi dell’art. 8.1. Tale adempimento deve essere svolto nella prima seduta della commissione, subito dopo l’insediamento, e nei casi di commissione già costituita prima della prosecuzione dei suoi lavori; c) il componente incaricato della sostituzione non può convocare la commissione se non per dichiarata o manifesta indisponibilità del presidente; d) per quanto riguarda la designazione del rappresentante sindacale in seno alla commissione prevista dall’art. 7.2, la relativa richiesta va fatta con lettera circolare (con A.R.) alle sedi territoriali di tutte le organizzazioni sindacali presenti nel CNEL e cioè: CGIL, CISL, UIL, CISNAL; e) la misura dei compensi ai componenti e al segretario delle commissioni dopo l’entrata in vigore della legge è quella prevista dall’art. 8.3. Tale misura non si ritiene possa applicarsi ai componenti, di commissioni già nominate prima dell’entrata in vigore della legge e rimaste validamente costituite. L’atto di nomina, infatti, richiama l’applicazione (non travolta) della normativa regolamentare a quella data vigente in tema di compensi. E’ facoltà dell’Amministrazione adeguare i compensi alle nuove misure qualora quelli già previsti fossero inferiori. Si ribadisce infine con riferimento all’art. 7.1 («le commissioni giudicatrici dei concorsi, per i livelli superiori al terzo …») che in realtà, secondo le disposizioni contenute all’art. 3 le commissioni giudicatrici sono previste solo per concorsi relativi a posti di livello superiore al quarto. Ulteriori istruzioni saranno impartite qualora ne dovesse emergere l’esigenza e, comunque, in relazione all’entrata in vigore del regime definitivo delle assunzioni previsto dall’art. 4.


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