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Tipi e caratteristiche dei veicoli a motore che possonoessere guidati da mutilati e minorati fisici.

di Redazione

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1983 (in Gazz. Uff., 10 febbraio, n. 40). — Tipi e caratteristiche dei veicoli a motore che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. Art. 1. I mutilati e minorati fisici, titolari di patente per la guida dei veicoli della categoria F, possono condurre esclusivamente i veicoli a motore di tipo omologato o riconosciuto dal Ministero dei trasporti, adattati in relazione alla loro infermità e aventi le caratteristiche appresso indicate: a) motocicli, con cilindrata non superiore a 150 cms; b) restanti motoveicoli, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, con cilindrata non superiore a 250 cms; c) autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, con potenza specifica non superiore a 60 kW/t misurata quale rapporto tra la potenza massima e la tara determinate in sede di omologazione o di riconoscimento del tipo; tale valore è elevato a 70 kW/t per i titolari di patenti da oltre due anni che ne facciano richiesta, che non siano ricorsi in incidenti nell’ultimo quinquennio e che siano risultati idonei a nuovo accertamento da parte della commissione medica provinciale; d) macchine agricole e macchine operatrici, escluse quelle a vapore, di massa complessiva in ordine di marcia, comprensiva dell’eventuale carico utile e zavorra, non superiore a 3,5 t; il servizio di traino è ammesso soltanto per le macchine agricole e sempre che il totale delle masse complessive a pieno carico dei due veicoli non superi 8,5 t. Art. 2. I mutilati e minorati fisici, titolari di patente per la guida di veicoli delle categorie A e B possono condurre i veicoli a motore senza particolari adattamenti purchè rispondenti ai tipi e alle caratteristiche indicati nel precedente articolo. Art. 3. I mutilati e minorati fisici, i quali siano titolari di patenti per veicoli delle categorie B o F, nelle quali siano annotati valori massimi della potenza specifica degli autoveicoli guidabili limitati ad 80 e 90 CV/t, sono autorizzati a condurre analoghi autoveicoli con potenza specifica rispettivamente non superiore a 60 e 70 kW/t. Art. 4. I decreti ministeriali 8 gennaio 1975 e 24 gennaio 1980 citati nelle premesse sono abrogati. PORTATORI DI HANDICAP Art. 5. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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