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Senza adeguamento addio Registro Coni

di Francesco Vollono

Quali conseguenze si avranno quando la mia associazione registrerà lo statuto, aggiornato con le disposizioni di cui all?art. 90 l. 289/02, a variare la propria denominazione e a chiedere il riconoscimento al Coni (è già riconosciuta dalla Figc), sia prima della revoca dell?opzione di cui alla legge 398/91 sia dopo la revoca della medesima opzione? Registrare ora lo statuto è un modo per ottenere la revoca dell?opzione 398/1991 fin dal 2004? M.R. (email) Ai sensi del dlgs 460/97 gli statuti dovevano essere adeguati alle disposizioni ivi contenute e sottoposti almeno a registrazione. Se non si è provveduto a quanto sopra, si vengono a perdere i benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantistiche, tra i quali la non imponibilità dei corrispettivi specifici da soci, l?esenzione dall?emissione degli scontrini ecc. In occasione della prossima riaffiliazione alla Figc, o ad altro ente di promozione sportiva, sarà assolutamente necessario che lo statuto sia conforme al prescritto dell?art. 90 legge 289/02, altrimenti non si potrà essere iscritti nel Registro tenuto dal Coni, ora in fase di compilazione. L?opzione per la 398 inizialmente valeva per tre anni; ora per cinque. Pertanto solo alla scadenza del quinquennio, o al superamento dei 250mila euro di ?attività commerciali?, si potrà cambiare regime. Nella fattispecie, non avendo adeguato e provveduto alla registrazione dello statuto, si doveva seguire il regime normale Iva/redditi.


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