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Ires e volontariato: contromano in autostrada

«La misura è urticante, però è un fatto che non colpisce tutto il Terzo settore o, come si dice nelle chiacchiere da bar, il volontariato»: un contributo che punta il dito contro l'eccessiva confusione di questi giorni fra non profit e volontariato. Mentre nessuno si è accorto della fine anzitempo dell'agevolazione IVA sottostante alla legge 398/91 che investe molte associazioni sportive dilettantistiche

di Gianpaolo Concari e Carlo Mazzini

Avete presente la barzelletta di quello che, ubriaco, imbocca contromano l'autostrada, schiva tutti (e tutti schivano lui), ascolta "Ondaverde" alla radio e la signorina dice «prestare la massima attenzione sulla AXX: un ubriaco sta percorrendo la corsia contromano» e lui esclama: «Uno?!? Da stamattina ne avrò incrociati più di 500!».

Ecco… questo è lo stato d'animo a vedere TG, leggere giornali e i social che si sono fissati su «la legge di bilancio penalizzerà il volontariato perché raddoppierà l'aliquota Ires».

Fermo restando che la Legge di Bilancio per il 2019 non è ancora stata approvata da tutti e due i rami del Parlamento e può ancora cambiare (improbabile perché significherebbe un nuovo passaggio al Senato), la questione è mal posta. Che la misura sia urticante non vi è dubbio: sì, lo è, anche perché nessuno ha convocato le controparti e il provvedimento non è stato nemmeno posto in discussione in Parlamento vista la sua “blindatura”. Del resto, anche se si fossero convocate le controparti, alla domanda «dall’anno prossimo aumentiamo le imposte che pagate, siete contenti?», non ci sarebbe stata una risposta al profumo di felicità.

Però è un fatto che la norma non colpisce tutto il Terzo settore o, come si dice nelle chiacchiere da bar, il volontariato. La norma va ad abolire l'articolo 6, d.P.R. 601/73 che prevede l’applicazione dell’Ires ridotta alla metà sui redditi di:

  • enti e istituti di assistenza sociale e società di mutuo soccorso;
  • enti ospedalieri;
  • enti di assistenza e beneficenza;
  • enti risultanti dalla trasformazione delle IPAB (cfr. art. 4 c. 2 D.Lgs. 207/2001);
  • istituti di istruzione e di studio e sperimentazione di interesse generale senza fini di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie e scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
  • enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o all'istruzione;
  • istituti autonomi delle case popolari (IACP) e loro consorzi e società, costituite e operanti al 31 dicembre 2013, aventi le stesse finalità degli IACP, rispondenti ai requisiti dell'UE in materia di "house providing".

che, per poter godere dell’aliquota Ires al 12%, devono essere dotati di personalità giuridica.

Si omette un’ulteriore categoria di enti interessati (un sottoinsieme degli enti del Terzo settore) perché, al momento, giuridicamente non esistono e quando verranno ad esistenza la norma potrebbe essere anche ripristinata.

Tra gli enti indicati qui sopra, come si vede, non ci sono le organizzazioni di volontariato né le associazioni di promozione sociale, né le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco, le filodrammatiche i cori e i corpi bandistici e tutte le organizzazioni che, svolgendo solo attività istituzionale, non producono redditi tassabili. Non ci sono perché per questi enti esistono altre agevolazioni, molto più importanti.

Visto che spesso le immagini che girano nei TG in questi giorni sono quelle delle ambulanze, si possono citare come esempio le organizzazioni di volontariato che si occupano dei trasporti con ambulanze e per le quali i proventi derivanti dalle convenzioni con le ASL non sono imponibili per effetto dell’art. 143, comma 3, lettera b) del TUIR. Perciò è fuorviante criticare, sparando nel mucchio, la manovra del Governo che criticabile è, ma non con questa modalità, offrendo facilmente il fianco a contro-critiche per non conoscenza della materia.

Sembra comunque che l’operazione vada verso un suo ridimensionamento, stando ai rumors di questa sera, 27 dicembre. Parafrasando un detto del mitico Boskov: «norma è si va in Gazzetta Ufficiale».

