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Spending review, conferme e sorprese

Il Senato approva il testo, con gli emendamenti salva-non profit. A sorpresa viene salvato anche l'Ente per il Microcredito. E spunta il fondo per i minori stranieri non accompagnati

di Sara De Carli

Il Senato ha approvato la spending review, su cui il Governo ha posto la fiducia, con 217 voti favorevoli, 40 voti contrari e 4 astenuti. La palla passa ora alla Camera. E finalmente ecco il testo del maxi-emendamento (in allegato), in cui c’è la conferma nero su bianco della retromarcia fatta sul non profit.

Affidamento di servizi
Salvi gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi  socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le ong, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche. Per loro è ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni e sono fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro. Salva la cooperazione sociale, in quanto i commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall’articolo 5 della legge 8 novembre novembre 1991, n. 381.

Partecipazione
Salvi anche alcuni organismi di consultazione. La spending review salva l’Osservatorio per il Volontariato, l’Osservatorio per la Promozione sociale, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità.

Gli altri salvati
La sorpresa è che, leggendo il maxi-emendamento approvato, sono stati salvati in extremis anche la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (soppressi i commi dal 31 al 38, recita il testo) e l’Ente nazionale per il Microcredito (soppressi i commi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48). La Fondazione Valore Italia è soppressa ma a partire dal 1 gennaio 2014. Non compare tra i salvati invece il Comitato Minori Stranieri, benché compaia un fondo di 5 milioni di euro per il 2012 istituito «al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza». Il Fondo «è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», si chiama «Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati» e la sua «dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012».

Qui di seguito lo stralcio delle modifiche approvate sui punti critici e in allegato il testo integrale del maxi-emendamento.

Articolo 4, comma 6
–  aggiungere in fine le seguenti parole “, e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi  socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali”.

Articolo 4, comma 7
aggiungere in fine il seguente periodo: "È ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 12 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione."

Articolo 4, comma 8
– è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381"
– dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
“8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall’articolo 5 della legge 8 novembre novembre 1991, n. 381”.

Articolo 12, comma 20
Al comma 20 inserire in fine il seguente periodo: “Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000. n 383 e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 del DPR 14 maggio 2007, n. 103, nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui rispettivamente all’articolo 8 e all’articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai componenti dei soprarichiamati organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità”.
 


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