Altra cosa che è passata in questi giorni e sembra non aver lasciato particolari tracce, è l’art. 10 del decreto legge 119/2018 che riguarda la fatturazione elettronica delle associazioni che hanno optato per il regime forfettario ex legge 398/91. Inseguendo l’obiettivo di essere esentati dall’emissione delle fatture elettroniche, si è ottenuto un effetto tipo “potrebbe sempre piovere!” di un noto film di Mel Brooks. Sono infatti stati introdotti, in sede di conversione, i commi 01 e 02. Quest’ultimo ha fatto solo una fugace apparizione, seminando il panico, ma non farà danni perché pare che (per esserne sicuri occorrerà la definitiva approvazione) con la Legge di Bilancio per il 2019, sarà abrogato.

Il comma 01 ci dice che tutte le associazioni in regime 398/91 che per l’anno precedente hanno avuto proventi commerciali inferiori a 65.000 euro non dovranno emettere la fattura elettronica, continuando con quella cartacea e continuerà ad esserci l’introito monetario dell’IVA con conseguente abbattimento forfettario del 50% e versamento all’Erario dell’altro 50%. Per le altre associazioni, cioè quelle con proventi commerciali da 65.000 a 400.000 euro, ci penserà la controparte ad emettere la fattura elettronica in regime di inversione contabile (reverse charge) con il che tutte le associazioni in 398/91 saranno esentate dall’emissione della fattura elettronica. Bene! Bravi! Viva!

Ma… c’è un “ma”: quando si applica l’inversione contabile è la controparte che emette un documento che registra sia sul registro delle fatture emesse che su quello degli acquisti e quindi autoliquida l’IVA con questo sistema di compensazione (o partita di giro). L’effetto finanziario che abbiamo è questo.

Poniamo il caso che un’associazione sportiva dilettantistica media che si regge (anche) con le sponsorizzazioni realizzi 100.000 euro di sponsorizzazioni ogni anno. Fino al 31/12/2018 i suoi introiti finanziari saranno 100.000 più il 22% di IVA quindi 122.000 euro. L’IVA incassata, al netto della deduzione forfettaria del 50%, si versa all’Erario. Oltre alle sponsorizzazioni perciò, la nostra Asd, può contare su 11.000 euro di introiti non tassati né ai fini IReS né IRAP perché sono tassati solo i proventi delle sponsorizzazioni.

A confutazione si dirà che in ogni caso l’IVA sugli acquisti è indetraibile e quindi è un costo per la nostra Asd, ma noi obiettiamo che l’attività di sponsorizzazione è spesso ad elevato valore aggiunto e quindi se non saranno 11.000, resterà pur sempre una somma non trascurabile.

Dal 2019, con il regime dell’inversione contabile, questo non accadrà più, perché il committente pagherà alla nostra Asd solo 100.000 euro. Per l’IVA non ci sarà più alcun trasferimento monetario tra sponsor e sponsee, essendo lo sponsor ad effettuare tutte le operazioni contabili relative. Si potrà introitare solo l’IVA derivante da operazioni diverse da quelle soggette a fatturazione, per esempio la vendita di gadget dell’Asd ai propri soci. Anche qui non si tratta di importi trascurabili.

In conclusione se non è terminata l’agevolazione IVA per le associazioni in regime 398/91, sicuramente si può affermare che sia iniziata la sua dismissione, almeno per la parte IVA. Del resto era ed è incompatibile con la Direttiva 2006/112/CE in tema di armonizzazione comunitaria dell’IVA. Anche se la Commissione europea non si è mai pronunciata sull’argomento, la posizione italiana è totalmente disallineata dal contesto.

Della dismissione graduale della legge 398/91 se ne aveva già avuto sentore con l’approvazione del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) perché per effetto di varie abrogazioni e periodi transitori, a partire dall’esercizio successivo a quello dell’entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore (Runts), la portata dell’intera legge 398/91 sarebbe stata ridotta alle sole Asd. Con il d.l. 119/2018 si ottiene un anticipo degli effetti IVA da abrogazione legge 398/91 per le associazioni con proventi da 65.000 a 400.000 euro che l’hanno adottata. Poi si vedrà. Nel frattempo le Asd maggiori devono “assicurare” che lo sponsor emetta l’autofattura in regime di inversione contabile. Per il “come” solo fra’ Luca Pacioli lo sa.


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